Sentenza n. 36/1960
Altra decisione · depositata il 31/05/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano con ricorso notificato il 5 settembre 1959 al Presidente della
Giunta regionale e il 21 settembre successivo al Presidente del
Consiglio dei Ministri, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale in quest'ultima data ed iscritto al n. 19 del Registro
ricorsi 1959, per conflitto di attribuzione tra la Provincia di Bolzano
e la Regione Trentino-Alto Adige sorto a seguito della deliberazione n.
854 del 30 giugno 1959 della Giunta regionale con la quale veniva
nominato un Commissario straordinario presso il Comune di Bressanone.
udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio,
uditi l'avv. Karl Tinzl, per la Provincia di Bolzano, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con deliberazione del 6 dicembre 1958 l'Assemblea generale dei
vigili volontari del fuoco del Corpo di Bressanone capoluogo designò i
signori Heiseler Franz e Lapper Josef a comandante e vice comandante,
rispettivamente, del Corpo stesso. La designazione fu comunicata al
Sindaco di Bressanone per la nomina dei predetti alle indicate cariche,
a norma dell'art. 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24,
secondo cui, appunto: "il comandante ed il vice comandante dei Corpi
volontari sono nominati dal Sindaco su designazione del Corpo".
Il Sindaco, peraltro, non adottò il provvedimento, ma ne
subordinò l'emanazione a talune condizioni concernenti lo svolgimento
dei suoi rapporti con i designati, i quali, il 2 aprile 1959,
rassegnarono le dimissioni dal Corpo ritenendo inaccettabili le
condizioni medesime. Tale determinazione essi confermarono poi con
lettera del 3 aprile successivo diretta al Presidente dell'Unione
provinciale vigili del fuoco di Bolzano e, per conoscenza, anche al
Consiglio comunale di Bressanone.
L'Assessorato regionale degli affari generali, con nota 16 aprile
1959, invitò il Sindaco a procedere, "senza ulteriore indugio", alla
nomina dei designati dall'Assemblea, ma il Sindaco provocò una
riunione straordinaria dell'Assemblea, e in tal sede si procedette a
nuove elezioni, a seguito delle quali risultarono designati alla carica
di comandante e vice comandante, rispettivamente, i signori Putzer Hans
e Catulli Willy. Il Sindaco adottò, quindi, immediatamente, il
provvedimento di nomina dei nuovi designati.
2. - Su ricorso dell'Heiseler, la Giunta regionale, con
deliberazione n. 854 del 30 giugno 1959, dichiarò non doversi
riconoscere efficacia giuridica alla designazione dei signori Putzer e
Catulli, perché intervenuta in Assemblea irregolarmente costituita per
mancato rispetto dei termini di convocazione stabiliti dal regolamento
del Consiglio comunale di Bressanone 25 luglio 1955, n. 712, e perché
avvenuta nell'erroneo presupposto dell'inefficacia delle disposizioni
di cui alla sopracennata nota in data 16 aprile 1959 dell'Assessorato
regionale per gli affari generali, e della operatività delle
dimissioni dell'Heiseler e del Lapper, da ritenere, invece, prive di
efficacia in quanto connesse alle illegittime condizioni poste dal
Sindaco.
Conseguentemente, rilevato che, avendo il Sindaco omesso
l'adempimento di un atto obbligatorio per legge, si rendeva applicabile
l'art. 19 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e
provinciale, e richiamati altresì l'art. 5 dello stesso T. U., nonché
gli artt. 1 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, 4, n. 8,
5, n. 1, 13 e 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
accoglieva il ricorso dell'Heiseler e designava il dott. Aleardo
Steiner quale Commissario straordinario per il Comune di Bressanone con
lo specifico e limitato incarico di provvedere alla nomina
dell'Heiseler e del Lapper alle cariche per le quali, a suo tempo,
erano stati designati. Lo Steiner veniva, quindi, nominato, per tale
incarico, con decreto 4 luglio 1959 del Presidente della Giunta
regionale.
3. - Con ricorso notificato il 5 settembre 1959 al Presidente della
Giunta regionale ed il 21 settembre successivo al Presidente del
Consiglio dei Ministri, e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale in quest'ultima data, la Provincia di Bolzano,
autorizzata con delibera della Giunta provinciale del 20 agosto 1959,
sollevava conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione 30
giugno ed al decreto 4 luglio 1959 suddetti, per violazione dell'art.
48, n. 5, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, chiedendo
affermarsi la competenza della Giunta provinciale, in ordine alla
nomina del predetto Commissario, e la nullità dei provvedimenti
impugnati.
Premesso che la citata delibera della Regione n. 854 non era stata
notificata alla Giunta provinciale, e che questa perciò ne era venuta
a conoscenza solo attraverso una lettera inviata dal Commissario
Steiner il 10 luglio 1959, con la quale si trasmetteva copia del
provvedimento adottato il giorno precedente da esso Commissario e
concernente le nomine di cui era stato incaricato, la Provincia,
rappresentata e difesa dall'avv. Karl Tinzl, a sostegno del ricorso
afferma, innanzi tutto, che se l'impugnazione è diretta solo contro la
parte della delibera 30 giugno 1959 con cui si dispone la nomina del
Commissario ed il conseguente decreto del Presidente della Giunta
regionale, ciò non vuol dire che si riconosca "la legalità
costituzionale" degli altri punti.
A sostegno del ricorso, quindi, afferma che la deliberazione in
oggetto, pur non motivando sul punto della competenza della Giunta
regionale, dopo aver richiamato l'art. 1 della legge regionale 20
agosto 1954, n. 24, secondo cui "il servizio antincendi nella Regione
Trentino-Alto Adige è posto alla dipendenza e, rispettivamente, sotto
il controllo della Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente",
fa altresì riferimento all'art. 19 del T. U. della legge comunale e
provinciale del 1934, che attribuisce tra l'altro al Prefetto il potere
di inviare appositi Commissari presso le amministrazioni dei Comuni per
compiere, in caso di omissione da parte degli organi ordinari, atti
obbligatori per legge. La Regione lascerebbe, quindi, presumere di
voler trarre giustificazione della propria competenza dalle
disposizioni suddette.
A ciò la Provincia oppone che il potere di nominare Commissari,
previsto a favore del Prefetto dal citato art. 19, è da ritenersi ora
di spettanza della Giunta provinciale in virtù dell'art. 48, n. 5,
dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla Giunta stessa
il potere di "vigilanza e tutela" sulle amministrazioni comunali. E
mentre non sarebbe dubitabile che entro tale potere sia da
ricomprendere quella forma di controllo sostitutivo che appunto è
costituita dalla nomina di un Commissario come nella specie, non
varrebbe neppure obbiettare che l'art. 1 della legge regionale n. 34
del 1954, sopra citato, pone il servizio antincendi sotto il controllo
del competente organo esecutivo della Regione. Invero, poiché nello
stesso art. 1 sono determinati gli organi che "sovraintendono" al
servizio antincendi (l'ispettore regionale e i due ispettori
provinciali) e quelli che al servizio stesso "provvedono" (Corpi
permanenti e volontari dei vigili del fuoco e squadre antincendio
aziendali), il previsto controllo dovrebbe intendersi riferito solo
agli organi predetti e non, quindi, ai Comuni, per il controllo dei
quali è invece provveduto in modo diverso e, per di più, mediante una
norma costituzionale, quale è appunto l'art. 48, n. 5, dello Statuto
speciale.
D'altra parte, se è vero che le disposizioni della ripetuta legge
regionale n. 24 del 1954 affidano determinati obblighi anche al Sindaco
(ad es., appunto la nomina del comandante e del vice comandante dei
Corpi volontari di cui all'art. 16), con ciò, secondo la Provincia,
"non cambia il fatto" che il Sindaco "deve compiere questo atto nella
sua qualità di organo del Comune e quale parte della attività di tale
organo". Né la competenza da parte della Giunta provinciale, che, ex
art. 48, n. 5, dello Statuto, eserciterebbe le funzioni di controllo
sostitutivo già affidate al Prefetto con l'art. 19 del T. U. n. 383
del 1934, potrebbe subire eccezioni a seconda della materia oggetto
della legge dalla quale è sancita l'obbligatorietà del provvedimento
eventualmente omesso o ritardato, poiché tratterebbesi di un potere
generale di controllo nascente per il solo fatto che l'obbligatorietà
dell'atto venga disposta da una legge, quale ne sia l'oggetto.
4. - La Regione, previa deliberazione della Giunta regionale del 15
settembre 1959, è intervenuta nel giudizio resistendo al ricorso,
rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato le proprie deduzioni il 24 settembre 1959.
L'Avvocatura in sostanza afferma che, a norma dell'art. 1 della
legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il servizio antincendi nella
Regione Trentino-Alto Adige è un servizio unitario regionale che viene
direttamente amministrato dalla Regione, in quanto i Corpi dei vigili
non hanno personalità giuridica, e richiama, in proposito, la sentenza
5 ottobre 1957 della III Sezione civile della Cassazione, che riconosce
la rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione per il Corpo
permanente di Trento.
Tanto premesso, l'Avvocatura aggiunge che ciò non impedisce,
peraltro, che l'esercizio dell'amministrazione possa avvenire mediante
decentramento burocratico, affidando cioè a funzionari estranei ai
ruoli regionali attribuzioni relative al servizio antincendi in modo
però che essi, nell'esercizio di tale attività, siano organi
regionali, e quindi sottoposti al controllo di cui all'art. 1 della
ripetuta legge regionale n. 24 del 1954. E poiché i Comuni, secondo la
legge stessa, se esplicano delle attività in materia di servizio
antincendi (art. 13 e segg.), ciò fanno appunto come mero esercizio di
un servizio che resta tuttavia di pertinenza della Regione, deve
ritenersi che anche il Sindaco, nel provvedere alla nomina di cui
all'art. 16 della citata legge n. 24, non fa che adempiere ad una
funzione regionale, come "ufficiale regionale".
A conferma che, in materia, trattasi di amministrazione regionale e
non comunale, starebbe la disposizione dell'art. 17 della stessa legge,
che attribuisce alla Giunta regionale il potere di sciogliere, in
determinati casi, il Corpo volontario dei vigili del fuoco.
Se il Sindaco, quindi, deve considerarsi, nell'attività suddetta,
gerarchicamente e funzionalmente dipendente dalla Regione, è normale -
secondo l'Avvocatura - che a quest'ultima competa il potere di
controllo sostitutivo, con esclusione, per converso, della Provincia,
cui l'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino-Alto Adige conferisce solo
poteri di vigilanza e tutela sui Comuni, in quanto si versi in materia
di amministrazione comunale.
L'Avvocatura conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso
presentato dalla Provincia e, per l'effetto, dichiararsi infondate le
pretese della Giunta provinciale di Bolzano nel conflitto di
attribuzione col ricorso medesimo sollevato.
5. - La difesa della Provincia ha depositato, nei termini, una
memoria con cui ribadisce, anzitutto, il concetto già espresso,
secondo cui il Sindaco, nella specie, agirebbe come organo
dell'amministrazione comunale, ed aggiunge, al riguardo, che nessuna
norma di legge prevede che il Sindaco possa assumere veste di ufficiale
regionale.
Comunque, secondo la Provincia, in base all'esame degli articoli da
15 a 22 della legge regionale n. 24 del 1954 dovrebbe ritenersi che i
Corpi volontari sono Corpi dei Comuni, in quanto la legge, appunto,
dispone coi detti articoli che i Corpi stessi sono costituiti,
finanziati ed organizzati dai Comuni e dipendono dal Sindaco; che tutti
i provvedimenti relativi sono di competenza del Comune; che il
Consiglio comunale, oltre a stabilire se nel Comune sono da istituirsi
uno o più Corpi, può revocarne il comandante e il vice comandante ed
emanare i relativi regolamenti di organizzazione. Tali funzioni, poi,
sarebbero espressamente riservate al controllo della Giunta provinciale
a norma dell'art. 17, secondo comma, della citata legge regionale,
secondo cui "ferma restando la competenza della Giunta provinciale, le
deliberazioni dei Consigli comunali in materia antincendi devono
comunque essere comunicate all'Ispettorato provinciale". Dovrebbe
infatti con ciò ritenersi che la materia dei servizi antincendi è
posta sotto la disciplina generale dei controlli dell'attività
amministrativa del Comune, e cioè dovrebbe rientrare nell'ambito di
applicazione dell'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino-Alto Adige.
Ed, in conseguenza, la difesa della Provincia afferma altresì che il
potere di sciogliere i Corpi volontari, riconosciuto alla Giunta
regionale dall'art. 17, terzo comma, della ripetuta legge regionale n.
24 del 1954, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento tecnico,
sarebbe da considerare attribuito in via assolutamente eccezionale, e
non potrebbe, quindi, valere ad escludere, in via normale, la
competenza di controllo della Giunta provinciale, così come ha invece
sostenuto l'Avvocatura dello Stato.
6. - Anche la difesa della Regione ha depositato, nei termini, una
memoria illustrativa, con cui ha riaffermato le tesi già svolte a
confutazione del ricorso, come innanzi riferite. Considerato in diritto :
1. - La deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto
Adige, che ha dato luogo al presente giudizio per conflitto di
attribuzione, reca la data del 30 giugno 1959, mentre il ricorso della
Provincia di Bolzano risulta notificato il 5 settembre al Presidente
della Giunta regionale e il 21 settembre successivo al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per comprovare la tempestività del ricorso, ai
sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il patrono della
ricorrente Provincia ha tenuto a far notare che la delibera della
Regione non fu notificata alla Provincia e che questa ne venne a
conoscenza solo attraverso una lettera del 10 luglio 1959 del
Commissario straordinario inviato presso il Comune di Bressanone con
l'incarico di nominare i signori Heiseler e Lapper. Pertanto, non
essendo stata eseguita nessuna notifica e non risultando pubblicato,
prima di quella data, nel Bollettino ufficiale della Regione il decreto
di nomina dei signori Heiseler e Lapper, non può essere sollevato
alcun dubbio sulla tempestività del ricorso.
2. - Ciò posto, nel merito deve tenersi presente che, a norma
dell'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
la potestà legislativa in materia di servizi antincendi è
costituzionalmente attribuita alla Regione, la quale, di conseguenza, a
norma dell'art. 13 dello Statuto stesso, è titolare della
corrispondente potestà amministrativa.
D'altra parte, per realizzare uno dei modi per l'attuazione
dell'ordinamento regionale, fin dalla Costituzione fu stabilito
(articolo 118) che la Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti
locali, o valendosi dei loro uffici: questa norma, dettata in generale
per le Regioni ad ordinamento ordinario, venne testualmente riprodotta
nell'art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Si spiega, pertanto, l'emanazione, da parte di questa Regione,
della legge 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi, che
contiene numerose, particolari disposizioni sulla materia.
3. - La difesa della Provincia di Bolzano, per sostenere la
competenza della Giunta provinciale anziché quella della Regione a
provvedere alla nomina del Commissario straordinario che doveva
procedere alla nomina, a sua volta, dei signori Heiseler e Lapper, in
luogo del Sindaco di Bressanone, che non vi aveva voluto procedere, si
richiama appunto a varie disposizioni della citata legge, che
conferiscono al Sindaco e al Consiglio comunale alcune attribuzioni
relative al Corpo volontario comunale dei vigili del fuoco. Epperò,
argomentando dall'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale Trentino-Alto
Adige che assegna alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela
sulle amministrazioni comunali, ritiene che quel potere di
sostituzione, che normalmente spetta al Prefetto in base all'art. 19
del T. U. della legge comunale e provinciale, spetti in questo caso
alla Giunta provinciale.
Giova rilevare che la ricordata legge regionale pone, con l'art. 1,
il principio generale della dipendenza del servizio antincendi dalla
Regione, e dell'esercizio del relativo controllo da parte del
competente organo esecutivo della stessa (Assessore per gli affari
generali). Passa poi ad indicare gli organi che al servizio stesso
sovraintendono (ispettori regionali e provinciali) e che lo esplicano
(Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco). Con gli artt. da 2
a 12 regola le attribuzioni dei predetti organi, la gestione e la
dotazione dei Corpi permanenti, il sistema di assunzione del personale
ed il ruolo relativo. Con gli artt. da 13 a 22 detta norme generali e
particolari sull'esercizio del servizio antincendi nei Comuni, mediante
la costituzione dei Corpi volontari stessi. Con i successivi articoli
pone, poi, norme riguardanti l'attività tecnica del servizio ed
istituisce, infine, una Cassa regionale antincendi, determinandone le
entrate e regolandone l'amministrazione.
È da rilevare, in particolare, che in virtù dell'art. 5 le
Amministrazioni provinciali, ove la Giunta regionale ne faccia
richiesta, sono tenute a mettere a disposizione degli ispettori
provinciali - definiti dall'art. 4 funzionari della Regione - il
personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e
contabili; che, a norma dell'art. 13, il Consiglio comunale può
emanare regolamenti per la prevenzione degli incendi, ed il Sindaco,
ove occorra, deve adottare i provvedimenti contingenti per la difesa
dal pericolo d'incendi; che per l'art. 15, i Corpi volontari sono messi
alle dipendenze del Sindaco o dell'assessore delegato; che, secondo
l'art. 16, la nomina dei comandanti dei detti Corpi, su designazione
elettiva dell'assemblea dei Corpi stessi, viene effettuata dal Sindaco
ed il Consiglio comunale può revocare in determinati casi gli
incarichi predetti; che l'art. 17, per il caso di gravi irregolarità
nel funzionamento tecnico del Corpo volontario, stabilisce che il
Consiglio comunale ne può disporre lo scioglimento; che, per l'art.
18, l'iscrizione al Corpo volontari si effettua con invito pubblico del
Sindaco e, in casi di necessità, la Giunta provinciale può stabilire
che il Comune venga unito in consorzio con altri Comuni per il
disimpegno del servizio antincendi, che, per l'art. 21, l'approvazione
dei bilanci dei Corpi viene effettuata dal Consiglio comunale, e che,
infine, l'art. 26 autorizza il Sindaco a richiedere il concorso di
tutti i presenti nel Comune per l'opera di spegnimento.
4. - Alcune fra tali disposizioni potrebbero dare l'impressione che
per i Corpi volontari comunali sia da riconoscere una competenza
propria dei Comuni.
È da osservare peraltro che, in diretta dipendenza della
competenza legislativa ed amministrativa stabilita costituzionalmente,
come si è visto, con gli artt. 4 e 13 dello Statuto speciale, l'art. 1
della legge regionale ribadisce il principio - che è fondamentale di
tutta la legge - che "il servizio antincendi, nella Regione
Trentino-Alto Adige, è posto alle dipendenze e rispettivamente sotto
il controllo della Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente".
Mentre la difesa della Regione, per ribadire il principio della
competenza della Regione, si riporta al disposto del terzo comma
dell'art. 17 della legge regionale, che stabilisce che "qualora
dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento tecnico, la
Giunta regionale può, sentito il Sindaco, disporre lo scioglimento del
Corpo volontario", la difesa della Provincia si richiama, per contro,
al comma secondo dello stesso articolo, che dispone; "ferma restando la
competenza delle Giunte provinciali, le deliberazioni dei Consigli
comunali in materia antincendi devono venir comunque comunicate
all'ispettore provinciale", per desumerne una conferma della propria
tesi circa la competenza della Provincia e dell'applicabilità, nel
senso innanzi indicato, dell'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale. Ma
questa contrapposizione nulla comprova, perché ovviamente la frase
"ferma restando la competenza delle Giunte provinciali" sulle
deliberazioni dei Consigli comunali in materia antincendi, si riferisce
alla competenza generale della Giunta provinciale ad esercitare il
controllo amministrativo, ex art. 48, sulle delibere di natura
amministrativa dei Consigli comunali: anche su quelle delibere che
impegnano i Comuni per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi
locali antincendi.
Ma soprattutto, a comprovare la competenza della Regione ad
adottare il provvedimento di cui si è trattato, vale il richiamo alla
esatta portata della disposizione dell'art. 14 dello Statuto speciale.
Esaminando, appunto, tale articolo, questa Corte, con la sentenza
del 28 febbraio 1957, n. 39, ebbe a precisare che "l'interpretazione
sistematica, più ancora di quella letterale, convince che la
delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto non può essere che
delegazione di esercizio delle funzioni amministrative delle quali la
Regione è titolare". E, dopo aver ricordato il fondamentale principio,
che le potestà amministrative attribuite statutariamente alla Regione
non possono essere trasferite ad un altro ente pubblico, perché questo
significherebbe modificare con legge regionale norme costituzionali di
competenza, che sono cogenti, concludeva affermando che solo
l'esercizio effettivo di funzioni amministrative, che sono esplicazione
delle potestà costituzionalmente sue proprie, potrà essere delegato
dalla Regione alle Provincie o ai Comuni o ad altri enti pubblici
locali. Da ciò la Corte derivava la conseguenza - che anche in
occasione del presente giudizio va ribadita - che, "per effetto della
delegazione e nei limiti di essa, l'ente delegato non esercita funzioni
che siano diventate sue proprie, ma esercita funzioni dell'ente
delegante, e che questo ultimo, appunto perché rimanendo titolare
delle dette funzioni ha sempre il dovere di curare che con esse siano
conseguiti i fini di interesse generale ai quali tendono, non può
disinteressarsi del modo come le dette funzioni siano effettivamente
esercitate per effetto della delegazione". "All'ente delegante spettano
perciò poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, ai quali
con l'atto di delegazione non potrebbe rinunziare senza alterare
l'istituto previsto dall'art. 14 dello Statuto".
5. - Se così è - e nessuna valida argomentazione in contrario è
stata addotta - sembra inutile ipotizzare - come è stato fatto in
difesa della Regione - una figura di "Sindaco ufficiale regionale",
così come è conosciuta nel campo amministrativo la figura di "Sindaco
ufficiale del Governo". In questo caso (art. 152 legge comunale e
provinciale 4 febbraio 1915, n. 148) il Sindaco ha attribuzioni che gli
derivano direttamente dalla legge, non funzioni indirette o a lui
delegate; nel primo invece la competenza è statutariamente, e perciò
costituzionalmente, assegnata alla Regione, che solo affida ad altri
l'esercizio di sue attribuzioni. Mentre nel primo caso la legge stessa
(citato art. 152) sottopone il Sindaco, per quelle sue attribuzioni,
alle autorità governative superiori, manca nell'altro un rapporto
gerarchico, che è insussistente nel caso di delegazione e non può
esistere fra enti pubblici - Regione e Comune - che sono entrambi,
nella rispettiva sfera, in condizioni di indipendenza e di parità. Ma
pur non sussistendo un rapporto gerarchico vero e proprio fra i detti
enti, è innegabile che, sia pure soltanto per effetto della
delegazione, viene necessariamente a crearsi un rapporto particolare,
il quale giustifica il potere di vigilanza dell'ente delegante, se non
sull'ente delegato, sugli atti che questo compie per effetto della
delegazione (citata sentenza n. 39 del 1957).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano per
conflitto di attribuzione circa la delibera della Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige del 30 giugno 1959, con la quale veniva nominato un
Commissario straordinario presso il Comune di Bressanone con l'incarico
di nominare i signori Heiseler Eranz e Lapper Josef rispettivamente
comandante e vice-comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari
del detto Comune:
dichiara la competenza della Regione ad adottare il provvedimento
preso con la indicata delibera;
respinge, in conseguenza, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte