Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1966

Altra decisione · depositata il 28/04/1966 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.

b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1964

dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Genova su

ricorso di Vianson Giorgio contro l'Ufficio delle imposte dirette di

Genova, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Vianson Giorgio e dell'Amministrazione

delle finanze dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Victor Uckmar, per il Vianson, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio

dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Ritenuto che nel corso di un giudizio davanti alla Commissione

provinciale di Genova delle imposte dirette è stata sollevata, nei

confronti dell'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle

imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

che la Commissione ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la questione sollevata e con ordinanza in data 20 novembre

1964 ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio si è costituito l'ing. Giorgio Vianson

rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Forgione, Victor Uckmar e

Guido Guidi, con deduzioni depositate il 23 marzo 1965, chiedendo che

la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata;

che si è pure costituita l'Amministrazione finanziaria ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto unico di deduzioni e di

intervento, depositato il 26 febbraio 1965, concludendo perché la

Corte dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 136, lett. b, del ripetuto T.U.;

Considerato che l'art. 136, lett. b, è stato sostituito dall'art.

5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, contenente "Modificazioni ed

aggiunte agli artt. 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del T.U. delle leggi

sulle imposte dirette", approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

che nell'ordinanza di remissione manca qualsiasi menzione di questa

legge e dei riflessi che, eventualmente, può avere ai fini della

rilevanza della questione di legittimità costituzionale del ricordato

art. 136 del T.U., l'ora indicato art. 5 della legge 4 dicembre 1962,

n. 1682, che quello ha sostituito;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione provinciale

delle imposte dirette di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte