Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/2001

Altra decisione · depositata il 07/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

citata

  • art. 18legge 397/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

dal Tribunale di La Spezia con ordinanza emessa il 29 novembre 1999,

iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1999 il Tribunale di

La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che possa essere data lettura delle dichiarazioni rese al

difensore da persona successivamente deceduta;

che il Tribunale premette che nel corso dell'istruttoria

dibattimentale il pubblico ministero aveva chiesto la lettura e

l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, a norma dell'art. 512

cod. proc. pen., delle sommarie informazioni rese alla polizia

giudiziaria da un testimone poi deceduto;

che analoga richiesta veniva avanzata dal difensore

dell'imputato con riferimento alle dichiarazioni a lui rese - ex

art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale -

dal medesimo teste e già allegate alla richiesta di riesame della

misura cautelare;

che l'art. 512 cod. proc. pen., non comprendendo tra gli atti

dei quali può essere data lettura allorché, per fatti o circostanze

imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, le

dichiarazioni raccolte dal difensore nell'ambito delle indagini

difensive, non consentiva l'accoglimento della richiesta della

difesa;

che il rimettente rileva che la norma impedisce alla difesa

di "introdurre nel dibattimento, in luogo del controesame divenuto

impossibile, gli esiti delle indagini difensive consistiti in

dichiarazioni sottoscritte dalla stessa persona che aveva reso alla

polizia giudiziaria una versione dei fatti, in tutto o in parte,

difforme";

che, ad avviso del Tribunale, tale preclusione si pone in

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversità di

disciplina riservata agli atti di indagine formati dall'accusa

rispetto agli atti di indagine del difensore comporta una

ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa, e

perché priva l'imputato della possibilità di esercitare in

dibattimento il suo diritto alla prova;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione

l'art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni

in materia di indagini difensive, ha modificato la norma impugnata

nel senso auspicato dal rimettente;

che per effetto di tale modifica l'art. 512 cod. proc.

pen. prevede ora che il giudice, a richiesta di parte, dispone che

sia data lettura anche degli atti assunti dai difensori delle parti

private quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta

impossibile la ripetizione;

che si impone di conseguenza la restituzione degli atti al

giudice a quo affinché verifichi la perdurante rilevanza della

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte