Sentenza n. 358/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies,
primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa l'11 settembre 1995 dal pretore di Torino nel procedimento
civile vertente tra Gandelli Legnami s.r.l. e Casamirra e Kramm GMBH
s.r.l., iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1995, il pretore di
Torino - autorizzato il sequestro conservativo richiesto dalla s.r.l.
"Gandelli Legnami" contro la s.r.l. "Casamirra e Kramm GMBH", con
sede in Mannheim (Germania) - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 669-octies, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui
la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba
effettuarsi all'estero, il termine dell'inizio del giudizio di merito
possa essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di
accoglimento.
Secondo il giudice a quo, la norma censurata contrasta, in primo
luogo, con l'art. 3 della Costituzione, là dove determina una
disparità di trattamento - riferita a situazioni processuali
omogenee quanto alle sottese finalità di speditezza del procedimento
e di controllo, riconnesse agli effetti caducatori del concesso
provvedimento cautelare in caso di mancato rispetto dei termini
perentori ivi rispettivamente sanciti - con la fattispecie
disciplinata dall'art. 669-sexies dello stesso codice di rito, nella
quale ultima solamente è stabilito, per il caso in cui la
notificazione del provvedimento emesso inaudita altera parte debba
effettuarsi all'estero, che il termine perentorio massimo di otto
giorni concedibile dal giudice possa essere da questi triplicato.
Osserva il rimettente che tale disomogeneità appare irragionevole
ove si consideri che, per la predisposizione e la notifica dell'atto
introduttivo del giudizio di merito (che è atto primario del diritto
di azione e di difesa, dalla cui corretta impostazione dipende spesso
l'esito della lite), il legislatore - pure se consapevole della
complessità dell'attività di notificazione all'estero - ha previsto
un termine massimo superiore solo di pochi giorni rispetto a quello
esteso ex art. 669-sexies, per la mera opera di notifica del ricorso
e del pedissequo decreto. Tanto più che - immutato (ai sensi
dell'art. 163-bis del codice di procedura civile) il termine di 120
giorni della vocatio in ius del convenuto sedente all'estero - questi
può tranquillamente attendere l'esito della notificazione e chiedere
l'inefficacia del provvedimento cautelare nell'ipotesi di cui al
successivo art. 669-novies.
Da qui anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in
ragione della conseguente difficoltà di esercizio del diritto alla
difesa, non potendosi revocare in dubbio - secondo il rimettente -
che il termine massimo attualmente sancito dalla norma censurata
comporti (nella speranza che il compimento della notificazione
all'estero, nei tempi e nei modi di cui agli artt. 142 e 143 del
codice di procedura civile, non valichi il limite massimo legale o
concesso dal giudice) "un più che probabile rischio di vedersi
vanificati gli effetti del provvedimento cautelare già ottenuto",
certamente non favorendo l'impostazione del giudizio di merito, così
rendendo difficoltoso l'esercizio della stessa azione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata, poiché la mancata previsione di
un'ulteriore proroga del termine sancito dalla norma de qua (già di
per sé più lungo di quello triplicato di cui al precedente art.
669-sexies) sembra rispondere ad un criterio razionale. Tanto più
che detto termine (da vagliarsi anche in relazione alle esigenze
cautelari di un certo tipo di processo) non potrebbe essere ritenuto
troppo breve e tale da rendere particolarmente difficile la materiale
predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio, ove si consideri
che la richiesta di concessione di un provvedimento cautelare non
può logicamente non essere preceduta dallo studio del merito del
processo, cui la tutela è strumentale. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
del primo comma dell'art. 669-octies del codice di procedura civile,
nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui la notificazione
dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi
all'estero, il termine per l'inizio del giudizio di merito possa
essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di
accoglimento. Secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinando una
disparità di trattamento con la fattispecie disciplinata dall'art.
669-sexies dello stesso codice di rito, nella quale ultima soltanto
è stabilito, per il caso in cui la notificazione del provvedimento
emesso inaudita altera parte debba effettuarsi all'estero, che il
termine perentorio massimo di otto giorni concedibile dal giudice
possa essere da questi triplicato. La norma violerebbe, altresì,
l'art. 24 della Costituzione, in ragione della difficoltà di
esercizio del diritto di azione e di difesa conseguente alla
esiguità del previsto termine, entro il quale la parte - oltre alla
già di per sé complessa attività di notificazione, da eseguirsi
nei tempi e nei modi di cui agli artt. 142 e 143 del codice di
procedura civile - deve anche previamente predisporre l'atto
introduttivo del giudizio di merito: da ciò, il più che probabile
rischio di vedersi vanificati gli effetti del provvedimento cautelare
già ottenuto.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Questa Corte, con la sentenza n. 69 del 1994, pronunciandosi
in tema di notificazione all'estero dei provvedimenti di sequestro
emessi ante causam secondo la normativa anteriore alla riforma di cui
alla legge 26 novembre 1990, n. 353, ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale - per violazione degli stessi
parametri ora evocati - degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo
comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del
sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto
termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al
notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75
del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
In quella sede la Corte ha ritenuto privo di giustificazione,
irrazionale e lesivo del diritto di difesa il meccanismo procedurale
(predisposto dagli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42,
che hanno rispettivamente introdotto e modificato il terzo comma di
ciascuno dei citati artt. 142 e 143 del codice di rito), in virtù
del quale la notificazione all'estero si perfezionava soltanto con
l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'innovazione legislativa ritenuta illegittima aveva sostanzialmente
rovesciato il principio generale, che governa la materia, della
sempre possibile "scissione soggettiva" fra il momento perfezionativo
per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario della
notificazione all'estero, precedentemente sancito dalla Corte
(sentenza n. 10 del 1978), secondo cui la necessità della
conoscibilità dell'atto da parte del destinatario non pregiudica
comunque gli interessi del richiedente, "poiché la notificazione nei
suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi
quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità
indicate nell'art. 142".
Il meccanismo della notificazione all'estero, sotto il suo aspetto
funzionale, è stato dunque definitivamente modificato
dall'intervenuta declaratoria di incostituzionalità di cui alla
citata sentenza n. 69 del 1994, la quale assume una valenza generale
poiché trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e
coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali
risultante dagli artt. 142 e 143 del codice di procedura civile,
delimitandone l'a'mbito di operatività, le modalità ed i momenti di
perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a
prescindere dal contenuto degli atti stessi.
2.2. - L'interpretazione dell'art. 669-octies, conforme
all'intervento di questa Corte, che il rimettente non mostra di
conoscere, consente allora di ritenere la denunciata norma immune dai
prospettati vizi di incostituzionalità.
Infatti la scissione soggettiva dei momenti di perfezionamento e di
operatività della notificazione, ed il correlato principio di
sufficienza del compimento di quelle formalità che non sfuggono alla
disponibilità del notificante, elidono il supposto notevole
aggravamento derivante dal segmento estero della notificazione a
persona non residente né dimorante né domiciliata in Italia;
facendo così ritenere il termine di trenta giorni in esame congruo a
soddisfare il diritto dell'attore ad un'adeguata e meditata
predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, nel
rispetto della generale esigenza di speditezza ontologicamente
caratterizzante, anche nei suoi esiti, il procedimento cautelare
uniforme (v. sentenza n. 253 del 1994). Non va in proposito
trascurata la funzione di provvisoria assicurazione degli effetti
della futura decisione di merito, che è propria della tutela
cautelare: il rapporto di necessaria strumentalità tra la cautela e
il diritto da far valere in via ordinaria, comporta che chi richiede
il provvedimento ex art. 669-ter già si sia rappresentato con
chiarezza la prospettazione della domanda ed abbia, in tutto o in
gran parte, esaminato i dati di fatto e di diritto su cui impostare
l'atto introduttivo della causa di merito.
Né su tale ponderazione di congruità può influire il confronto
che il rimettente opera col termine di cui al secondo comma dell'art.
669-sexies, perché questo, pur attraverso la triplicazione prevista
dall'ultimo comma dell'articolo stesso, non potrebbe mai superare i
ventiquattro giorni e quindi resterebbe comunque inferiore al termine
previsto dalla denunciata norma.
2.3. - Codesta apprezzabile differenza quantitativa, insieme con la
diversa collocazione e specifica funzione dei due termini in
argomento, rende inoltre del tutto inidoneo il tertium comparationis
indicato dal rimettente nel prospettare altresì la violazione del
principio d'eguaglianza.
La norma dianzi richiamata e quella denunciata, pur partecipando
all'uniforme sistema introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, disciplinano momenti procedimentali differenti, il primo dei
quali (ex art. 669-sexies) caratterizzato ed influenzato dall'assenza
di una previa instaurazione del contraddittorio, e l'altro (art.
669-octies) successivo alla definizione della fase sommaria, svoltasi
in contraddittorio tra le parti. Sul piano teleologico poi la non
comparabilità dei due termini appare evidente ove si consideri che
quello previsto dall'art. 669-sexies è da ricollegarsi all'esigenza
di far proseguire, nel contraddittorio tra le parti, il giudizio
cautelare, onde assicurare il controllo del giudice della cautela sui
presupposti del decreto emesso inaudita altera parte e la conseguente
pronuncia dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca, laddove il
termine di cui all'art. 669-octies è diretto a consentire il
sollecito inizio del giudizio di merito, rispetto al quale il
provvedimento cautelare si pone come strumentale. Le due norme,
insomma, mirano a realizzare esigenze diverse, entrambe al servizio
di princìpi fondamentali, che conservano intatta la loro portata
precettiva anche quando i relativi atti o provvedimenti devono essere
notificati all'estero. E ciò significa che non sono omogenee le
situazioni poste a confronto dal giudice a quo; con conseguente
irrilevanza, ai fini dello scrutinio ex art. 3 Cost., della
denunciata divergenza fra i due paradigmi normativi che le
concernono. Divergenza che, dunque, andrebbe semmai vista come mera
disarmonia normativa per la non rispettata relazione simmetrica fra i
paradigmi stessi. Ma, d'altronde, si tratterebbe di un'asimmetria
razionalmente spiegabile con la considerazione che il legislatore -
alla cui piena discrezionalità è rimessa la conformazione del
processo - abbia ritenuto non necessario né conveniente, in ragione
della congruità in ogni caso del termine di trenta giorni, conferire
al giudice il potere di triplicazione attribuitogli invece con
riguardo a quello molto più breve di otto giorni previsto dall'art.
669-sexies, che oltretutto è correlato ad altro termine di soli
quindici giorni (anch'essi triplicabili) per la fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 669-octies, primo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte