Sentenza n. 359/1991
Altra decisione · depositata il 18/07/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, della
Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia, notificati
tra il 13 e il 15 marzo 1991, depositati in cancelleria tra il 18 e
il 29 marzo successivi, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991
recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di
organizzazione degli uffici di statistica" ed iscritti ai nn. 16, 17,
18, 19, 20, 21 e 22 del registro conflitti 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, Sergio Panunzio per la Regione Trentino-Alto Adige, Fausto
Cuocolo per la Regione Liguria, Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna, Alberto Predieri per la Regione Toscana, Valerio
Onida per la Provincia di Trento e la Regione Lombardia, e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e la Provincia autonoma
di Trento hanno presentato distinti ricorsi per conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 10
gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in
materia di organizzazione degli uffici di statistica).
Secondo le ricorrenti, l'atto impugnato, nel suo complesso,
lederebbe i principi che presiedono all'esercizio della funzione
governativa di indirizzo e coordinamento. Con vari argomenti e con
varie accentuazioni esse lamentano soprattutto la violazione del
principio di legalità sostanziale (v. sent. n. 150 del 1982),
poiché il suddetto atto si basa su una disposizione di legge -
l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 - che sarebbe assolutamente generica e indeterminata nel suo
contenuto, essendo diretta soltanto a richiamare il requisito
procedurale della delibera del Consiglio dei ministri. Né, sempre
secondo alcune delle ricorrenti, potrebbe rinvenirsi la base di quel
potere nell'art. 21, lettera c), del ricordato decreto legislativo n.
322 del 1989, poiché quest'ultimo, come ha riconosciuto la stessa
Corte costituzionale (v. sent. n. 139 del 1990), si riferisce alla
diversa funzione di indirizzo e coordinamento tecnico.
Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana,
Lombardia e la Provincia autonoma di Trento aggiungono che l'atto
impugnato lederebbe le competenze ad esse costituzionalmente
assegnate e, in particolare, quelle definite dall'art. 12, quinto
comma, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui
spetta alla Conferenza Stato-regioni formulare i "criteri generali"
per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Ad
avviso delle ricorrenti, nonostante che il preambolo dell'atto
impugnato faccia menzione di un'intesa fra Stato e regioni sui
contenuti dell'atto stesso, ciò non sarebbe avvenuto in realtà,
essendosi limitata la Conferenza ad approvare una "ipotesi di
intesa", peraltro quasi totalmente disattesa dall'atto impugnato. In
ogni caso, secondo la Regione Emilia-Romagna, anche se l'intesa ci
fosse stata, le competenze assegnate alle regioni dovrebbero esser
considerate egualmente lese, non essendo esse disponibili neppure da
parte delle interessate.
Un'ulteriore censura concernente l'intero atto impugnato è
sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia e dalla Provincia
autonoma di Trento, le quali adducono la lesione della propria
autonomia finanziaria e, in particolare, dei principi stabiliti
dall'art. 81 della Costituzione, come attuati dalla legge 19 maggio
1976, n. 335, dal momento che l'atto impugnato pretenderebbe di
addossare alle regioni ogni spesa relativa all'adeguamento degli
uffici statistici regionali alle prescrizioni contenute dallo stesso
atto, senza indicare i mezzi per farvi fronte. A ciò sarebbe
collegata, secondo la Regione Toscana, anche la lesione del principio
del buon andamento della pubblica amministrazione, garantito
dall'art. 97 della Costituzione.
Un ultimo profilo di lesività delle proprie competenze da parte
dell'intero atto impugnato è, infine, individuato dalla Regione
Trentino-Alto Adige nel carattere eccessivamente analitico e
dettagliato delle statuizioni adottate, tale da esorbitare dai limiti
connaturati all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e
coordinamento.
2. - Le stesse ricorrenti formulano censure più particolari,
concernenti singoli articoli dell'atto impugnato.
Il carattere analitico e puntuale delle disposizioni è addotto in
tutti i ricorsi come motivo d'illegittimità particolarmente
pertinente all'art. 3, il quale, nel regolare minutamente
l'organizzazione degli uffici di statistica regionali e provinciali,
lederebbe le competenze, peraltro già esercitate, assegnate alle
ricorrenti in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1,
Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia; art. 4, n. 1, e 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige; artt. 117 e 118 della Costituzione).
Le medesime competenze ora indicate sono ritenute lese dall'art.
4, primo comma, del decreto impugnato nella prospettazione assunta
dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Trento, per la quale il
suddetto articolo determinerebbe i compiti e le responsabilità del
funzionario preposto all'ufficio regionale (o provinciale) di
statistica.
Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardia e la Provincia di Trento lamentano l'invasività
dell'art. 5, il quale, nel disciplinare le rilevazioni statistiche
d'interesse regionale, si occuperebbe di attività assegnate alle
competenze regionali, ponendo, per di più, il responsabile
dell'ufficio regionale di statistica al di sopra del Presidente
regionale, con ulteriore violazione delle attribuzioni regionali
sulla organizzazione dei propri uffici.
Le attribuzioni degli organi di governo regionale, e in
particolare quelle del Consiglio regionale, sarebbero poi lese, ad
avviso delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna,
dall'art. 1, primo comma, laddove si qualifica l'ufficio regionale di
statistica come "l'unico interlocutore del Sistema statistico
nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni". Lesione
analoga si riscontrerebbe, ad avviso delle Regioni Trentino-Alto
Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, nell'art. 2, terzo comma, nella
parte in cui si impone al Consiglio regionale di adottare "ogni anno,
entro il 31 marzo" il programma delle rilevazioni statistiche
d'interesse regionale.
Un ulteriore gruppo di censure concerne la lesione della
titolarità regionale dei poteri concernenti l'informazione
statistica (v. sent. n. 242 del 1989), dal momento che alcuni
articoli assimilerebbero illegittimamente le statistiche regionali a
quelle nazionali. Sotto questo profilo, le Regioni Trentino-Alto
Adige ed Emilia-Romagna impugnano l'art. 1, secondo comma, nella
parte in cui vi si prevede che l'Istat possa avvalersi degli uffici
di statistica delle regioni "per rilevazioni statistiche interessanti
le materie di attribuzione regionale". Per gli stessi motivi le
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia impugnano anche l'art. 2,
secondo comma, nella parte in cui impone alla regione di trasmettere
all'Istat "il programma delle rilevazioni statistiche di suo
interesse, affinché possa essere preso in considerazione per
l'inserimento nel programma statistico nazionale". L'intero art. 2
è, poi, impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige sotto il
generale profilo che inserirebbe le rilevazioni statistiche
d'interesse esclusivamente regionale nel programma statistico
nazionale.
Infine, oggetto di impugnazione è l'art. 6. La Regione Emilia-Romagna ne contesta il terzo comma, ritenendolo lesivo del "diritto
all'autodeterminazione informativa" delle regioni, nella parte in cui
tale disposizione assegna all'Istat il potere di disporre
l'acquisizione di dati rilevati dalle regioni stesse; la Regione
Lombardia e la Provincia di Trento ne contestano, invece, il quarto
comma, il quale contrasterebbe con l'art. 24, lettera e), della legge
n. 400 del 1988, laddove esclude l'accesso diretto delle regioni al
Servizio statistico nazionale.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
tutti i giudizi per chiedere che le richieste formulate dalle
ricorrenti siano respinte.
In via generale, l'Avvocatura generale dello Stato nega che l'atto
impugnato sia privo di fondamento legale, poiché quest'ultimo
andrebbe ravvisato nell'art. 5, secondo comma, del decreto
legislativo n. 322 del 1989, che questa Corte ha riconosciuto come
non contrario a Costituzione, sia pure dandone un'interpretazione
restrittiva di cui la stessa Avvocatura auspica un ripensamento. Sul
punto del difetto dell'intesa, oltre a contestare in linea di fatto
la circostanza che l'intesa non vi sia stata e a esprimere dubbi
sulla visione "contrattualistica" dei rapporti fra Stato e regioni
presupposta da alcune ricorrenti, l'Avvocatura dello Stato nega,
comunque, che l'art. 12, quinto comma, lettera b), della legge n. 400
del 1988, preveda che occorra un parere obbligatorio sull'articolato
di ciascun atto di indirizzo e di coordinamento.
Richiamando l'affermazione contenuta nella sentenza n. 139 del
1990 di questa Corte circa la "piena giustificazione nell'interesse
nazionale" dell'istituzione d'un sistema statistico integrato e
interconnesso su base nazionale, l'Avvocatura dello Stato collega a
tale principio tutti i vincoli imposti dall'atto impugnato alle
regioni, i quali sarebbero diretti a garantire l'affidabilità del
prodotto statistico e l'autonomia dei tecnici dai politici. Su tale
base il resistente, oltre a respingere le censure relative a una
pretesa eccessiva analiticità, sottolinea, innanzitutto, che
l'appartenenza a un sistema statistico del tipo suddetto comporta
rapporti di scambio dei prodotti statistici, non già flussi a senso
unico; e, in secondo luogo, che le regioni non possono vantare un
"diritto di accesso" ai dati individuali, ma solo beneficiare della
trasmissione periodica da parte dell'Istat dei dati elaborati.
4. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le
Regioni Liguria, Toscana, Lombardia e la Provincia autonoma di
Trento. Mentre le prime due insistono in particolare sulla violazione
del principio di legalità sostanziale e sul fatto che l'indirizzo e
coordinamento in questione non potrebbe esser qualificato di natura
tecnica, le altre, invece, sottolineano come nessun accordo tra le
parti possa rendere legittimo un atto di indirizzo e coordinamento
privo dei requisiti richiesti dalle leggi.
5. - Nel corso della pubblica udienza, mentre le ricorrenti hanno
insistito in particolare sulla pretesa violazione del principio di
legalità sostanziale, l'Avvocatura dello Stato, invece, dopo aver
ribadito le repliche formulate sullo stesso punto nell'atto
d'intervento, ha lamentato una certa mancanza di chiarezza circa i
contenuti del principio di legalità in relazione all'esercizio della
funzione governativa di indirizzo e coordinamento. Considerato in diritto
1. - Le Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e le Regioni a
statuto ordinario Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia hanno
presentato distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 10 gennaio 1991 (Atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di
organizzazione degli uffici di statistica). Secondo le ricorrenti
tale decreto sarebbe lesivo delle competenze ad esse
costituzionalmente assegnate (in relazione agli artt. 4, 5, 34, 42,
46 Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia; agli artt. 4, 5, 16
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige; agli artt. 5, 97, 117, 118 della Costituzione),
sia perché l'intero atto costituirebbe esercizio per vari aspetti
illegittimo della funzione governativa di indirizzo e coordinamento,
sia perché numerose sue singole disposizioni violerebbero principi
costituzionali o invaderebbero competenze o funzioni di spettanza
regionale (o provinciale).
Poiché i ricorsi hanno ad oggetto il medesimo atto e sollevano
profili identici o strettamente connessi, i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - I ricorsi vanno accolti, poiché l'atto governativo di
indirizzo e coordinamento che ha dato luogo ai conflitti di
attribuzione in esame è privo di un'adeguata base legislativa.
Questa Corte, nella sentenza n. 150 del 1982, ha enunciato il
principio che l'esercizio in via amministrativa del potere statale di
indirizzo e coordinamento è sottoposto alla condizione di validità
dell'osservanza del principio di legalità, nel senso che quel potere
"è giustificato solo se trova un legittimo e apposito supporto nella
legislazione statale". E, con specifico riferimento all'allora
interessato art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (il quale, come
è noto, dispone che "la funzione di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad
esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi
della programmazione economica nazionale e agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali e comunitari (.. .. ..) e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto
avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il
Ministro o i Ministri competenti"), la Corte ha concluso che una
siffatta disposizione normativa non costituiva idonea base
giustificativa degli impugnati atti di indirizzo e coordinamento, dal
momento che "non riguarda(va), né delimita(va) per alcun verso il
possibile contenuto sostanziale degli atti di questo tipo". Infatti,
come la stessa Corte ha precisato a definitivo chiarimento della sua
decisione, "perché il principio di legalità sia salvaguardato nella
sede che qui interessa, occorre (.. .. ..) un'ulteriore disposizione
legislativa, la quale, in apposita considerazione della materia, che
volta a volta esige l'intervento degli organi centrali, vincoli e
diriga la scelta del Governo, prima che questo possa, dal canto suo,
indirizzare e coordinare lo svolgimento di poteri di autonomia".
Nelle decisioni successive la Corte si è sempre attenuta a tale
orientamento (v., da ultimo, sentt. nn. 338 del 1989, 37 e 49 del
1991), per il semplice fatto che il requisito dell'osservanza del
principio di legalità sostanziale è strettamente connesso al
fondamento e alla natura della funzione governativa di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle autonomie regionali (o
provinciali).
Più precisamente, questa Corte ha costantemente affermato che la
predetta funzione non costituisce un limite "ulteriore" rispetto a
quelli già previsti dalle norme costituzionali sulle attribuzioni
regionali, ma rappresenta piuttosto il risvolto in termini positivi o
di articolazione programmatica dell'operare in concreto degli
interessi unitari sottostanti a quei medesimi limiti nei confronti
delle funzioni regionali (v., ad esempio, sentt. nn. 150 del 1982,
340 del 1983, 177 del 1986, 242 del 1989). Inoltre, la stessa Corte,
in stretto collegamento con la precedente affermazione, ha in più
occasioni precisato che la funzione governativa di indirizzo e
coordinamento non implica il riconoscimento di una nuova fonte
normativa di rango sub-legislativo, diretta a vincolare o a
condizionare l'esercizio di potestà legislative regionali, ma
rimanda piuttosto a un particolare potere di direttiva, consistente
nella posizione di fini, di obiettivi, di criteri o di standards,
vòlto a conferire unità di indirizzo, nella prospettiva di
infrazionabili interessi nazionali, al tessuto pluralistico delle
amministrazioni regionali (v. sentt. nn. 560 e 744 del 1988, 345 del
1990 e 49 del 1991).
Ebbene, all'una e all'altra enunciazione consegue che, in
relazione alle specifiche materie sulle quali sono adottati atti
governativi di indirizzo e coordinamento, allorché questi ultimi
comportano condizionamenti o limiti nei confronti del legislatore
regionale, la legge dello Stato debba previamente determinare la
disciplina o, quantomeno, i principi di tale disciplina, che dovranno
fungere da base normativa sufficientemente precisa e chiara da poter
orientare e delimitare la discrezionalità del Governo nella
determinazione degli indirizzi e delle misure di coordinamento. Solo
a tale condizione, infatti, può ritenersi rispettato l'ordine
complessivo delle fonti normative, poiché in mancanza di un
principio di disciplina sostanziale contenuto in una previa legge
statale, si avrebbe che scelte affatto discrezionali contenute in un
atto (statale) sub-legislativo pretenderebbero illegittimamente di
vincolare e di condizionare decisioni da assumere con atti
legislativi (leggi regionali o provinciali).
3. - A questi medesimi principi si è strettamente attenuta la
Corte nella sentenza n. 139 del 1990, allorché ha respinto la
richiesta della Regione Emilia-Romagna di dichiarare l'illegittimità
costituzionale, per violazione del principio di legalità
sostanziale, dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, articolo che è stato assunto come base
legislativa dell'atto di indirizzo e coordinamento oggetto degli
attuali conflitti di attribuzione.
Messa di fronte a una disposizione che, in modo del tutto analogo
a quanto stabilito nell'art. 3 della legge n. 382 del 1975, prevede
che "il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di
coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo
dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome", la Corte ha allora affermato che la norma contestata
"si limita a ribadire il requisito procedurale della deliberazione
del Consiglio dei ministri e le finalità generali che ogni atto di
indirizzo e coordinamento non può non avere (e, cioè, l'uniformità
e l'omogeneità dell'indirizzo politico-amministrativo generale)".
Su tale base, la Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità
allora sollevati, dal momento che non si può ravvisare alcuna
violazione dei requisiti di validità dell'esercizio della funzione
governativa di indirizzo e coordinamento, e in particolare del
principio di legalità sostanziale, in una disposizione che ha il
limitato scopo di ribadire nel campo della disciplina delle attività
statistiche regionali i principi ispiratori più generali e gli
aspetti procedurali più rilevanti della funzione governativa di
indirizzo e coordinamento, senza pretendere di istituire un potere di
tal natura in ipotesi svincolato dall'osservanza del principio di
legalità sostanziale.
4. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione al quale sono stati sollevati i conflitti di attribuzione
in esame contiene un atto di indirizzo e coordinamento che prevede
direttive e statuizioni incidenti su numerosi aspetti
dell'organizzazione e dell'attività amministrativa delle regioni (e
delle province autonome). Come è messo in rilievo dal suo stesso
titolo, si tratta, pertanto, di un atto cui non può riconoscersi
carattere tecnico, poiché concerne la posizione degli uffici di
statistica regionali nell'ambito del sistema nazionale, la
collocazione e la struttura degli anzidetti uffici, le rilevazioni
statistiche d'interesse regionale e la circolazione dei dati
statistici. È, dunque, un atto di indirizzo e coordinamento
amministrativo, la cui validità, come questa Corte ha precisato a
partire dalla sentenza n. 150 del 1982, è condizionata, fra l'altro,
dal rispetto del principio di legalità sostanziale.
Tale condizione, tuttavia, non può dirsi soddisfatta, dal momento
che l'unica disposizione presente nell'ordinamento legislativo che ha
attinenza con il potere di indirizzo e coordinamento esercitato dal
Governo con l'atto impugnato è il ricordato art. 5, secondo comma,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.
400). Ma, come è stato precedentemente mostrato, tale articolo
appresta semplicemente il fondamento formale del potere di indirizzo
e coordinamento in contestazione, considerato che ne determina le
principali fasi procedimentali attraverso il rinvio alla legge n. 400
del 1988 e ne ribadisce la funzionalità a interessi unitari. In
altri termini, come questa Corte ha affermato a proposito dell'art. 3
della legge n. 382 del 1975 (sent. n. 150 del 1982), anche in tal
caso manca quella "ulteriore disposizione legislativa", diretta a
determinare preventivamente, in relazione alla specifica materia
sulla quale il Governo dovrà adottare atti di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative regionali, i principi e
i criteri normativi idonei a orientare e a delimitare la
discrezionalità del Governo nella definizione degli indirizzi e
delle misure di coordinamento di politica amministrativa di cui
consta la funzione in esame.
L'assoluta carenza di una base legislativa di tale genere, dalla
quale non si può mai prescindere nelle ipotesi di svolgimento della
funzione governativa di indirizzo e coordinamento nei confronti delle
amministrazioni regionali, concreta un esercizio illegittimo del
relativo potere statale, comportante la menomazione delle competenze
costituzionalmente spettanti alle regioni (e alle province autonome)
sulla organizzazione dei propri uffici e sulle attività statistiche
d'interesse regionale (o provinciale). Conseguentemente, deve essere
annullato in toto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica).
Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità sollevato
dalle ricorrenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici
di statistica senza che siano preventivamente emanate sulla medesima
materia disposizioni legislative statali contenenti principi e
criteri normativi idonei a vincolare e dirigere le scelte del Governo
nell'esercizio del relativo potere; e, conseguentemente, annulla il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991
(Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di
organizzazione degli uffici di statistica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte