Sentenza n. 36/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1964 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1041/1954
- art. 3legge 1041/1954
- art. 6legge 1041/1954
- art. 18legge 1041/1954
- art. 25legge 1041/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3, 6, 18 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, promossi con le
sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1963 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Pagani Pierino
ed altri, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964;
2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1963 dal Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Palma Gilberto ed altri, iscritta al n.
4 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964;
3) ordinanze emesse il 14 e il 16 novembre 1963 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Venezia nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Danna Livia, Temperini Italo ed altri e di
Bedon Rino, iscritte ai nn. 5 e 6 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25
gennaio 1964.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bedon Rino e di
Temperini Italo;
udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Giuseppe Ragno, per Bedon Rino, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale in corso dinanzi al Giudice istruttore
presso il Tribunale di Massa, a carico di Bustichi Cesare, Malaspina
Alfonso, Pagani Pierino e Zini Maria, imputati dei reati di cui agli
artt. 6,18 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, i difensori dei
primi tre hanno eccepito la questione di legittimità costituzionale
delle suddette norme in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
L'art. 6 prevede come delitto il fatto di chi, senza
autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in
transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o
preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, e quello di
commercio illecito di stupefacenti commesso da chi sia in possesso di
autorizzazione. L'art. 18 estende la pena prevista per la prima ipotesi
al fatto del medico o veterinario, che per favorire l'abuso di
stupefacenti, rilasci prescrizioni contenenti stupefacenti, non
giustificate o non proporzionate rispetto ai bisogni della cura. L'art.
3 dispone che l'Alto Commissario, ora Ministro per la sanità, compili
l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente con relative
variazioni, elenchi e variazioni che vengono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale e inseriti nella "Farmacopea ufficiale". L'art. 25 infine
prevede per le suddette ipotesi di reato, oltre che per quella di cui
all'art. 5 (produzione di oppio officinale e di altri stupefacenti
senza autorizzazione), il mandato di cattura obbligatorio.
Secondo la difesa degli imputati il precetto contenuto nelle norme
impugnate sarebbe costituito, oltre che dalla legge, anche da un atto
amministrativo, e cioè dall'elenco previsto dall'articolo 3; di qui la
violazione dell'art. 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno
può essere punito se non in forza di una legge.
Il Giudice istruttore ha ritenuto che la questione di legittimità
prospettata dalla difesa non sia manifestamente infondata e l'ha estesa
anche all'art. 1, che sottopone la produzione, il commercio e l'impiego
degli stupefacenti al controllo e alla vigilanza dell'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità, o al citato art. 3. Ritenuta quindi la
rilevanza di tali questioni rispetto al giudizio in corso, con
ordinanza del 5 dicembre 1963, ha sospeso questo ultimo rimettendo gli
atti alla Corte costituzionale.
Nell'ordinanza si osserva che il legislatore, negli artt. 6 e 18,
anziché determinare nella sua integrità la fattispecie, si è
limitato a porre il divieto relativo a preparati e sostanze che però
non figurano indicate nella legge, ma in un separato atto, vale a dire
l'elenco di cui all'art. 3, che è atto formalmente e sostanzialmente
amministrativo. Il precetto verrebbe in tal modo ad essere integrato da
statuizioni di carattere amministrativo; onde il contrasto con l'art.
25 della Costituzione.
La stessa questione è stata sollevata, limitatamente all'art. 6,
anche dal Tribunale di Milano con ordinanza del 30 ottobre 1963 e,
limitatamente agli artt. 3, 6, 18, dal Giudice istruttore di Venezia
con due separate ordinanze del 14 e del 16 novembre 1963.
Tutte le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, n. 21 del 25 gennaio 1964.
Nel giudizio relativo alla ordinanza del Giudice istruttore di
Massa non vi è stata costituzione di parte. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri si è costituito, con atti di intervento
dell'Avvocatura generale dello Stato, depositati rispettivamente il 14
e il 7 dicembre 1963, nei giudizi relativi alla ordinanza del Tribunale
di Milano e alla prima delle due ordinanze del Giudice istruttore di
Venezia. In questo si è anche costituito l'imputato Temperini Italo
con atto depositato il 12 febbraio 1964, mentre nell'ultimo giudizio,
quello cioè relativo alla ordinanza del Giudice istruttore di Venezia
del 16 novembre 1963, si è costituito il solo imputato Bedon Rino con
atto depositato il 2 gennaio 1964.
L'Avvocatura dello Stato osserva che la norma impugnata non è in
contrasto con il principio di legalità, perché in situazioni come
quella in esame l'atto amministrativo non costituisce integrazione del
precetto penale, bensì soltanto un presupposto della fattispecie
punibile; mentre sarebbe la sola legge penale, che a quel provvedimento
si riferisce, a stabilire, in modo completo, l'obbligo penalmente
sanzionato.
La difesa del Temperini osserva che, in conseguenza del richiamo
contenuto nell'art. 6 all'elenco di cui all'art. 3, il reato previsto
dal primo e quindi dall'art. 18, risulterebbe configurato "in forza di
un eterogeneo amalgama fra legge e non legge"; e tutto ciò in
violazione del principio di legalità sancito dal secondo comma
dell'art. 25 della Costituzione.
La difesa, nella istanza al Giudice istruttore di Venezia, aveva
eccepito anche la questione di legittimità delle norme impugnate in
relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, e 102 della
Costituzione, questione che, non presa in considerazione nella
ordinanza di rinvio, viene dalla difesa ripetuta nell'atto di
costituzione in giudizio.
La difesa del Bedon dopo aver rilevato che gli artt. 6 e 18, ai
fini della configurazione dei reati da essi preveduti, rinviano allo
art. 3 per la indicazione dei prodotti che debbono ritenersi
stupefacenti, osserva che in ciò deve senz'altro ravvisarsi una
violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Il 20 febbraio 1964 l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa
del Temperini e del Bedon hanno depositato in cancelleria memorie
illustrative nelle quali hanno ribadito i concetti già esposti. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate sono identiche e possono decidersi con
unica sentenza.
Le quattro ordinanze, pur presentando qualche difformità nella
indicazione degli articoli della legge impugnata (Giudice istruttore
del Tribunale di Massa: artt. 1, 3, 6, 18, 25; Tribunale di Milano:
artt. 3 e 6; Giudice istruttore del Tribunale di Venezia: artt. 3, 6 e
18), sono concordi nel far riferimento, come norma violata, al solo
articolo 25 della Costituzione. Entro questo limite, pertanto, deve
rimanere stabilita la questione di legittimità costituzionale, senza
che si possa dare ingresso nel presente giudizio ai riferimenti,
contenuti in una memoria difensiva, agli artt. 24 e 102 della
Costituzione.
Tanto le ordinanze che le allegazioni difensive sono poi concordi,
a parte trascurabili divergenze di forma, nel porre la questione nel
senso che il precetto penale contenuto nell'art. 6 della legge n. 1041
non avrebbe come sua fonte esclusiva la legge, ma riceverebbe la sua
integrazione da un atto amministrativo, Cioè dall'elenco degli
stupefacenti; e ciò in violazione della riserva di legge stabilita
dall'art. 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere
punito se non in forza di una legge.
2. - È opportuno ricordare che gli elenchi degli stupefacenti
esistevano, obbedendo a molteplici finalità, ancor prima della legge
impugnata (v., tra l'altro il D.M. 18 febbraio 1937, modificato con D.
C. G. 24 gennaio 1942, in Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1942, n. 31).
Ma ciò che soprattutto importa è il collocare questa legge, e gli
elenchi cui essa si riferisce, nel quadro degli accordi internazionali
in materia, accordi le cui iniziali manifestazioni rimontano ai primi
decenni del secolo, e riguardano non soltanto gli stupefacenti come
piaga sociale da combattere, ma tutto il complesso delle progressive
esperienze inerenti all'uso normale di tali sostanze, per scopi
commerciali, terapeutici e scientifici (Convenzione di Ginevra del 19
febbraio 1925, approvata in Italia con R.D.L. 31 dicembre 1928, n.
3517; Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, approvata con legge 16
gennaio 1933, n. 130; Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948,
approvato con legge 27 ottobre 1950, n. 1070, ecc.). In questi accordi,
tra le finalità degli Stati contraenti, preminente è quella relativa
alla precisa identificazione delle sostanze aventi azione stupefacente,
finalità che si realizza appunto mediante la formulazione di elenchi,
inclusi nel testo degli accordi e quindi negli atti dei singoli Stati,
e sottoposti inoltre a tutto un meccanismo di continuo aggiornamento. E
ciò in ispecie dopo che i progressi raggiunti dalla chimica e dalla
farmacologia moderna hanno condotto alla realizzazione di droghe
sintetiche, con la conseguente necessità di disciplinarne la
fabbricazione e la distribuzione e di combatterne i crescenti e
deplorevoli abusi (v. preambolo del Protocollo di Parigi del 19
novembre 1948). È da aggiungere che la disciplina internazionale degli
stupefacenti, già affidata a un Comitato centrale permanente presso la
Società delle Nazioni, è posta attualmente sotto la sorveglianza di
una Commissione degli stupefacenti presso l'O. N. U., alla quale i
singoli Stati aderenti alle convenzioni devono far capo, per tutto ciò
che concerne la fabbricazione e distribuzione dei prodotti e relativi
limiti, rigorosamente stabiliti. Tali precisazioni erano opportune per
significare come priva di fondamento sia l'asserzione che nella
formazione degli elenchi l'Amministrazione competente sia arbitra di
includere o escludere questa o quella materia, mentre è evidente che
le specifiche qualificazioni compiute a livello internazionale fanno di
questi elenchi niente altro che l'attuazione degli accordi intervenuti
fra gli Stati contraenti. La stessa legge n. 1041, che contro gli abusi
dispone una reazione penale ben più severa che non quella stabilita
nel Codice, deve la sua emanazione anche alle sollecitazioni pervenute
all'Italia dalla Commissione stupefacenti dell'O. N. U. (Atti
parlamentari, Senato della Repubblica 1953, doc. 314, p. 2).
3. - La questione relativa al valore e alla posizione che l'elenco
degli stupefacenti assume in relazione alla struttura del precetto
penale non si presenta nuova a questa Corte; e può essere riportata ad
altre questioni analoghe già decise con precedenti sentenze.
Atti e provvedimenti dell'Amministrazione aventi per oggetto
determinazioni di prezzi, denominazioni tipiche di prodotti, modifiche
a norme della circolazione stradale, ecc., rispondenti a valutazioni di
carattere tecnico o contingente, in connessione con precetti penali
posti a garanzia della loro osservanza (sentenze n. 103 del 1957, n. 4
del 1958, nn. 15 e 31 del 1962, ecc.) sono stati ritenuti legittime
manifestazioni dell'attività normativa dell'Amministrazione, e le loro
specifiche statuizioni considerate al di fuori del precetto penale, il
quale deve ritenersi già integralmente costituito con la generica
imposizione di obbedienza a quegli atti e provvedimenti.
Nella questione in esame l'aspetto particolare che viene posto in
luce è che l'art. 6 si riferisce non, in genere, a sostanze
stupefacenti, bensì a "sostanze o preparati indicati nell'elenco degli
stupefacenti". Con ciò, tuttavia, non si dà luogo a un precetto
penale la cui fonte sarebbe, come si assume, parte nella legge e parte
nell'atto amministrativo (elenco degli stupefacenti). Il precetto
penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua
enunciazione con la generale imposizione del divieto. Le singole voci
degli elenchi a cui essa fa rinvio, costituiscono indicazioni
particolareggiate che, per le variabili forme della sostanza e per le
continue e rinnovate indagini cui è soggetta (ben cinque elenchi si
sono avuti successivamente alla legge n. 1041, di cui l'ultimo,
approvato con D. M. 4 giugno 1960, revoca tutte le precedenti
disposizioni), si sottraggono alla possibilità di una anticipata
specificazione da parte della legge. Indubbiamente questo concorso fra
norme di legge e statuizioni amministrative, di cui continuamente si
manifesta la necessità nella disciplina giuridica, deve verificarsi
con la piena osservanza delle norme costituzionali e, in particolare,
quando ricorrano precetti penali, della riserva di legge di cui
all'art. 25 della Costituzione. Ma la Corte ritiene che tale osservanza
non sia venuta meno nella legge in esame.
Con la formula dell'art. 6 non soltanto è stata, dalla legge,
indicata la condotta vietata (vendita senza autorizzazione, acquisto,
cessione, detenzione, ecc.), ma anche l'oggetto materiale del delitto.
Il quale deve ritenersi idoneamente designato, al fine di una
sufficiente posizione della fattispecie penale, con la espressione
"sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti".
Del resto non è stato mai posto in dubbio che nelle figure di
reato prevedute dagli artt. 446-447 del Cod. pen. la enunciazione del
precetto da parte della legge fosse completa pur essendo l'oggetto
materiale indicato, puramente e semplicemente, con la locuzione
"sostanze stupefacenti". Si è riconosciuto a tal proposito, in uno
degli scritti difensivi, con riferimento alle predette norme del
Codice, che in esse il precetto rimaneva posto esclusivamente dalla
legge, mentre gli elenchi valevano, tutt'al più, per il giudice come
utile guida di carattere tecnico. Ma ciò altro non significa se non
che il precetto era dalla legge sufficientemente posto con quella
formula, pur nella sua genericità. Ora, l'art. 6 della legge n. 1041
nulla sostanzialmente ha tolto alla formula del Codice; né può dirsi
che il precetto non sia posto dalla legge sol perché questa fa
richiamo all'elenco degli stupefacenti. La formula dello art. 6 è non
meno dell'altra sufficiente a costituire il precetto penale, in quanto,
lasciando ferma in tutta la sua validità la indicazione generica della
precedente, vi aggiunge un ulteriore elemento di certezza. Le due
formule, d'altra parte, si equivalgono anche in ciò, che con nessuna
di esse si elimina l'esigenza di un accertamento tecnico. Alla quale si
ottempera dall'art. 6 mediante il rinvio agli elenchi, che di
accertamenti tecnici sono il risultato; mentre negli artt. 446-447 del
Cod. pen. siffatta esigenza rimane necessariamente implicita nella
stessa astratta locuzione di "stupefacenti", che della sostanza indica
gli effetti ma non contiene la individuazione. Tutto ciò con la
seguente rilevante differenza:
che nell'applicazione delle norme del Codice gli accertamenti
subivano le incertezze, le insufficienze, le difformità delle
valutazioni disposte volta per volta dal giudice, mentre nell'ipotesi
dell'art. 6 della legge impugnata la preventiva indicazione degli
elenchi fornisce la garanzia di una qualificazione unitaria, valevole,
in base agli accordi internazionali, per tutti gli Stati contraenti e
in tutti i casi di uso illecito che la realtà presenta all'esame del
magistrato. Per il quale, del resto, la possibilità della indagine
tecnica resta pur ferma, ed è quella che è propria della sua
funzione: accertare cioè se, in concreto, la sostanza che ha dato
luogo al procedimento corrisponda oppur no ad una delle categorie
indicate negli elenchi.
È ovvio, infine, che ogni indagine riguardante gli artt. 93 e 95
del Cod. pen., circa la imputabilità dell'agente, eventualmente
esclusa o diminuita per effetto di sostanze stupefacenti, di cui si è
fatto cenno in una allegazione difensiva, esula dal compito di questa
Corte nella presente questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta con le ordinanze 30 ottobre 1963 del Tribunale di Milano, 14 e
16 novembre 1963 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Venezia,
5 dicembre 1963 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Massa, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte