Sentenza n. 36/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1961 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 27 luglio 1960,
concernente "integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 3 agosto 1960, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 10 agosto 1960 ed iscritto al n. 17 del
Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Camillo Ausiello Orlando, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 27 luglio 1960 si è provveduto ad integrare la precedente legge
della stessa Regione 20 marzo 1959, n. 8, relativa alla concessione di
mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione
regionale. Tali erogazioni erano state previste dal decreto legislativo
del Presidente regionale 18 aprile 1951, n. 20 (poi ratificato con
legge 13 maggio 1953, n. 35), che, allo scopo di consentire il
conseguimento del predetto obiettivo, aveva costituito un apposito
fondo ed autorizzata la spesa relativa in 4 miliardi, da ripartire in
sette esercizi dal 1950 al 1956. Successivamente altra legge del 2
aprile 1955, n. 24, ebbe a stabilire che l'ammontare delle rate di
ammortamento dei mutui pel raggiungimento di dette finalità fosse
costituito in "fondo di rotazione" e, pertanto, versato in apposito
capitolo di entrata del titolo secondo (entrata straordinaria), cat.
seconda (movimento di capitali), per essere iscritto in un
corrispondente capitolo di spesa. Essendosi, poi, accertata
l'insufficienza di tale forma di finanziamento, si emanò la nuova
legge del 20 marzo 1959, n. 8, con la quale l'Assessore per il bilancio
venne autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di
credito per la concessione dei mutui in parola, e si addossò alla
Regione l'onere per interessi e spese accessorie (in misura non
superiore al 5 per cento), cui si sarebbe dovuto far fronte con la
somma del menzionato fondo di rotazione. Le previste convenzioni
vennero di fatto stipulate con il Banco di Sicilia e la Cassa di
Risparmio ed approvate con decreti assessoriali del 5 e 6 maggio 1959
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 4 luglio 1959,
n. 40), ciascuna delle quali prevedeva erogazioni per l'ammontare
massimo di un miliardo e 800 milioni.
Con riferimento alle statuizioni per ultimo menzionate, la citata
legge del 27 luglio 1960 dispone che il fondo di rotazione possa essere
aumentato a decorrere dall'anno finanziario 1960-1961, dell'ammontare
annuo massimo di 200 milioni, e che la maggiore somma venga stanziata
annualmente, entro detto limite, in misura proporzionale agli oneri
derivanti dalle convenzioni in atto.
La legge stessa, comunicata in data 29 luglio 1960 al Commissario
dello Stato, è stata da questi, a termini dell'art. 28 dello Statuto
siciliano, impugnata innanzi a questa Corte, con ricorso notificato il
3 agosto 1960, affinché ne fosse dichiarata la illegittimità
costituzionale, e ciò pel fatto che la medesima, mentre non indica
l'ammontare della spesa effettiva da sostenere nell'esercizio in corso,
non specifica il modo di provvedere alla copertura del maggiore onere
previsto, con conseguente violazione dell'art. 81 della Costituzione.
Procedutosi al deposito del ricorso nella cancelleria della Corte
il 10 agosto 1960 e datasi notizia del medesimo nel n. 216 della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 settembre 1960, e nel n. 38
del 2 settembre 1960 della Gazzetta Ufficiale regionale, la Regione, in
persona del suo Presidente, Benedetto Maiorana della Nicchiara, si
costituiva nel termine di legge, con atto di deduzioni depositato il 20
agosto 1960, a mezzo del suo procuratore, avv. Camillo Ausiello
Orlando.
Sostiene la difesa della Regione che la legge impugnata non
contiene alcuna disposizione in ordine alle spese gravanti né sul
bilancio in corso di esercizio né su quelli futuri, ma si limita ad
integrare la precedente legge n. 8 onde assicurare la copertura che si
rendesse necessaria dell'onere assunto dalla Regione, per effetto delle
due convenzioni già stipulate. La dedotta violazione dell'art. 81
deve, pertanto, ritenersi infondata, dato che non viene effettuato
alcuno stanziamento, ma, invece, si rimanda la disposizione della spesa
a futuri provvedimenti legislativi, e ciò perché non si può,
attualmente, procedere ad alcuna determinazione del suo concreto
ammontare, rendendosi questa possibile solo quando si potrà conoscere
l'entità dell'onere per ogni singolo esercizio, in dipendenza dei
mutui effettivamente concessi sulla base delle predette convenzioni.
Conclude chiedendo che il ricorso venga rigettato.
L'Avvocatura dello Stato in data 19 aprile 1961 ha depositato una
memoria a sostegno dei motivi del ricorso prodotto dal Commissario del
Governo. Con essa si contesta l'esattezza delle deduzioni della difesa
regionale, poiché la legge impugnata, per il solo fatto di disporre
l'erogazione delle somme necessarie a coprire il carico finanziario
assunto dalla Regione in conseguenza delle convenzioni già operanti,
dà vita ad una spesa certa, nuova e maggiore (anche se il suo preciso
ammontare non è determinabile a priori con assoluta esattezza pel
fatto di dipendere dalle modalità di erogazione dei mutui o dal
corrispondente effettivo onere degli interessi), e, di conseguenza,
incorre in violazione dell'art. 81, per l'omissione dell'adempimento
dell'obbligo da questo sancito di indicare, almeno per l'esercizio in
corso, i mezzi necessari a far fronte alla spesa stessa. Aggiunge
l'Avvocatura che non assumono rilievo le modalità di pagamento
eventualmente pattuite con gli istituti mutuanti, poiché, anche ad
ammettere che sia consentito alla Regione di pagare le somme afferenti
all'esercizio in corso dopo la sua scadenza, non si eliminerebbe la
denunciata violazione dell'art. 81, dovendosi, in regime di bilancio di
competenza, farsi riferimento all'esercizio pel quale la spesa è stata
impegnata. Conclude chiedendo l'annullamento della legge impugnata, o
in via subordinata, che la Corte, ove lo ritenga opportuno, disponga
l'acquisizione agli atti della causa delle due convenzioni indicate
dalla difesa regionale, insieme con i decreti di approvazione
debitamente registrati.
Nella discussione orale il difensore dello Stato ha ribadito le
considerazioni svolte in memoria, mentre quello della Regione,
nell'insistere per la reiezione del ricorso, ha messo in rilievo come
finalità della legge impugnata non sia di fare assumere impegni di
spesa (poiché ciò era già avvenuto per opera della legge 20 marzo
1959, n. 8), bensì di fissare il limite massimo dell'onere assunto
dalla Regione, così da condizionare le autorizzazioni alla
assegnazione dei mutui, di competenza dell'Assessore. Considerato in diritto :
Risulta dalla esposizione del fatto che la legge regionale 20 marzo
1959, n. 8, nel consentire la stipulazione di convenzioni con istituti
di credito per l'erogazione, da parte di questi, di mutui a favore di
cooperative o di loro soci, per la costruzione di stabili sociali e
l'acquisto di appartamenti, e nell'addossare alla Regione gli oneri
relativi al pagamento degli interessi sui mutui stessi, stabilì che ad
essi si dovesse far fronte con il fondo di rotazione che era stato
costituito con la legge 2 aprile 1955, n. 24: fondo alimentato con gli
stanziamenti previsti da varie leggi (e, per ultimo, dalla legge 13
maggio 1953, n. 35, art. 9) per la concessione di mutui per opera della
Regione, che avrebbero dovuto trovare la contropartita nei versamenti
delle quote di ammortamento da parte dei mutuatari (ciò che conduceva
a fare iscrivere le spese e le entrate relative nella categoria delle
partite di giro). In particolare l'art. 11 della stessa legge n. 8
autorizzava l'Assessore per il bilancio ad introdurre le variazioni
occorrenti solo allo scopo di "adeguare la denominazione" del capitolo
di fondo di rotazione alle finalità perseguite.
Ma era chiaro che il maggior onere assunto dalla Regione per
effetto dell'entrata in vigore delle citate convenzioni non avrebbe
potuto trovare la necessaria copertura nei versamenti effettuati dai
mutuatari, per il ricupero delle quote di spesa autorizzate a titolo di
concessioni dei mutui, secondo, invece, si verificava in virtù del
congegno prima predisposto con il fondo di rotazione. Sicché la legge
impugnata ha in realtà avuto lo scopo, che risulta del resto anche dal
letterale tenore del suo art. 1, di consentire l'aumento di spesa
conseguente all'obbligo assunto di corrispondere agli istituti mutuanti
gli interessi sulle somme erogate alle cooperative edilizie o ai loro
soci.
Non può, quindi, ritenersi esatta l'affermazione della difesa
della Regione secondo cui la legge stessa, lungi dal disporre una spesa
effettiva, si limita a prevedere l'eventuale ammontare delle somme
erogabili in avvenire per opera di appositi futuri provvedimenti,
mirando al solo scopo di fissare il limite massimo dell'onere annuale
per interessi, e di circoscrivere in tal modo la discrezionalità
dell'Assessore nell'esercizio del compito a lui attribuito di
autorizzare le singole operazioni di mutuo. È vero, al contrario, che,
una volta divenute operative, dal luglio 1959, le convenzioni (che
prevedevano la corresponsione, da parte della Regione,
posticipatamente, alla fine di ciascun anno di durata del mutuo, degli
interessi nella misura del 5 per cento, e per il primo anno in misura
corrispondente all'intera somma mutuata), già al luglio 1960, epoca
dell'entrata in vigore della legge in esame, era maturato il debito
relativo ai mutui consentiti in precedenza, ed in conseguenza era
automaticamente sorto l'obbligo a carico della Regione stessa di
provvedere alla sua soddisfazione.
Ciò risulta del resto comprovato dalla constatazione che il
bilancio regionale per l'anno finanziario 1960-61, approvato con la
legge 3 gennaio 1961, n. 6, comprende, nella categoria delle spese
effettive straordinarie, il capitolo 612, in cui è stanziata la somma
di lire 388.416.000, destinata, appunto, al pagamento degli interessi
sui mutui concessi in forza della legge regionale n. 8 del 1959, e
gravanti sull'esercizio in corso.
Ed è chiaro che tale spesa (non più inserita fra quelle delle
partite di giro, ed altresì distinta da quella del fondo destinata
alla concessione degli altri mutui corrisposti direttamente dalla
Regione, ai quali si riferisce il precedente capitolo 611) trova la sua
fonte immediata ed esclusiva nell'art. 1 della legge in esame.
Sicché, non avendo questa indicato i mezzi necessari per far fronte
alla spesa stessa, né avendo fatto rinvio per tale indicazione ad
altra legge sostanziale, non può non incorrere nella censura di
violazione dell'art. 81, ultimo comma, dato che (come ha costantemente
ritenuto questa Corte, muovendo dal rilievo della connessione
rilevabile fra i due ultimi commi dell'articolo stesso) la previsione
in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata da una
legge meramente formale, com'è quella del bilancio, non assolve di per
sé sola all'obbligo costituzionale della indicazione della sua
copertura.
Non potrebbe, poi, dalla circostanza che la legge impugnata non
contiene alcuna autorizzazione all'Assessore ad apportare le variazioni
di bilancio relative alla maggiore spesa che si consentiva, desumersi
una conferma dell'allegato carattere meramente eventuale di
quest'ultima, poiché, invece, essa, specie quando si tenga presente
l'avvenuta iscrizione in bilancio della spesa, appare piuttosto indizio
del proposito di deviare l'attenzione in ordine alla effettiva portata
della statuizione che quella maggior spesa consentiva.
Non potrebbe neppure validamente opporsi, contro l'applicazione
dell'art. 81, la considerazione del carattere indeterminato
dell'ammontare dell'onere, poiché, come si è detto, al momento
dell'approvazione del disegno di legge, esso era determinabile, e
d'altra parte per l'osservanza del precetto costituzionale non si rende
necessaria una assoluta e puntuale determinazione della spesa che si
viene ad assumere.
La dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata ha
per conseguenza l'inefficacia degli atti emessi sulla base della
medesima, ed in particolare dell'iscrizione nel bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1960-61 della somma di lire 388.416.000 imputata
al capitolo n. 612 della spesa effettiva straordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente
"Integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", in riferimento
all'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI
ECLI:IT:COST:1961:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte