Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1996

dal pretore di Nicosia, sezione distaccata di Leonforte, nel

procedimento civile vertente tra Gaetano Sgroi e Consorzio di

bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino ed altra, iscritta al n.

1114 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che, con ricorso a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., il

pretore di Nicosia - sezione distaccata di Leonforte, veniva

richiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella

esattoriale notificata dal gestore del servizio di riscossione dei

tributi dovuti al Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val

Dittaino, assumendo il preteso obbligato di non essere tenuto al

pagamento non avendo sottoscritto la convenzione di fornitura idrica

per uso agricolo integrante la specifica ragione del debito;

che l'ente dichiaratosi creditore eccepiva il difetto di

giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda

cautelare stante il divieto dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, applicabile nei casi in cui si procede con le forme di

riscossione coattiva delle imposte sul reddito;

che il ricorrente rilevava, quindi, la illegittimità della

"normativa" che non consente all'Autorità giudiziaria ordinaria di

sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per la riscossione del

credito anche se privo di carattere tributario;

che il giudice, premessa l'assoluta analogia con la fattispecie

di cui alla sentenza di questa Corte n. 318 del 1995, sollevava

"questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. n. 602

del 1973 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non

prevede la possibilità, per il giudice ordinario, di sospendere

l'esecutività del ruolo esattoriale per crediti di enti pubblici non

aventi carattere tributario";

che né le parti principali, né il Presidente del Consiglio dei

Ministri si sono costituiti nel presente giudizio;

Considerato che l'unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioè

l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riserva all'autorità

amministrativa il potere di sospendere l'esecuzione forzata dei

crediti erariali per imposte sul reddito e, dunque, non può

evidentemente trovare applicazione ex se nella diversa materia della

riscossione coattiva di entrate non tributarie degli enti pubblici,

se non mediante l'estensione dell'originario ambito precettivo ad

opera di altra disposizione che vi faccia rinvio;

che il rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che

consente di pervenire all'asserita applicabilità del predetto art.

54 nel caso concreto, nel quale è espressamente affermata la natura

non tributaria del credito in contestazione;

che l'assoluta mancanza di indicazione, nella presente

fattispecie, di uno dei termini del rinvio normativo si risolve nella

carente enunciazione delle ragioni di applicabilità dello stesso

art. 54 e, quindi, nel difetto di motivazione sulla rilevanza della

proposta questione di legittimità costituzionale, tanto più

considerando che questa Corte ha già sancito, in fattispecie

analoghe, la priorità della questione incentrata sulla norma di

rinvio rispetto a quella relativa alla norma oggetto del rinvio

stesso (sentenze nn. 239 del 1997 e 318 del 1995);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Nicosia - sezione distaccata di

Leonforte, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte