Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1971 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo

comma, n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11

dicembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di

Grugnola Giancarlo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7

ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 11 dicembre 1969, pronunciata nel corso

del procedimento penale contro Grugnola Giancarlo, il pretore di Milano

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635,

secondo comma, n. 2, del codice penale, nel punto in cui considera

aggravato il danneggiamento commesso "da lavoratori in occasione di

sciopero", in riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 635, secondo comma, n.

2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza

aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di

danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in

occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di

serrata;

che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.), come già riconosciuto anche

nell'ordinanza n. 164 del 12 novembre 1970;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 119 del

18 giugno 1970 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante,

e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento

il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno

sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte