Sentenza n. 36/1962
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/04/1962 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
citata
- art. 39legge 87/1953
- art. 6d.P.R. 2/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 24 giugno 1961, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 4 luglio successivo ed iscritto al n. 12
del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto 15 marzo 1961 del
Ministro per i lavori pubblici, col quale l'ing. Giovanni Battista
Boscaino è stato nominato membro della Commissione regionale costruita
presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia,
incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo
venale degli alloggi di tipo popolare ed economico, stabilito dalle
Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio
1959, n. 2.
Udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della
Regione siciliana, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Ministro per i lavori pubblici, con un decreto del 15 marzo
1961, nominava il dott. ing. G. B. Boscaino a membro della Commissione
regionale siciliana dei ricorsi relativi al prezzo venale degli alloggi
di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali
ex art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.
Nei confronti di tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 aprile 1961, n. 102, il Presidente della Regione siciliana promoveva
ricorso per regolamento di competenza: il ricorso, per motivi
d'urgenza, veniva proposto senza la preventiva deliberazione della
Giunta regionale, notoriamente dimissionaria; ma la nuova Giunta,
successivamente, con deliberazione del 4 luglio 1961, procedeva alla
ratifica.
2. - Si afferma nel ricorso che ogni attività amministrativa in
materia di lavori pubblici sarebbe ormai riservata alla Regione: gli
organi regionali la svolgono, a norma dell'art. 20, primo comma, dello
Statuto regionale siciliano e degli artt. 1 e 2 delle disposizioni
d'attuazione (D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878), persino in fatto di
opere di prevalente interesse nazionale; solo che in questo caso,
poiché essi esercitano funzioni dello Stato, devono seguire le
direttive del Governo centrale. Ne deriverebbe che anche in materia di
edilizia popolare ed economica la competenza è passata alla Regione, i
cui organi amministrativi, trattandosi di opere costruite con
interventi diretti dello Stato, incontrano il solo limite delle
direttive statali. Di modo che il decreto ministeriale di nomina d'un
componente della predetta Commissione relativa alla edilizia popolare
ed economica avrebbe invaso la sfera di competenza della Regione e
perciò dovrebbe essere annullato.
È vero che, per l'art. 5 del citato D.P.R. n. 878 del 1950, niente
è mutato quanto all'edilizia popolare ed economica; tuttavia, questa
norma, asserisce la Regione, non contiene una riserva di competenza
amministrativa statale, ma allude soltanto a una futura legiferazione
sulla materia. Ché, se contenesse una riserva di quel tipo, sarebbe
manifestamente illegittima per contrasto col citato art. 20, primo
comma, seconda parte, dello Statuto regionale siciliano, secondo cui
l'attività amministrativa statale oramai è svolta dagli organi della
Regione. Pertanto, il Presidente della Regione siciliana conclude
sollevando, in via subordinata, questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 5.
3. - La Presidenza del Consiglio, con deduzioni depositate il 10
luglio 1961, eccepisce innanzi tutto l'inammissibilità del ricorso per
mancanza della necessaria deliberazione della Giunta regionale: la
Giunta, sebbene dimissionaria quando il ricorso fu proposto, poteva
deliberare poiché restava in carica, alla pari del suo Presidente,
fino alla costituzione del nuovo Governo regionale.
Nel merito, secondo la Presidenza del Consiglio, il ricorso è
infondato sia perché l'art. 20, primo comma, dello Statuto regionale
si limita a prevedere la mera possibilità che gli organi regionali
esercitino funzioni statali sia perché ad ogni modo la competenza
degli organi della Regione sorge solo per effetto di direttive statali
in cui è implicita una delega di funzioni amministrative. Se non fosse
cosi, data la generica formulazione del citato art. 20, bisognerebbe
pensare che in nessuna materia, cioè neanche in fatto di
giurisdizione, di difesa ecc., la relativa competenza sarebbe rimasta
allo Stato: il che non è ammissibile.
Quanto all'art. 5 del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, esso non
contrasta affatto con l'art. 20, primo comma, dello Statuto regionale
interpretato correttamente: quest'ultima norma, infatti, non esclude
che lo Stato riservi ai propri organi un determinato ramo di attività;
senza contare che nessuna competenza amministrativa spetta agli organi
regionali quando ancora non si sono impartite le direttive del Governo.
4. - In una memoria depositata il 22 febbraio 1962 la Regione
siciliana respinge l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla
Presidenza del Consiglio: infatti, al tempo del ricorso la Giunta
regionale esisteva e fu regolarmente convocata, ma non poté provvedere
per mancanza del numero legale; al Presidente della Regione non restava
altro, per evitare la scadenza del termine, che promuovere subito il
ricorso salvo ratifica da parte d'una Giunta efficiente.
Nel merito, la Regione si sofferma sull'art. 5 delle norme
d'attuazione (citato D.P.R. n. 878 del 1950): questa disposizione,
allorché afferma che niente è innovato circa la disciplina
dell'edilizia economica e popolare, si riferisce evidentemente alla
sola disciplina sostanziale della materia, così come alla disciplina
sostanziale si riferiscono le disposizioni che immediatamente la
precedono (artt. 3 e 4); se con l'art. 5 si fosse voluta riservare agli
organi dello Stato la competenza amministrativa in materia, lo si
sarebbe collocato subito dopo l'art. 1, secondo cui la Regione svolge
tutte le attribuzioni che erano già del Ministero dei lavori pubblici.
D'altra parte l'immediata competenza della Regione si ricava
esplicitamente dall'art. 20 dello Statuto: infatti, esso non si limita
a prospettare una possibilità di esercizio regionale d'attività
amministrativa dello Stato, come pretende, invece, la Presidenza del
Consiglio, ma attribuisce immediatamente una competenza agli organi
regionali; la norma dice che essi "svolgono", e non già che "possono
svolgere", attività amministrative.
5. - La Presidenza del Consiglio, in una memoria depositata il 15
febbraio 1962, avanza un'altra eccezione di inammissibilità: il
provvedimento impugnato è né più né meno un atto esecutivo e
conseguenziale del D.M. 4 dicembre 1959, n. 17976, con cui è stata
costituita la Commissione dei ricorsi prevista dall'art. 7 del D.P.R.
17 gennaio 1959, n. 2; poiché questi decreti non sono stati impugnati,
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non sarebbe
ammissibile un ricorso contro un atto che di essi è esecuzione e
conseguenza.
Tutto ciò proverebbe anche l'irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. n. 878 del 1950,
promossa in via subordinata dalla Regione: infatti, caduto questo,
rimarrebbero sempre i due decreti del 1959.
Quanto al merito, la Presidenza del Consiglio osserva che la
Regione ha un mero interesse, non un diritto all'esercizio di funzioni
statali decentrate; di più, se in materia di sua esclusiva competenza
la Regione non può esercitare attività amministrativa senza
particolari norme d'attuazione, a fortiori per l'esercizio di funzioni
statali occorrerà qualcosa di più: di modo che esse sono precluse
alla Regione se lo Stato non è prima intervenuto anche per impartire
le necessarie direttive.
6. - Nella discussione orale la Regione si è soffermata
specialmente sulle due eccezioni di inammissibilità proposte dalla
Presidenza del Consiglio. Rispetto alla prima ha osservato che il
Governo regionale è un tutto unico, di modo che esso nel tempo in cui
fu promosso il ricorso, in realtà non esisteva poiché il Presidente
nuovo non poteva governare in mancanza d'una nuova Giunta: perciò il
ricorso fu avanzato senza l'approvazione di quest'ultima: mancata
approvazione del resto, che, secondo una costante giurisprudenza della
Cassazione e del Consiglio di Stato, relativa agli atti introduttivi
del giudizio, costituisce un vizio normalmente suscettibile di
sanatoria. Rispetto alla seconda eccezione, la Regione ha negato che il
provvedimento denunciato costituisca una mera esecuzione dei decreti
istitutivi della Commissione dei ricorsi, mai impugnati.
L'Avvocatura dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio, ha
ribadito le sue tesi soprattutto negando che l'unitarietà del Governo
possa essere intesa in senso così rigido come la intende la Regione. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso
promosso senza la preventiva deliberazione della Giunta regionale
(legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, terzo comma).
La Corte ritiene di dover accogliere questa eccezione cosi come ha
fatto con la sentenza n. 33 del 4 aprile 1962, per la quale il
ricorso, quando non sia preceduto da una deliberazione della Giunta
regionale, contrasta insanabilmente col predetto art. 39, terzo comma,
della legge n. 87 del 1953. Né i due argomenti, accennati per la prima
volta nella discussione orale dalla difesa della Regione siciliana,
sono tali da indurre in contrario avviso.
L'argomento, secondo cui un nuovo Presidente regionale,
nell'esplicare le sue funzioni, non potrebbe chiedere la collaborazione
d'una Giunta già dimissionaria, di modo che in questo caso il
Presidente non aveva l'onere di promuovere una preventiva deliberazione
della Giunta, non sembra rilevante; se tale affermazione fosse
ineccepibile nella sua prima parte, ne deriverebbe tutt'al più che gli
atti, come il ricorso a questa Corte, per i quali è necessaria una
deliberazione della Giunta, non potrebbero essere compiuti quando c'è
un nuovo Presidente e una Giunta dimissionaria: infatti, non esiste
una norma che in questa materia consenta al Presidente della Regione di
sostituirsi alla Giunta o, ad ogni modo, di fare a meno della
preventiva deliberazione di quest'ultima. Del resto quell'assunto è
contraddetto dalla constatazione che lo stesso Presidente, prima di
promuovere il ricorso, si rivolse alla Giunta regionale e che questa
non poté deliberare solo per mancanza del numero legale.
L'altra argomentazione, benché formalmente nuova, è tuttavia
assorbita dalla motivazione della precedente sentenza della Corte:
anche se fosse esatto che, dinanzi alla Cassazione e al Consiglio di
Stato, i vizi dell'atto introduttivo del giudizio o del suo titolo o
dei suoi presupposti siano normalmente sanabili, tale principio
urterebbe nella specie col precetto del citato art. 39, terzo comma,
della legge n. 87, del 1953; la posizione, che ha la Giunta nel Governo
regionale rispetto al Presidente, l'importanza dei ricorsi avanzati
presso questa Corte, la delicatezza del giudizio che con essi si
promuove, l'affermazione precisa e perentoria dello stesso art. 39,
terzo comma, inducono necessariamente a ritenere che la preventiva
deliberazione della Giunta sia un atto la cui mancanza non ammette
sanatoria; la posteriore ratifica della Giunta regionale non può
colmare un vuoto che ha privato fatalmente e definitivamente di
consistenza o di titolo il ricorso promosso dinanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni,
promosso dalla Regione siciliana a seguito del decreto del Ministro per
i lavori pubblici 15 marzo 1961, ai sensi del terzo comma dell'art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87, per difetto della preventiva
deliberazione della Giunta regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte