Sentenza n. 359/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23Processo penale minorile
- art. 42d.lgs. 12/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2,
lettera b), del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1999 dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila,
iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1999, pervenuta a questa
Corte l'11 giugno 1999, il giudice per le indagini preliminari del
tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 76 e 77
della Costituzione, e in relazione all'art. 3, comma 1, lettera h),
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), dell'art. 23, comma 2, lettera b), del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni).
Il giudice remittente premette di essere chiamato a decidere su
una istanza di applicazione della custodia cautelare nei confronti di
un minore arrestato nella quasi flagranza del delitto di furto
aggravato da violenza sulle cose; di ritenere che nella specie
sussistano gravi indizi di colpevolezza, che non vi sia né il
pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, né quello di
inquinamento probatorio; e che l'identità fisica del prevenuto sia
certa, ma che sussista invece il pericolo concreto che egli si dia
alla fuga.
Osserva il giudice a quo che l'art. 3, comma 1, della legge n. 81
del 1987, di delega per l'emanazione del codice di procedura penale,
nel dettare i criteri per la disciplina del processo a carico di
imputati minorenni, reca, alla lettera h), la seguente direttiva:
"potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per
delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e
inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela
della collettività". L'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, nel
disciplinare la facoltà del giudice di disporre la custodia
cautelare, ha previsto invece come condizioni facoltizzanti, al comma
2, i tre classici pericula libertatis - pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie, pericolo di inquinamento probatorio e
pericolo di fuga - in perfetta concordanza con quanto stabilito (in
quel caso, però, conformemente ai criteri di delega dettati per i
maggiorenni) dall'art. 274 del codice di procedura penale.
Secondo il remittente, l'esplicito criterio più restrittivo
dettato dal legislatore delegante per gli indagati minorenni deve
ritenersi una scelta di politica legislativa; né potrebbe farsi
rientrare il pericolo di fuga nell'ambito delle "gravi esigenze di
tutela della collettività" di cui è parola nell'art. 3, comma 1,
lettera h), della legge di delega, poiché questa formula è sempre
riferita, nell'ordinamento penale, al pericolo di reiterazione dei
reati; e d'altra parte, se non si fosse voluto escludere il pericolo
di fuga dal novero delle condizioni che rendono possibile
l'applicazione della custodia cautelare, la disposizione che detta i
criteri particolari nei confronti dei minorenni sarebbe superflua,
mentre l'eccezione da essa prevista rispetto ai criteri generali deve
intendersi secondo il principio interpretativo ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit.
Sussiste pertanto, ad avviso del giudice a quo violazione dei
criteri della delega, onde l'art. 23, comma 2, lettera h, del d.P.R.
n. 448 del 1988 dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, concordando con le argomentazioni del remittente.
L'Avvocatura erariale osserva che effettivamente la lettera della
legge delegante è chiara nel senso di non prevedere il pericolo di
fuga fra le condizioni che consentono l'adozione della misura della
custodia cautelare nei confronti dei minori, né il pericolo di fuga
può farsi rientrare fra le "gravi esigenze di tutela della
collettività". Il carattere di eccezionalità che il legislatore
delegante ha impresso al ricorso alla custodia cautelare nei
confronti del minore, e la materia in cui si versa, della libertà
personale, escluderebbero una interpretazione estensiva dei criteri
della delega. Anche attraverso una valutazione sistematica e
comparativa della disciplina in esame in rapporto ai criteri dettati
per i maggiorenni, per i quali si è previsto espressamente il
pericolo di fuga come condizione che consente l'adozione della misura
(art. 2, comma 1, n. 59, della legge n. 81 del 1987), sarebbe
confermata la diversità dei criteri di delega stabiliti per gli
indagati minorenni, e di conseguenza la violazione dell'art. 76 della
Costituzione denunciata dal giudice a quo. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe l'art. 23, comma 2, lettera
b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate), che consente al giudice di
disporre la custodia cautelare nei confronti del minorenne "se
l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli
si dia alla fuga". Di tale previsione del decreto delegato viene
denunciato il contrasto con i principi e criteri direttivi contenuti
nella legge di delega, che prevedeva la "facoltatività di misure
cautelari personali" e il "potere del giudice di disporre la custodia
in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che
sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi
esigenze di tutela della collettività" (art. 3, comma 1, lettera h),
della legge 16 febbraio 1987, n. 81), escludendo dunque il pericolo
di fuga dal novero delle condizioni che abilitano all'adozione della
misura restrittiva. Si censura pertanto la violazione dell'art. 76 (e
dell'art. 77) della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Come osserva il remittente, e come rileva anche la difesa del
Presidente del Consiglio, i criteri direttivi dettati dal legislatore
per la disciplina del processo minorile sono chiari nel senso di
consentire il ricorso alla custodia in carcere solo quando sussistano
gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero sussistano "gravi
esigenze di tutela della collettività" (art. 3, comma 1, lettera h),
della legge di delega n. 81 del 1987). Il pericolo di fuga -
esplicitamente previsto come condizione che giustifica il ricorso a
misure preventive di coercizione personale, nel caso di indagati
adulti, dall'art. 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura
penale, in conformità a quanto previsto a sua volta dalla direttiva
n. 59 contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge di delega n. 81 del
1987 - non è dunque compreso fra i presupposti che consentono la
custodia in carcere dei minorenni. Né esso potrebbe ritenersi
riconducibile alle "gravi esigenze di tutela della collettività", le
quali attengono al diverso pericolo della commissione di nuovi reati,
e non possono identificarsi col semplice rischio che l'indagato si
sottragga con la fuga all'applicazione della pena per il reato già
ascritto a suo carico.
La diversa disciplina prevista dal legislatore delegante,
rispettivamente per gli indagati maggiorenni e per quelli minori di
età, discende presumibilmente dal disfavore del legislatore per
l'utilizzo del carcere nei confronti dei minori, anche in coerenza
con i principi affermati a livello internazionale riguardo al diritto
penale minorile. In ogni caso, la scelta del delegante non poteva
essere disattesa dal legislatore delegato: il quale invece, nel
prevedere, nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, le condizioni che
abilitano a disporre la custodia cautelare, ha pedissequamente
ricalcato le tracce dell'art. 274 del codice di procedura penale,
senza tener conto della diversità dei criteri direttivi che la legge
di delega imponeva di seguire.
Con ciò il legislatore delegato ha però violato i criteri della
delega, consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori
in una ipotesi nella quale la delega non lo prevedeva: la relativa
disciplina è dunque illegittima per contrasto con l'art. 76 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2,
lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte