Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/1983

Altra decisione · depositata il 29/12/1983 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 968/1977
  • art. 4legge 968/1977

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 2legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8,

capoverso n. 4, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Tutela della

fauna) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 (n. 4

ordinanze) ed il 14 dicembre 1981 dal tribunale di Ravenna,

rispettivamente iscritte ai nn. 77 a 81 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23

giugno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 4

comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624

cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando che

per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di

furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una

qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si

vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi.

Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 331/1983,

in relazione ad analoghe questioni sollevate dallo stesso Tribunale, ha

già disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, sul

presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre

1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), nella inflizione della pena

e in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive, rendano

opportuno il riesame della questione.

Visti gli artt. 26, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, 2

comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte