Sentenza n. 36/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, n.
2, della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 55, in relazione
all'art. 3 della medesima legge, e dell'art. 4 della legge regionale
siciliana 18 agosto 1951, n. 45, in riferimento all'art. 14, lett. a,
dello Statuto speciale della Regione siciliana, promossi con le
seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza 20 aprile - 19 giugno 1956 della Corte di
cassazione, Sezioni unite civili, pronunziata nel procedimento vertente
fra Catalano Filippo e La Cara Rosario, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed iscritta al n.
228 del Reg. ord. 1956.
2. - Ordinanza 14 giugno 1956 della Corte di appello di
Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, pronunziata nel
procedimento vertente fra Aiello Angelo e Costa Luigi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 241 del Reg. ord. 1956.
3. - Ordinanza 4 agosto 1956 del Tribunale di Sciacca, Sezione
agraria specializzata, pronunziata nel procedimento vertente fra
Carlino Maria e altri e la Società mutua cooperativa agricola "G.
Aurora", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266
del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 307 del Reg. ord. 1956.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nella causa dibattuta davanti alla Corte di cassazione,
Sezioni unite, a seguito di ricorso proposto contro una sentenza della
Corte di appello di Caltanissetta, il ricorrente Catalano Filippo
eccepì, come già nei precedenti gradi di giudizio, l'illegittimità
costituzionale delle leggi regionali siciliane 14 luglio 1950, n. 55;
18 agosto 1951, n. 45; 26 giugno 1952, n. 16; lamentando che queste
leggi, regolanti, tra l'altro, la proroga dei contratti agrari,
incidono su rapporti di diritto privato in contrasto con l'art. 14,
lett. a, dello Statuto siciliano, che non riconoscerebbe una competenza
legislativa della Regione in tale materia. Più precisamente, sosteneva
il Catalano che le leggi regionali e quelle statali delineano un
diverso regime della proroga dei contratti agrari. Infatti, mentre la
legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, all'art. 4, n. 2, stabilisce che
la proroga dei contratti agrari non è ammessa se il concedente, che
sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il
fondo e disponga della capacità lavorativa indicata nell'art. 3 della
stessa legge e cioè non inferiore al terzo di quella occorrente per le
normali necessità di coltivazione del fondo stesso, senza alcun
riferimento al tempo nel quale il concedente sia diventato proprietario
del fondo; la legge statale, invece, distingue tra i fondi che siano
stati acquistati per atto fra vivi dopo il 31 dicembre 1950 e i fondi
acquistati anteriormente a tale data e laddove per i primi stabilisce
che la proroga non è ammessa se il concedente, che sia o sia stato
coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo e la
capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata, per
i secondi chiede che la famiglia del concedente non abbia alcun altro
fondo in conduzione o abbia altri fondi che assorbano soltanto la metà
della capacità lavorativa familiare (D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n.
273, art. l, lett. a; legge 15 luglio 1950, n. 505, art. 1, comma
terzo; legge 16 giugno 1951, n. 435, art. 2; legge 11 luglio 1952, n.
765, art. 2).
Il resistente La Cara Rosario oppose l'irrilevanza, ai fini della
causa, della eccepita questione di legittimità costituzionale,
assumendo che, avendo egli acquistato il fondo coi benefici concessi
per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del
D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, la Corte di cassazione avrebbe dovuto,
semmai, sostituire la motivazione della Sezione specializzata agraria
della Corte di appello di Caltanissetta, fondando il diritto di esso
concedente a rientrare nel possesso del proprio fondo sul citato
decreto legge, art. 8, e non sulle leggi regionali siciliane.
La Corte di cassazione non ha ritenuto di accogliere l'eccezione.
La rilevanza della questione ai fini della decisione deriva, come è
detto nell'ordinanza, dal fatto che, anche in tema di formazione della
piccola proprietà contadina, legge statale e legge regionale
divergono, dato che, mentre la legge regionale riconosce efficacia, per
la cessazione della proroga, agli acquisti avvenuti entro il 31
dicembre 1950 (legge regionale 18 agosto 1951, n. 45, art. 4), le leggi
dello Stato stabiliscono, invece, che il concedente coltivatore
diretto, che abbia acquistato il fondo ai fini della formazione della
piccola proprietà contadina e che si trovi in determinate condizioni,
può ottenere la risoluzione del contratto di affitto durante il
periodo di tempo entro il quale hanno efficacia i benefici concessi
dalla legge, periodo, che, da ultimo, è stato fissato, con l'art. 6
della legge 1 febbraio 1956, n. 53, al 30 giugno 1960 (D.P.R. 24
febbraio 1948, n. 114, art. 8; legge 11 dicembre 1952, n. 2362, art.
1; legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 6).
Sicché, avendo il La Cara acquistato il fondo nel 1951, soltanto
la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale
n. 45 del 1951 potrebbe consentire l'invocata sostituzione della
motivazione della sentenza impugnata e aprire l'ingresso
all'applicazione delle leggi statali.
2. - Ammessa la rilevanza della proposta questione di legittimità
costituzionale, la Corte di cassazione ha ritenuto che essa non fosse
manifestamente infondata. Afferma, infatti, la Corte che le leggi
regionali sicillane in materia di contratti agrari siano
incostituzionali nei punti nei quali differiscono dalle leggi dello
Stato, dato che l'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale contempla
una competenza della Regione in materia di agricoltura e foreste che
"non si estenderebbe alle norme incidenti sui rapporti di diritto
privato, che costituiscono materia riservata soltanto alle leggi della
Repubblica".
3. - Questa, dunque, la motivazione dell'ordinanza 20 aprile-19
giugno 1956 della Corte di cassazione, con la quale è stata sollevata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, in
relazione all'art. 3, della legge regionale siciliana 14 luglio 1950,
n. 55, prorogata dalle leggi 18 agosto 1951, n. 45, e 26 giugno 1952,
n. 16, e dell'art. 4 della legge regionale siciliana 18 agosto 1951, n.
45, prorogata dalla legge 26 giugno 1952, n. 16, perché in contrasto
tutti e tre con l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione
siciliana e inoltre i primi due anche con l'art. 1, lett. a, del
D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, l'art. 1 della legge 15 luglio 1950,
n. 505, e l'art. 2 delle leggi 16 giugno 1951, n. 435, e 11 luglio
1952, n. 765, il terzo con il D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, e le
successive leggi 11 dicembre 1952, n. 236, 5 giugno 1954, n. 380, e 6
agosto 1954, n. 604.
4. - L'ordinanza è stata notificata al Presidente della Giunta
regionale siciliana il 23 giugno 1956 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 28 luglio 1956 e in quella della Regione
siciliana del 27 dello stesso mese.
5. - La Regione siciliana si è costituita depositando le sue
deduzioni il 12 luglio 1956 e ha chiesto che la Corte affermi la
legittimità dell'art. 4, n. 2, della legge regionale 14 luglio 1950,
n. 55, in relazione con l'art. 3 della medesima legge, nonché
dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1951, n. 45. Sostiene la
difesa della Regione che lo Statuto, nel conferire alla Regione
competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste (art. 14,
lett. a), non ha voluto limitare codesta competenza alle "semplici
leggi amministrative". Tale limitazione non è compresa nei limiti che
espressamente pone all'inizio il medesimo art. 14 e risulta esclusa
dall'art. 17 del medesimo Statuto che, non considerando punto la
materia dell'agricoltura, confermerebbe che questa è in toto conferita
alla Regione col richiamato art. 14. Se può essere esatto affermare -
prosegue la difesa della Regione - che le regioni non hanno competenza
a legiferare in materia di diritto privato, è altrettanto esatto però
che non è più possibile far coincidere la sfera del diritto privato
con l'altra dei rapporti intersubiettivi.
Vi sarebbero "ambiti" nei quali si dà una normazione che attiene
agli interessi generali raggiungibili tanto con leggi amministrative o
fiscali - amministrative, quanto con norme che disciplinano rapporti
tra soggetti di diritto privato, modificando il regolamento che a
questi si è dato in via generale e in rapporto ad interessi
particolari. Tra le norme di questa specie andrebbero ricomprese quelle
relative alla proroga dei contratti agrari, che non possono essere
considerate modificatrici del diritto civile, così come la difesa
regionale lo definisce e limita.
La difesa della Regione esclude poi che nel caso ricorrano
questioni di diritto intertemporale. O la legge regionale è stata fin
dal principio fuori della competenza normativa della Regione o essa è
posteriore alla legge nazionale del 1947 sulla proroga dei contratti
agrari o del 1948 sulla piccola proprietà contadina. Non occorre
perciò ricorrere a quanto sarebbe pacifico circa il punto che ogni
legge nazionale o regionale deve intendersi emanata sul presupposto che
non voglia invadere l'ambito che non sia il suo, né occorre insistere
sulla impossibilità di ritenere recepite dalla Regione, anche in
mancanza di esplicita impugnazione, leggi nazionali che non
dichiarassero espressamente la loro applicabilità in tutto il
territorio dello Stato, invadendo così la sfera della legislazione
esclusiva regionale.
6. - Con memoria depositata il 6 dicembre 1956 la Regione ha
insistito su questi argomenti e in particolare sul punto che la
competenza legislativa anche in rapporti di diritto privato in materia
di agricoltura è confermata, argomentando a contrario, dalla lett. d
del medesimo art. 14 dello Statuto regionale, che relativamente alla
legislazione in materia di industria e commercio fa salva la disciplina
dei rapporti privati, e dalla lett. e sempre dall'art. 14, dove
veramente sarebbe contemplata la legislazione "propriamente
amministrativistica", ed ha respinto l'obiezione che le norme sulla
proroga dei contratti sarebbero solo apparentemente norme regolanti la
materia dell'agricoltura e conterrebbero provvidenze di natura
speciale, dato, invece, che quelle norme avrebbero il fine di
proteggere la produzione nell'interesse generale.
7. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2,
della legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, è stata sollevata anche
nel corso di un giudizio davanti alla Corte di appello di
Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, tra Aiello Angelo e Costa
Luigi e la Corte l'ha ritenuta rilevante per la causa e non
manifestamente infondata.
Con una elaborata ordinanza la Corte di appello, constatata la
diversità del regime della proroga dei contratti agrari stabilita
dalla legge statale e da quella regionale, ha ricordato il contrasto
che è in dottrina e giurisprudenza intorno ai limiti della competenza
legislativa della Regione ex articolo 14, lett. a, dello Statuto
speciale, quale si è venuto delineando prima dell'entrata in funzione
della Corte costituzionale. Ha poi riaffermato che la competenza di
questa Corte a decidere le questioni di legittimità sorte in via
incidentale delle leggi siciliane o statali, ai fini dell'efficacia di
queste ultime nel territorio della Regione, non è contestabile e che
non vi è possibilità di conflitto tra il giudizio che sia per emanare
la Corte costituzionale con l'altro dell'Alta Corte per la Sicilia,
dato che questa non si è pronunciata per difetto di impugnativa da
parte del Commissario dello Stato, né potrà mai pronunciarsi per
essere decorsi i termini per una tale impugnativa. Ha infine, ex
officio, sollevata la questione sulla legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1951, n. 45, affermando la
rilevanza di quest'altro giudizio di legittimità, stante che
l'affermata ipotesi di incostituzionalità di detto articolo porterebbe
con sé l'applicabilità anche in Sicilia dell'art. 1 della legge 1
febbraio 1956, n. 53, che ha prorogato il termine di efficacia dei
benefici concessi per la formazione della piccola proprietà contadina
dal D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, al 30 giugno 1960.
8. - L'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, che reca
la data 14 - 21 giugno 1956, è stata notificata al Presidente della
Giunta regionale siciliana il 2 luglio 1956 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 25 agosto 1956 e in quella della Regione
siciliana del 16 dello stesso mese.
9. - Anche in questo secondo giudizio la Regione siciliana si è
costituita depositando le sue deduzioni il 22 luglio 1956 e ha chiesto
la dichiarazione di legittimità costituzionale delle norme impugnate.
Gli argomenti addotti a sostegno della richiesta sono i seguenti:
1) la potestà legislativa, primaria o esclusiva della Regione, è
in condizione di parità con quella dello Stato che trova limite
soltanto nell'osservanza delle leggi costituzionali;
2) nelle materie di cui all'art. 14 le leggi regionali escludono le
leggi statali "senza limitazione di sorta, fatta eccezione della
materia di industria e commercio di cui alla lettera d";
3) la disciplina dei rapporti privati dettata dalle leggi regionali
impugnate è disciplina fondamentalmente pubblicistica posta in
funzione dello sviluppo dell'agricoltura isolana e rappresenterebbe un
caso di "amministrazione pubblica del diritto privato, che non può non
essere di competenza della Regione".
10. - Con memoria depositata il 6 dicembre 1956 la difesa della
Regione, sottolineate le differenze che passano tra potestà
regolamentare e potestà legislativa, richiamata la importanza che la
materia di agricoltura e foreste ha nel quadro della forma particolare
di autonomia riconosciuta alla Sicilia, ha sostenuto che un limite alla
potestà legislativa delle regioni in materia di regolamento di
rapporti privati non sussiste nemmeno per le regioni a statuto comune.
L'art. 117 della Costituzione infatti si limiterebbe a fissare alla
competenza legislativa regionale due limiti, oltre quello oggettivo
delle materie: un primo rappresentato dall'interesse nazionale o da
quello delle altre regioni e un secondo segnato dai principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. E poiché quest'ultimo
limite deve essere posto dalle cosidette leggi cornici, soltanto queste
potrebbero interdire alla Regione di derogare alla disciplina dei
rapporti privati posta dal Codice civile. Tanto meno perciò una
riserva legislativa statale dei rapporti privati può invocarsi per la
Regione siciliana, la quale è la sola ad avere, nelle materie indicate
nell'art. 14, una potestà legislativa esclusiva e quindi piena,
essendo la pienezza della competenza una nota essenziale
dell'esclusività.
11. - Il Tribunale di Sciacca, nel corso di un giudizio tra Carlino
Maria ed altri contro la cooperativa "Aurora", ha sollevato d'ufficio
con una diffusa ordinanza 4 agosto - 5 settembre 1956 la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, in relazione all'art. 3
della legge siciliana 14 luglio 1950, n. 55, e dell'art. 4 della legge
regionale siciliana 18 agosto 1951, n. 45, assumendo che queste norme
siano in contrasto, oltre che con lo Statuto siciliano, con le leggi
dello Stato in materia di proroga di contratti agrari, e ha proposto la
questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini in cui
essa era stata proposta dalla ordinanza della Corte di cassazione
sopra riferita.
12. - L'ordinanza fu notificata al Presidente della Giunta
regionale siciliana il 14 settembre 1956 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e in quella della Regione siciliana
rispettivamente il 20 e il 30 ottobre 1956.
13. - La Regione siciliana si è costituita anche in questo
giudizio mediante deposito di deduzioni il 30 ottobre 1956 ed ha
chiesto alla Corte di dichiarare infondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme regionali impugnate.
Affermato il carattere esclusivo della competenza legislativa della
Regione siciliana in materia di agricoltura ex articolo 14, lett. a, in
riferimento anche alla lettera d del medesimo articolo e all'art. 17
dello Statuto, la difesa della Regione sostiene in via subordinata che
legiferare in materia di agricoltura significa "certamente, ed almeno,
disciplinare l'economia agraria della regione, incidendo perciò con
norme speciali su quegli aspetti della disciplina generale dei
rapporti privati che sono strettamente connessi con la tutela di
interessi generali di dimensione regionale, attinenti alla situazione e
allo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia", che sarebbe appunto il caso
delle leggi regionali di cui si discute: "leggi speciali, temporanee,
di innegabile impronta pubblicistica, le quali intervengono nel regime
amministrativo della proprietà agraria e di altri rapporti
contrattuali ad essa attinenti".
14. - Nella memoria illustrativa depositata il 6 dicembre 1956 la
difesa della Regione ha svolto ampiamente anche la tesi seguente.
Pur concessa in teoria la legittimità dell'esigenza di un
regolamento uniforme per tutto il territorio nazionale dei rapporti di
diritto privato, perché un limite in tal senso al potere legislativo
delle regioni abbia valore cogente di diritto positivo, deve essere
possibile rinvenire nel sistema un principio di ordine costituzionale
che quel limite renda effettivo. Ora altro limite non si ricaverebbe
dal sistema se non quello che la materia dei rapporti privati è
sottratta, come tale, alla legislazione regionale e che invece
sottratta non è quella dei rapporti privati inerenti alle singole
materie di competenza legislativa delle regioni. In relazione a questi
rapporti e per quello che riguarda particolarmente la Sicilia e la
materia dell'agricoltura e foreste, un esame della Costituzione e dello
Statuto speciale e il confronto di questo con gli altri statuti
speciali, chiarisce che un limite, se ci fosse, dovrebbe essere anche
esso di ordine costituzionale.
Ora, se è vero che la Costituzione concede guarantigia
costituzionale agli istituti della proprietà privata e dell'autonomia
contrattuale, è anche vero che la stessa Costituzione consente alla
legge di intervenite ponendo limiti all'uno e all'altro "con riguardo
al rispetto della sicurezza della libertà e della dignità umana".
Questo rinvio alla legge non sarebbe un rinvio alla sola legge
statale, ma anche alla legge regionale - legge formale come la prima -,
dato che la materia da regolare è, nel caso, attribuita alla
competenza esclusiva della Regione.
Il Presidente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le tre cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre cause
per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è, in
sostanza, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale che
è stata sollevata.
Il quesito fondamentale sottoposto al giudizio della Corte concerne
la determinazione dei limiti della competenza legislativa della Regione
siciliana in materia di agricoltura e foreste. Osservano le Sezioni
unite della Corte di cassazione nella ordinanza, con la quale è stata
proposta la questione di legittimità costituzionale, che la Cassazione
ha più volte ritenuto "che siffatta potestà legislativa di quella
Assemblea regionale (siciliana) in materia di agricoltura e foreste non
possa comprendere la regolamentazione dei rapporti di diritto privato
sostanziale, che continuano ad essere uniformemente regolati per tutto
il territorio nazionale dalle leggi dello Stato"; proseguono tuttavia
che "può anche ammettersi che la questione meriti un nuovo esame e che
possa anche essere suscettibile di diversa soluzione".
Chiamata a procedere a tale esame, la Corte costituzionale deve
anzitutto ricordare i principi da essa fermati in materia di competenza
legislativa regionale con la precedente sentenza n. 7 del 15 giugno
1956, ancorché tale decisione concernesse oggetti diversi e persino
una regione diversa. In tale occasione la Corte affermò la massima che
"i limiti della competenza regionale. . . vanno ricercati, più che
nella natura delle norme da emanare, nelle finalità per cui l'ente
regione è stato creato. E poiché non è da dubitare che il
decentramento regionale è in funzione del soddisfacimento di interessi
pubblici, le finalità che la Regione deve perseguire qualificano la
competenza legislativa attribuitale; la quale quindi deve limitarsi
alla disciplina dell'agricoltura per quanto attiene a detti interessi".
A ulteriore chiarimento del criterio che si è adottato in via di
principio, salvo adeguarlo ai particolari aspetti dei singoli casi,
come fu fatto appunto in occasione di quel giudizio, nel quale esso
venne applicato in due sensi diversi, in relazione a due diverse
specie, si può aggiungere che il riferimento alle finalità per cui
l'ente regione è stato creato e che esso deve perseguire implica la
conseguenza che il limite da osservare non è segnato dal fatto che una
data materia sia tradizionalmente compresa nell'ambito del diritto
privato, le cui norme sono sempre esposte evidentemente ad essere
sostituite da altre norme di carattere pubblico, ma dalla rilevanza che
i rapporti intersubiettivi da regolare presentano rispetto alle
specifiche finalità che l'ente dotato di autonomia deve perseguire e,
si intende, perseguire in modi propri, diversi da quelli adottati da
altri enti consimili o dallo Stato.
I rapporti intersubiettivi fra singoli, che presentano in minor
misura tale rilevanza, sono indubbiamente quelli solitamente regolati
da norme di ditto privato, quali sono la maggior parte delle norme del
Codice civile (escluse le norme di ordine pubblico e quelle che fanno
sempre più frequente rinvio a leggi speciali), addotte quale tipico
esempio nella sentenza sopra menzionata, tanto che il regolamento
giuridico di quei rapporti tende essenzialmente ad attuare non già
fini specifici di un ente, fosse pure lo Stato, ma esigenze più
generali di giustizia commutativa fra i soggetti dei rapporti stessi,
e di garanzia di pacifica convivenza, né si presterebbe a
differenziazioni regionali, come si presta sempre meno anche a
diversità nazionali. Ma non si possono escludere a priori e
apoditticamente nelle ipotesi che altri tipi di rapporti meritino un
analogo regolamento giuridico unitario, e quindi sottratto alla
competenza legislativa regionale, né l'altra ipotesi che alcuni tipi
dei primi consentano invece il riconoscimento di tale competenza,
sempre entro i limiti stabiliti dalle norme costituzionali, ove si
dimostri che il perseguimento delle finalità assegnate alle regioni lo
rende giustificato.
Venendo alla applicazione dei criteri adottati alla specie di norme
sottoposte all'odierno giudizio della Corte, sembra esatto ritenere che
l'attribuzione alla Regione siciliana di una competenza primaria in
materia di agricoltura e foreste, così come è disposta dall'art. 14
dello Statuto regionale, implica il riconoscimento che a tale Regione
sono stati assegnati dal legislatore costituente compiti di particolare
rilievo, in considerazione di circostanze ambientali equiparabili a
quelle, che indussero già la Corte, nella sentenza n. 7 del 1956, a
dichiarare costituzionalmente legittima la legge regionale sarà 6
marzo 1950.
La ricorrente necessità di ricomporre il turbato equilibrio di
fattori essenziali dell'ordine economico, equilibrio indispensabile
alla tipica economia agricola di una regione meno favorita in confronto
di altra, non è propria esclusivamente della Sardegna, ma deve
analogamente essersi imposta all'attenzione del Costituente anche nei
riguardi della Sicilia; ed offre una esauriente spiegazione del fatto,
che l'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana
attribuisce a questa la così detta "legislazione esclusiva" in materia
di agricoltura e foreste, nell'ambito della Regione e nei limiti delle
leggi costituzionali dello Stato, e senza pregiudizio delle riforme
agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano
(la quale riserva non avrebbe neppure senso, se la legislazione
regionale non potesse in alcun caso disciplinare rapporti
intersubiettivi fra singoli), come pure del fatto, che nella
disposizione citata non sia formulata la riserva "salva la disciplina
dei rapporti privati" contenuta nella lett. d dello stesso articolo,
concernente la materia dell'industria e del commercio.
Poste queste premesse, la Corte ritiene di dover limitare l'esame
ad essa demandato dalla Cassazione e dalle altre autorità
giurisdizionali con le ordinanze in epigrafe alla indagine sulla
conformità delle norme denunciate alle leggi costituzionali dello
Stato, essendo chiaro a sufficienza che le norme stesse non possono
recare pregiudizio a riforme agrarie di carattere nazionale. A
proposito di tali norme è stato posto in rilievo dalla Corte di
cassazione e da alcune magistrature di merito che esse divergono da
quelle contenute nelle analoghe leggi dello Stato; ma si osserva che
queste ultime non hanno carattere di leggi costituzionali e che, per
quanto concerne il rispetto delle garanzie concesse dalla Costituzione
della Repubblica alla proprietà privata, non risultano essere sempre
più riguardose delle leggi regionali in discussione, le quali, al
contrario, tendono, se mai, a limitare certe restrizioni e certi oneri
a carico dei proprietari.
E poiché tutto fa ritenere che le disposizioni particolari
adottate dalla Regione siano intese ad adeguare l'attuazione dei
principi stessi posti a base della legislazione statuale alle
particolari circostanze ambientali dell'isola, perseguendo in tal modo
proprio le finalità specifiche assegnate all'Ente regione, la Corte
non ravvisa elementi sufficienti per considerarle viziate di
illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, n. 2, della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.
55, in relazione all'art. 3 della medesima legge, e dell'art. 4 della
legge regionale siciliana 18 agosto 1951, n. 45, in riferimento
all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana,
proposto con le ordinanze 20 aprile - 19 giugno 1956 della Corte di
cassazione, Sezioni unite civili, 14 giugno 1956 della Corte di appello
di Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, e 4 agosto - 5
settembre 1956 del Tribunale di Sciacca, Sezione agraria specializzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte