Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo

comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse

il 20 febbraio, il 12 marzo e il 12 febbraio 1996 dal Tribunale di

Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 583, 584 e 585 del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, con tre distinte

ordinanze emesse, rispettivamente, il 12, il 20 febbraio ed il 12

marzo 1996, questione di legittimità costituzionale, in relazione

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di

procedura civile, nella parte in cui, in ragione di una lettura

restrittiva imposta dall'eterogeneità della materia cautelare e

possessoria, escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti -

concessivi e negativi - della tutela possessoria;

che, a parere del giudice a quo, il rinvio al procedimento

cautelare uniforme contenuto nella norma impugnata non potrebbe

essere riferito all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., che tale

reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;

Considerato che questa Corte ha già affermato la generale portata

dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto

espressione del principio della revisio prioris instantiae, e la sua

conseguente, piena applicabilità ai provvedimenti con cui si

conclude la fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n.

501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124 e 203 del 1996);

che è stato in particolare chiarito come la "selettività" del

rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis e segg. cod. proc.

civ. vada intesa nel senso dell'esclusione di quelle sole norme

incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura

bifasica in cui esso si articola;

che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi rispetto a

quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 703, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte