Sentenza n. 359/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Liguria riapprovata dal Consiglio regionale il 5 ottobre 1993, dal
titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e
all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il
26 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 2 novembre 1993 ed
iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1993.
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 127 e
128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative
al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di
cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
10 aprile 1979, n. 12", riapprovata, a seguito di rinvio, il 5
ottobre 1993.
Il ricorrente, dopo aver ricordato che in sede di riesame la
Regione aveva apportato modifiche che solo in parte recepivano i
rilievi mossi con il rinvio, prospetta, in primo luogo, la violazione
dell'art. 127 della Costituzione, essendo avvenuta la riapprovazione
della legge a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta, come
prescritto dalla citata disposizione costituzionale. In effetti,
aggiunge il ricorrente, poiché sulla base della documentazione in
atti non è possibile ritenere che la Regione Liguria, dopo il rinvio
governativo, abbia inteso attivare un nuovo procedimento legislativo
e poiché le modificazioni apportate in sede di riesame interessano
solo le disposizioni oggetto di rinvio, la legge impugnata deve
considerarsi come "non nuova" e, quindi, la riapprovazione sarebbe
dovuta avvenire a maggioranza assoluta.
La stessa legge sarebbe, inoltre, illegittima per contrasto con
l'art. 128 della Costituzione, dal momento che, nell'attribuire
all'autorizzazione regionale il valore di approvazione della variante
urbanistica (art. 11, terzo comma), interferirebbe, comprimendola,
con la sfera di autonomia garantita ai comuni. Di qui, in
applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze
nn. 157 del 1990 e 212 del 1991, deriverebbe
l'illegittimità costituzionale della legge impugnata o, quanto meno,
dell'art. 11, terzo comma, della stessa.
La Regione Liguria non si è costituita nel presente giudizio. Considerato in diritto Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, dal
titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e
all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", per
violazione degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 128 della
Costituzione.
La questione è fondata, poiché, come ha prospettato il
ricorrente, la legge regionale impugnata non può essere considerata
come "legge nuova" ai sensi e agli effetti dell'art. 127, terzo e
quarto comma, della Costituzione e, pertanto, avrebbe dovuto essere
riapprovata a maggioranza assoluta, non già a maggioranza semplice,
come invece è avvenuto.
A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha
costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione,
una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il
riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto
nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale
riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando
solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle
ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le
disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle
osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La stessa
Corte ha precisato anche che, quando il Consiglio regionale,
nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende
riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo
i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza
assoluta (v. sentt. nn. 79 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992 e 287
del 1994).
Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione
Liguria oggetto di impugnazione del presente ricorso deve esser
considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge,
essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal
rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova" e,
pertanto, non poteva considerarsi "riapprovata", avendo riportato
soltanto la maggioranza semplice, e non quella dei componenti del
Consiglio regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione
Liguria dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di
ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979,
n. 12", riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria nel corso
della seduta del 5 ottobre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte