Sentenza n. 359/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo
comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),
promossi con due ordinanze emesse il 22 maggio e il 9 ottobre 1991
sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini
Rita contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritte ai nn.
57 e 63 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di costituzione di Bolondi Luigi e di Aldini Rita
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze emesse il 22 maggio ed il 9 ottobre 1991
sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini
Rita contro il Ministero della pubblica istruzione e volti ad
ottenere l'annullamento del diniego di revoca del provvedimento di
esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a
professore associato, il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, ha sollevato d'ufficio,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3,
della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50,
numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui ( ..)
non contemplano, tra le qualifiche legittimate a partecipare ai
giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei
professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate,
per pubblico concorso, dal Consiglio nazionale delle ricerche, i
quali abbiano svolto, in via di fatto, presso le facoltà di medicina
e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando, altresì,
per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni
edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti
al periodo di svolgimento delle attività stesse".
Le norme impugnate non includono la categoria cui appartengono i
ricorrenti tra quelle ammesse all'inquadramento a domanda, previo
giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati. La
elencazione delle categorie fatta dalla legge è tassativa e non
consente (come confermato dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n.
705) applicazioni estensive o analogiche. Ne deriverebbe una
diversità di trattamento per i borsisti del Consiglio nazionale
delle ricerche (che abbiano svolto, accanto ai compiti di ricerca
scientifica e di partecipazione alle attività didattiche, anche
attività di diagnosi e cura presso le facoltà di medicina e
chirurgia) rispetto ai tecnici laureati, categoria presa come termine
di raffronto tra quelle ammesse ai giudizi di idoneità.
In particolare, il giudice a quo sottolinea l'"accostamento" tra
le due categorie dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche
e dei contrattisti, operato dall'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
1973, n. 580, ai fini della stipulazione di contratti quadriennali
con le Università, nonché l'"assimilazione" dei borsisti del
Consiglio nazionale delle ricerche ai contrattisti ed ai medici
interni universitari con riguardo all'inquadramento nel ruolo dei
ricercatori universitari in virtù dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382.
2. - Si sono costituiti in giudizio Luigi Bolondi e Rita Aldini,
unendosi ai dubbi di legittimità costituzionale espressi
dall'ordinanza di rimessione ed assumendo l'assoluta identità delle
situazioni poste a confronto. Anche i borsisti del Consiglio
nazionale delle ricerche rientrerebbero nel filone individuato dalla
Corte nelle sentenze n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989 ed ammesse ai
giudizi di idoneità, costituendo l'attività di diagnosi e di cura e
quella didattica e scientifica l'elemento di collegamento fra le
varie qualifiche.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non
fondata.
Richiamati i precedenti della Corte (in particolare le sentenze n.
31 del 1992, n. 551 e n. 549 del 1990), l'Avvocatura osserva che la
posizione dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche non è
assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla
legge o dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.
397 del 1989 e n. 89 del 1986). L'attività didattica non potrebbe
ritenersi istituzionalmente svolta dalla categoria di appartenenza
dei ricorrenti, giacché il borsista usufruisce del finanziamento
esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca, la quale è
diretta alla preparazione ed all'addestramento del beneficiario della
borsa di studio. Né sarebbe rilevante la circostanza che singoli
borsisti possano essere stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed
abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito
universitario.
Ad avviso dell'Avvocatura le norme denunciate determinano l'elenco
delle categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità
prendendole in esame per come sono normativamente disciplinate,
mentre resta estranea ogni valutazione di prassi difformi dal modello
legislativo.
4. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le parti
private per ribadire le posizioni già espresse ed osservare che non
è di ostacolo all'accoglimento della questione la circostanza che i
titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche
abbiano prestato attività di assistenza soltanto in via di fatto. La
difesa delle parti private precisa che questo requisito non è
richiesto dalla legge neppure per la categoria di riferimento, ossia
i tecnici laureati, per i quali è sufficiente il comprovato
svolgimento di attività didattica e scientifica.
La qualifica di medico interno dimostrerebbe, ad avviso dei
ricorrenti, che essi sono in possesso di tutti i requisiti per essere
ammessi ai giudizi di idoneità, trovandosi nella medesima posizione
sostanziale della categoria di cui alla sentenza della Corte 9 aprile
1986, n. 89.
A nulla rileverebbe che tale qualifica sia stata conseguita senza
avere sostenuto una prova selettiva di concorso, posto che i
ricorrenti hanno comunque superato un pubblico concorso per usufruire
della borsa di studio conferita dal Consiglio nazionale delle
ricerche. Considerato in diritto
1. - I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni legislative
e proposti con analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi,
possono essere quindi riuniti e trattati congiuntamente.
2. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
sede di Bologna, dubita, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 5,
terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega
al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e
dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di
riordinamento della docenza universitaria, nella parte in cui non
prevedono la partecipazione dei medici titolari di borse di studio
assegnate dal Consiglio nazionale delle ricerche - i quali abbiano
svolto di fatto presso le facoltà di medicina e chirurgia attività
di assistenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno
accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica - ai giudizi
di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.
La disparità di trattamento riguarderebbe, nella prospettazione
offerta dalle ordinanze di rimessione, la condizione dei ricorrenti
titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche in
raffronto con le categorie dei tecnici laureati, oggetto di espresso
riferimento normativo, nonché con quelle degli aiuti e degli
assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati
in base a pubblico concorso, e dei titolari di contratto presso le
facoltà di medicina e chirurgia, anch'essi nominati in base a
pubblico concorso, categorie, queste ultime, ammesse a partecipare ai
giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati
per effetto delle sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e n. 397
del 1989.
3. - La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in
termini analoghi a quelli concernenti la posizione dei titolari di
assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1973), che hanno svolto il loro servizio nelle
facoltà di medicina e chirurgia, e la cui mancata inclusione tra le
categorie ammesse ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei
professori associati ha già dato luogo ad una pronuncia di non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale per essi
denunciata (sentenza n. 31 del 1992).
Per questa categoria la Corte ha ritenuto che manchino le
condizioni di assimilabilità, quanto alle competenze ed
all'espletamento delle funzioni, alle categorie ammesse ai giudizi di
idoneità in questione, tenuto conto che per i titolari degli assegni
"è meramente prevista una generica partecipazione ai seminari ed
alle esercitazioni per gli studenti" e che "il servizio di assistenza
e cura prestato è sì equiparabile al servizio di assistente
ospedaliero di ruolo, ma - esplicitamente - soltanto ai fini dei
concorsi ospedalieri" (sentenza n. 31 del 1992).
A maggior ragione non possono fondatamente assumere la
assimilazione alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità i
borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche: la borsa di studio
(attribuita fra l'altro da un ente autonomo rispetto all'Università)
era evidentemente rivolta, secondo quanto risulta dalla relativa
disciplina, ad addestrare i giovani che ne fruivano alla attività di
ricerca scientifica e, laddove anche questa seconda fosse
limitatamente svolta, alla attività didattica.
La mancata inclusione dei borsisti tra le categorie ammesse a
partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei
professori associati non appare dunque irragionevole o
discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R.
n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione
dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori
universitari.
La questione non è pertanto fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte