Sentenza n. 36/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 6
luglio 1971, riapprovata dal Consiglio regionale del Piemonte il 21
settembre 1971, recante "Approvazione del rendiconto finanziario 1970",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 9 ottobre 1971, depositato in cancelleria il 12
successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1971.
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta del 6 luglio 1971, il Consiglio regionale della
Regione piemontese approvava la legge di approvazione del rendiconto
finanziario per l'anno 1970.
Tale legge consta di un solo articolo così formulato: "Il
rendiconto finanziario 1970 presentato dalla Giunta regionale è
approvato secondo le risultanze del documento allegato".
Questo si compone di un "conto di cassa" e di un "conto
amministrativo". Il primo reca due voci: riscossioni per lire
462.133.335 e pagamenti per lire 184.934.020. Il secondo distingue le
somme rimaste da riscuotere (L. 1.251.630) da quelle rimaste da pagare
(L. 202.444.930) e precisa il fondo disponibile alla chiusura
dell'esercizio in lire 76.006.015.
Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale (legge 22 maggio
1971, n. 338), il Governo rinviava la legge per un nuovo esame al
Consiglio regionale e questo, nella seduta del 21 settembre 1971, la
riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il 24
settembre successivo.
Il Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data
30 settembre 1971, con ricorso del suo Presidente, notificato al
Presidente della Giunta regionale piemontese il 9 ottobre 1971, ha
proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la
illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 125 e 119,
primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 78 dello
Statuto piemontese (legge 22 maggio 1971, n. 338), 41 e seguenti, della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.
Nel presente giudizio la Regione piemontese non si è costituita. Considerato in diritto :
1. - La legge della Regione del Piemonte, che ha approvato il
rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo di
legittimità della speciale Commissione gli atti amministrativi, che di
esso rendiconto rappresentano gli elementi materiali, ha violato l'art.
125 della Costituzione per cui il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è esercitato in forma decentrata da un
organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica.
E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle
Commissioni di controllo.
La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30
giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del
rendiconto (30 aprile, per il disposto dell'art. 77 dello Statuto), non
vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che è
confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4
gennaio e 1 luglio 1971, i quali, pur autorizzando la giunta regionale
a deliberare, nelle more della costituzione della Commissione di
controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno
fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte
della Commissione stessa.
Appare evidente, dunque, che soltanto dopo l'approvazione degli
atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore
regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione
finanziaria e di approvare il rendiconto.
2. - Risulta altresì violato il principio stabilito dall'art. 119,
primo comma, della Costituzione, per cui le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge
16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni
per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di
classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme
della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e
quelli degli enti pubblici); ed ha altresì disposto che nel frattempo
i bilanci regionali osservino le norme sulla amministrazione del
patrimonio e della contabilità generale dello Stato, in quanto
applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il d.P.R. 3 dicembre
1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale è costituito dallo
stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa
e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli
della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni
sono ripartite in titoli, capittoli, categorie, ecc.
La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di
garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari
indicati nei bilanci di previsione; ed è per tale motivo che anche il
rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle
spese disposta per quelli.
Il documento approvato dalla legge impugnata, non articolato su una
siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di cassa
ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
piemontese (Approvazione del rendiconto finanziario anno 1970)
approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21
settembre 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI-
NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte