Sentenza n. 36/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, promosso con ordinanza emessa il 6
giugno 1958 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile
vertente tra la Società per azioni Liquigas e il Comune di Marostica
nonché l'Agenzia pubblicità Cavalieri di Vicenza, iscritta al n. 24
del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 161 del 5 luglio 1958.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Willy Bagnoli, per la Società Liquigas, e il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimà costituzionale, che forma oggetto del
presente giudizio promosso con ordinanza 6 giugno 1958 del Tribunale di
Bassano del Grappa, è stata sollevata nel corso del procedimento
civile vertente tra la Società per azioni Liquigas di Milano ed il
Comune di Marostica, nonché l'Agenzia pubblicità Cavalieri di
Vicenza, appaltatrice del servizio pubbliche affissioni del detto
Comune.
La cennata ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata per disposizione del Presidente di questa Corte, ai
sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 161 del 5 luglio 1958 ed iscritta al n.
24 del Reg. ord. del 1958.
Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la Società
Liquigas di Milano in persona del direttore generale, dott. Raffaele
Ursini e del dettore, geometra Luigi Bianchi, depositando in
cancelleria il 28 giugno 1958 le proprie deduzioni con procura
conferita agli avvocati Willy Bagnoli e Giuseppe Vitali, con elezione
di domicilio in Roma, presso quest'ultimo, via Valadier, 42.
Con atto depositato in cancelleria il 1 luglio 1958 è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come
per legge, dall'Avvocato generale dello Stato.
Nella citata ordinanza si premette che il servizio pubbliche
affissioni del Comune di Marostica, gestito dalla Agenzia pubblicità
Cavalieri di Vicenza, richiese alla Società per azioni Liquigas di
Milano il pagamento dei diritti per la pubblicità acustica e visiva
che tale società aveva effettuato l'11 ottobre 1957, facendo circolare
nel territorio di detto Comune alcuni autoveicoli pubblicitari.
La Liquigas non versò le somme relative alla pubblicità visiva,
ritenendole non dovute e propose altresì opposizione all'ingiunzione
successivamente notificatale per l'importo di L. 31.580, eccependo, tra
l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8
novembre 1947, n. 1417.
Per quest'articolo i Comuni hanno facoltà "di stabilire le tariffe
per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine,
salva l'osservanza delle norme del presente decreto".
Tali norme - continua testualmente l'ordinanza - disciplinando le
pubbliche affissioni e la pubblicità affine, soddisfano formalmente al
precetto dell'art. 23 della Costituzione che si preoccupa di impedire
ogni arbitrio nella imposizione di prestazioni al privato cittadino.
Senonché fissare un tributo in base alla legge, non significa
limitarsi a dichiarare "è istituito il tributo, ecc.", ma determinare
con la necessaria accuratezza, secondo la natura del tributo, la
situazione-base o presupposta dell'imposizione, i soggetti passivi, le
aliquote, per lo meno rapportate a inequivocabili elementi, e l'oggetto
specifico dell'imposizione".
Si conclude che l'eccezione proposta dalla Società Liquigas non è
manifestamente infondata e si dispone la sospensione del procedimento e
la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nelle deduzioni della Liquigas si fa preliminarmente richiamo alle
sentenze n. 30 e n. 47 del 1957 di questa Corte, e più specialmente
alla seconda di esse nella quale, dopo essersi riconosciuta la
legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono ad enti
pubblici il potere di imporre obbligatoriamente prestazioni, si afferma
"la necessità, nel fare applicazione del principio ai singoli casi, di
accertare se la legge, nella quale trovi nella specie fondamento il
potere di imposizione, stabilisca criteri e limiti, variabili peraltro
da caso a caso per la particolarità della materia, ma che comunque,
nel loro complesso, soddisfino le esigenze sopra delineate
relativamente alla determinazione dei presupposti soggettivi e
oggettivi della prestazione, del quantum e dei controlli da parte
dell'autorità governativa".
Ciò posto - continua la Società Liquigas - manca nel D.L.C.P.S.
8 novembre 1947, n. 1417, qualunque criterio o limite per una
determinazione del quantum del tributo. Infatti il secondo comma del
ripetuto articolo 2 prescrive che le tariffe per il servizio delle
pubbliche affissioni e della pubblicità affine stabilite dai Comuni
devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa,
sentito il Comitato provinciale dei prezzi e devono altresì, dopo tale
approvazione, essere comunicate al Ministero delle finanze che,
d'intesa con quello dell'interno, può annullarle in tutto o in parte,
in quanto siano contrarie al "presente decreto". Il quale, precisa la
Liquigas, nei successivi articoli prevede i casi di esenzione dal
tributo e di riduzione della tariffa normale, le dimensioni degli
stampati da affiggere, la possibilità di differenziare gli spazi
destinati alle affissioni secondo la importanza e la centralità delle
zone in cui si trovano, le modalità per il pagamento delle
commissioni, ecc. ecc., ma nulla aggiunge a quanto stabilito nell'art.
2 relativamente alla determinazione della misura delle tariffe. Di
conseguenza non è neppure configurabile l'annullamento del
provvedimento comunale sotto il profilo del contrasto con il decreto n.
1417 per motivi inerenti alla misura delle tariffe.
"Orbene non solo il fatto che il quantum sia stabilito con un
provvedimento che non è legislativo, ma altresì la constatazione che
nella legge è omesso ogni criterio direttivo per la determinazione
della entità della prestazione patrimoniale che, almeno nel nostro
caso, cioè per la pubblicità eseguita con altri mezzi, ha carattere
di imposta, induce a concludere che l'art. 2 D.L.C.P.S. 8 novembre
1947, n. 1417, è in contrasto con l'art. 23 della Costituzione".
Al fine di offrire una ulteriore dimostrazione della genericità e
della indeterminatezza della norma di cui si discute, la Società
Liquigas sottolinea il rilevante divario esistente tra le tariffe
stabilite da alcuni Comuni per il medesimo tipo di pubblicità
(automezzi pubblicitari); e cioè lire 80 al mq. il Comune di
Marostica, lire 1500 quello di Jesolo e lire 300 quello di Forlì. E
per dimostrare altresì quanto la norma sia poco vincolante per i
Comuni, si aggiunge che quello di Chiavari in seguito ai reiterati
rifiuti di pagamento di essa Liquigas ha ridotto la tariffa
originariamente applicata nella misura di lire 1800 al mq., a lire 300,
lire 150 e, quindi, a lire 100 al mq.
La Società Liquigas si richiama infine ancora una volta alla
sentenza n. 47 dell'8 marzo 1957 di questa Corte, la quale ha ritenuto
viziate di illegittimità costituzionale le norme contenute nell'art.
9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e nell'art. 2 del R.D.L. 12
novembre 1936, n. 2302, perché inidonee a delimitare e a circoscrivere
la discrezionalità dell'esercizio del potere di imposizione tributaria
da parte della pubblica Amministrazione. E ciò nonostante tali norme
stabilissero, tra l'altro, che i contributi a favore degli Enti
provinciali per il turismo, a carico dei privati "saranno determinati
in rapporto al movimento dei forestieri ed in proporzione alla loro
potenzialità finanziaria ed economica, anche desunta dall'imposta di
ricchezza mobile che a carico di ciascuno di essi sia stata accertata
nell'esercizio precedente".
Di conseguenza - si argomenta - non può non dirsi altrettanto
dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, nel quale non è
previsto alcun criterio, oggettivo o soggettivo, diretto o indiretto,
per la fissazione della misura del tributo.
Si conclude, pertanto, chiedendo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di tale articolo.
Nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato si premette che, nella
specie, non si controverte in materia di "prestazioni patrimoniali" o
di "imposte" ma in materia di compensi per servizi pubblici di cui
volontariamente si usufruisce. Il che si evincerebbe dall'art. 1 del
R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, che disciplina le pubbliche affissioni
come un servizio pubblico, né più né meno come altri servizi
(impianto ed esercizio di farmacie, nettezza urbana, trasporti
funebri).
E per quanto attiene, si aggiunge, ai criteri generali per la
determinazione delle tariffe delle pubbliche affissioni e della
pubblicità affine, essi sono indicati negli artt. 7 e segg. del R.D.
14 giugno 1928, n. 1399.
Ma se anche si volesse riconoscere alle tariffe per la pubblicità
stabilite dai Comuni il carattere di prestazione personale - eccepisce
l'Avvocatura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, sarebbe egualmente infondata.
Tale articolo, infatti, va valutato tenendo costantemente presente
l'intera legge della quale esso fa parte. E questa legge regola con
dettagliate disposizioni i casi di esenzione, i luoghi dove possono
essere affissi i manifesti, le dimensioni, la durata delle affissioni e
tutte quelle altre forme di pubblicità speciale soggette a tassazione.
Né questa legge - sottolinea ancora l'Avvocatura - ha previsto
unicamente l'ammontare delle aliquote dei menzionati tributi senza
fissare il minimo e il massimo delle relative tariffe e senza regolare
i controlli sulla relativa attività dei Comuni. Ed infatti i criteri
generali per la determinazione delle tariffe stesse sono stabiliti come
già detto negli artt. 7 e segg. del R.D. 14 giugno 1928, n. 1399.
Proprio l'art. 2 del quale si controverte prescrive, poi, che le
tariffe sono fissate con regolamento comunale ed approvate dalla Giunta
provinciale amministrativa su parere del Comitato provinciale dei
prezzi. Un ulteriore controllo viene poi esercitato dal Ministero delle
finanze il quale potrà annullare, d'intesa con il Ministero
dell'interno, le norme regolamentari contrarie alla legge generale. Le
eventuali modifiche delle tariffe sono ulteriormente soggette ad altri
controlli: approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed
omologazione ministeriale ai sensi dell'art. 273 del vigente T.U. della
finanza locale.
Si ritiene, pertanto, conclude l'Avvocatura, che il D.L.C.P.S. 8
novembre 1947, n. 1417, sia costituzionalmente legittimo, perché
nell'istituire i tributi ha fornito sufficienti elementi, per
individuare la natura, i limiti, l'oggetto dell'imposizione ed i
soggetti passivi. Costituzionalmente corretta appare altresì
l'integrazione regolamentare della legge riconosciuta all'ente locale.
Anche l'Avvocatura dello Stato infine richiama la sentenza n. 47
dell'8 marzo 1957 di questa Corte e rileva che in tale sentenza le
norme contenute nell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e
nell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, sono state ritenute
viziate di illegittimità costituzionale, "non precisando i soggetti
passivi della prestazione né indicando i criteri, che valgano a
delimitare o circoscrivere in modo idoneo la discrezionalità
nell'esercizio del potere di imposizione".
Non sembra però, afferma l'Avvocatura, che le norme della legge 8
novembre 1947, n. 1417, siano inficiate dagli stessi vizi riscontrati
per i contributi turistici a carico dei privati.
La legge, nel dare all'art. 1 la definizione delle pubbliche
affissioni e della pubblicità affine, automaticamente individua i
soggetti passivi del tributo in coloro che svolgono quelle determinate
forme pubblicitarie. Né, per i motivi innanzi esposti, può dirsi che
nelle disposizioni della legge 8 novembre 1947, n. 1417, si riscontri
un ampio potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella
determinazione della imposizione, come la Corte costituzionale ha
invece ritenuto avvenisse per le procedure di accertamento dei
contributi in favore degli Enti provinciali per il turismo.
Ribadendo poi che per la fissazione delle tariffe la legge 8
novembre 1947, n. 1417, fa implicito riferimento ai criteri generali
stabiliti dal R.D. 14 giugno 1928, n. 1399, l'Avvocatura conclude
chiedendo che sia respinta la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n.
1417.
La Società Liquigas ha depositato, nella cancelleria della Corte,
memoria in data 14 aprile 1959. Con essa si confuta, richiamando
sentenze della Corte suprema di cassazione, la pregiudiziale posta
dall'Avvocatura dello Stato con cui si nega alle tariffe comunali per
il servizio delle pubbliche affissioni carattere tributario.
Secondo la Liquigas il rapporto fra privato e pubblica
Amministrazione muta col mutare dei mezzi di pubblicità contemplati
dalla legge e tra di loro sostanzialmente diversi. Nel caso di
affissione di manifesti pubblicitari l'amministrazione presta un
servizio ed il privato deve un corrispettivo. Quando invece il privato
effettua, come nella specie, la pubblicità a mezzo di scritte apposte
sui propri autoveicoli non chiede ai Comuni nel cui territorio
circolerà alcuna prestazione. In tale ipotesi i Comuni effettuano un
prelievo di ricchezza che ha il suo presupposto nell'occasionale
passaggio degli automezzi e nella capacità patrimoniale del privato.
Nel merito insiste per la dichiarazione d'incostituzionalità del
citato art. 2 della legge n. 1417, non contenendo tale norma alcuna
indicazione in ordine al la determinazione del quantum del tributo da
parte dell'Ente impositore. Né infine le tariffe contenute nel R.D. 14
giugno 1928, n. 1399, possono considerarsi un criterio indicativo,
perché la legge n. 1417 del 1947, regolando l'intera materia, non
contiene una norma di riferimento al predetto decreto, e comunque
sarebbe necessario un coefficiente di adeguamento per la svalutazione
della lira.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato memoria illustrativa
(depositata il 15 aprile 1959) con la quale, richiamando i precedenti
di questa Corte, ribatte la tesi che le tariffe per il servizio delle
pubbliche affissioni nulla hanno a che vedere con le prestazioni
patrimoniali o personali imposte, cioè con i vari tributi o contributi
di cui tratta l'art. 23 della Costituzione. Esse sono un compenso
dovuto ai Comuni per un servizio di pubblicità da loro prestato; il
corrispettivo di un rapporto instaurato tra l'ente pubblico e il
privato. Se si trattasse di un tributo, le norme sulle tariffe
dovrebbero trovare sede nel T.U. sulla finanza locale e non nel T.U.
della legge sulla assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei
comuni e delle provincie. Da numerose disposizioni di questo T.U. si
desume il carattere non tributario delle tariffe e la natura economica
e commerciale dei servizi stessi (R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578: artt.
1, 2, 4, 5, 19, 26). Infine il fatto che le tariffe devono essere
approvate con l'intervento del Comitato provinciale dei prezzi sta a
significare che i corripondenti servizi vanno intesi come servizi
economici e prestazioni derivanti da obbligazione volontariamente
assunta; giacché il Comitato non ha istituzionalmente alcuna
interferenza nel campo dei tributi e in quello delle prestazioni
personali o patrimoniali imposte.
L'Avvocatura richiama infine i limiti alla discrezionalità
dell'ente impositore e i controlli già indicati nelle precedenti
deduzioni, concludendo per la legittimità costituzionale della norma
contenuta nel citato art. 2.
Nell'udienza del 29 aprile la difesa delle parti ha illustrato le
precedenti deduzioni. Considerato in diritto :
Per risolvere la questione di legttimità costituzionale dell'art.
2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 - riguardante la disciplina
delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine - in riferimento
alla norma dell'art. 23 della Costituzione, occorre preliminarmente
precisare la natura giuridica delle prestazioni pecuniarie dovute ai
Comuni per la pubblicità visiva e sonora effettuata direttamente
dall'interessato attraversando con autoveicoli propri il territorio di
un Comune.
Per tale tipo di pubblicità il Comune non è tenuto ad alcuna
prestazione a favore del privato, contrariamente a quanto accade per la
pubblicità effettuata con l'esposizione di manifesti, avvisi ecc. per
la quale il Comune deve predisporre e mantenere apposite tabelle e,
quindi, curare l'affissione dei manifesti (artt. 10-12 citata legge n.
1417).
Ciò premesso, sebbene l'art. 2 della legge in questione parli
genericamente di "tariffe", è a ritenere che le prestazioni pecuniarie
dovute per le pubbliche affissioni rappresentano, almeno in parte, il
corrispettivo di un servizio reso dal Comune, mentre le stesse
prestazioni dovute per la pubblicità effettuata dal privato
esclusivamente con mezzi propri hanno natura di prestazione
patrimoniale imposta (art. 23 Costituzione).
Né questa distinzione può essere esclusa dal fatto che il citato
art. 2 parla di tariffe per qualsiasi forma di pubblicità, giacché il
collegamento è puramente formale e la circostanza della gestione unica
per le varie specie pubblicitarie da parte dell'azienda speciale
preveduta dall'art. 2 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, non muta la
natura delle prestazioni pecuniarie dovute dal privato.
Giova a tal punto ricordare che la giurisprudenza della Corte di
cassazione ha, in proposito, ritenuto che le prestazioni pecuniarie
dovute ai Comuni per le pubbliche affissioni costituiscono entrate di
diritto privato, mentre quelle relative alla pubblicità effettuata dal
privato hanno carattere di tributi e non di cespiti patrimoniali per la
mancanza di qualsiasi rapporto di corrispettività.
Lo stesso principio ha affermato la giurisprudenza amministrativa,
stabilendo che non è soggetto alla imposta di ricchezza mobile il
provento che un Comune ritrae dalla concessione della pubblicità
luminosa, poiché tale provento riveste carattere di tassa.
Questa Corte d'altra parte ha ritenuto che quando si ha una
prestazione patrimoniale legittimamente imposta, cioè stabilita come
obbligatoria a carico di una persona senza che la volontà di questa vi
abbia concorso, essa rientra nella sfera di applicazione dell'art. 23
della Costituzione. Ed ha precisato altresì che la denominazione della
prestazione è irrilevante, poiché il criterio decisivo per ritenere
applicabile l'art. 23 è che si tratti di prestazione obbligatoria in
quanto istituita da un atto di autorità (sent. n. 4 del 16 gennaio
1957; sent. n. 30 del 23 gennaio 1957; sent. n. 47 dell'8 marzo 1957).
E nella specie non è a dubitare che ricorrano entrambi i detti
requisiti. Il potere d'imposizione è infatti riconosciuto al Comune
dall'art. 2 della legge del 1947, n. 1417, ed il sorgere dell'obbligo
della prestazione patrimoniale è indipendente da qualsiasi precedente
rapporto tra ente impositore e colui che richiede di effettuare la
pubblicità
Stabilito che trattasi di tributo, rimane da esaminare se la legge
che lo ha istituito sia conforme alla norme dell'art. 23 della
Costituzione.
Questa Corte oltre ad avere chiarito, con le citate sentenze, che
il principio dell'art. 23 della Costituzione si applica ad ogni
"prestazione imposta", ha anche ritenuto che la cennata norma
costituzionale, prescrivendo che l'imposizione di una prestazione
patrimoniale abbia "base" in una legge, non esige che la legge, che
conferisce il potere di imporre una prestazione, contenga
necessariamente l'indicazione del limite massimo della prestazione
imponibile, ma implica che la legge non lasci all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione della prestazione. È necessario, cioè,
che la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità
dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli.
Da tali premesse consegue che l'art. 2 della legge n. 1417 sarebbe
costituzionalmente legittimo, se la legge stessa contenesse i criteri
su menzionati. Ma dall'esame dell'art. 2, primo comma, coordinato con
le disposizioni dell'intero testo legislativo, non emerge alcun
criterio idoneo a delimitare l'ambito del potere discrezionale del
Consiglio comunale per ciò che attiene al quantum delle tariffe.
Invero le disposizioni della legge n. 1417, che regolano le
modalità del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità
affine, se valgono a specificare gli atti economici che possono formare
oggetto della imposizione e i possibili soggetti passivi della
prestazione imposta, nessuna direttiva contengono per la determinazione
del tributo, sì da potere costituire un criterio limite per fissarne
il quantum. Tale mancanza si appalesa ancor più grave, ove si
consideri che né del Consiglio comunale, che esercita il potere
impositore, né della G.P.A., che esercita il controllo sulle tariffe
fissate dal Comune, fanno parte esponenti qualificati delle categorie
interessate alla pubblicità. Una rappresentanza degli utenti della
pubblicità, cioè dei produttori e dei commercianti, possibili
soggetti passivi del tributo, interviene nella Commissione consultiva
di cui si avvale il Comitato provinciale dei prezzi chiamato a dare il
parere sulle tariffe già fissate dal Comune e prima che siano
approvate dalla G.P.A. (D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896; art. 2,
secondo comma, cit. legge n. 1417). Ma interviene soltanto per
manifestare un parere consultivo, non vincolante, e peraltro in un
momento posteriore alla deliberazione consigliare che fissa le tabelle.
Né efficacia di limite alla discrezionalità dell'ente impositore
può avere l'intervento del Ministero delle finanze il quale, d'intesa
col Ministero dell'interno, esercita soltanto un sindacato di
legittimità sulle tariffe (cit. art. 2, secondo comma). Tale sindacato
infatti può determinare l'annullamento in tutto o in parte del
regolamento speciale relativo al servizio, ma non può investire i
criteri in base ai quali sono stati determinati i massimi e minimi
delle tariffe pubblicitarie, non essendo configurabile una disposizione
regolamentare in tal senso, contraria alla legge che in proposito, come
si è detto, non appresta alcun criterio.
Infine non può accogliersi la tesi dell'Avvocatura dello Stato,
secondo la quale il decreto legislativo 14 giugno 1928, n. 1399, deve
ritenersi tuttora in vigore relativamente ai limiti minimi e massimi
delle tariffe (art. 15). Invero la legge del 1947, n. 1417, ha regolato
l'intera materia delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine,
senza alcun riferimento alla legge precedente, tanto che nell'art. 24
con una norma transitoria era riconosciuta efficacia agli aumenti
eventualmente apportati dai Comuni alle tariffe riguardanti le
pubbliche affissioni e la pubblicità affine prima della entrata in
vigore della legge n. 1417, sempre che le relative deliberazioni
fossero, entro sessanta giorni della suddetta data, comunicate al
Ministero delle finanze ai fini dell'art. 2, secondo comma, della
stessa legge. Il che conferma che le tariffe pubblicitarie devono
essere per l'avvenire regolate esclusivamente dalle disposizioni del
citato art. 2.
Pertanto la disposizione dell'art. 2 deve considerarsi
costituzionalmente legittima per le tariffe riguardanti forme di
pubblicità, che richiedono da parte del Comune una prestazione a
favore del privato, che della pubblicità abbia fatto richiesta.
Invece per le tariffe relative a forme pubblicitarie effettuate dal
privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione del Comune, le
modalità della legge stabilite per l'esercizio del potere
d'imposizione, considerate nel loro complesso, non costituiscono
garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalità dell'ente
impositore del tributo, onde è da ravvisare in tal caso una violazione
dell'art. 23 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del
D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la disciplina delle
pubbliche affissioni e della pubblicità affine, in quanto comprende
nella fissazione delle tariffe per il servizio di pubblicità
imposizioni tributarie senza determinare criteri e limiti, in
riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte