Sentenza n. 36/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/02/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 585/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della
legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni
di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dalla Corte
dei conti - sezione I pensioni di guerra -, sul ricorso di Bennati
Amedeo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La I sezione pensioni di guerra della Corte dei Conti, dovendo
pronunciare sull'estinzione del giudizio richiesta dal Procuratore
generale, nel procedimento iniziato da Amedeo Bennati e riassunto nei
confronti dell'erede Aldo Bennati, con ordinanza emessa l'11 luglio
1973, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui dispone che il termine
per presentare l'istanza di riassunzione del procedimento interrotto
per decesso del ricorrente decorre dalla data del decesso e non da
quella in cui gli eredi abbiano avuto conoscenza dell'evento
interruttivo del giudizio, e nella parte in cui dispone che la
decisione di estinzione del giudizio venga pronunciata dalla Corte dei
conti in camera di consiglio senza che venga instaurato il
contraddittorio fra le parti.
A sostegno della prima eccezione la Corte richiamava le decisioni
n. 139 del 1967, n. 34 del 1970 e n. 159 del 1971 della Corte
costituzionale, sottolineando il contrasto della norma impugnata con
gli artt. 3 e 24 Cost. per la possibilità che vi siano eredi che senza
loro colpa ignorino, o conoscano in ritardo, l'evento interruttivo del
procedimento.
Quanto alla seconda eccezione, rilevava ancora il contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost. da parte della disposizione impugnata, sottolineando
la differenza della disciplina della procedura d'estinzione contenuta
nella legge del 1971 rispetto a quella apprestata dal codice di
procedura civile, aggiungendo che se è pur vero che la pronuncia di
estinzione ha carattere dichiarativo di un fatto storico avvenuto, tale
fatto storico potrebbe anche non essere accaduto per circostanze
"rilevabili e provabili" soltanto dalla parte esclusa dalla
possibilità di replicare.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - In materia di pensioni di guerra, l'art. 109 della legge 18
marzo 1968, n. 313, legittima alla prosecuzione del processo,
interrotto a seguito della morte del ricorrente, gli eredi o anche uno
di essi, per ottenere i ratei di pensione spettanti al de cuius sino al
giorno della sua morte. Aggiunge l'art. 19 della legge 28 luglio 1971,
n. 585, che l'istanza di riassunzione deve essere spedita o depositata
nel termine di un anno dal decesso, a pena di estinzione del giudizio,
che la Corte dei conti pronunzia in camera di consiglio su istanza del
Procuratore generale.
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'ultima norma citata, nella parte in cui dispone che il termine per
la riassunzione decorre dalla data del decesso del ricorrente e non
dalla data in cui gli eredi abbiano avuto conoscenza dell'interruzione
e nella parte in cui prevede che la pronunzia di estinzione venga
adottata, senza che sia stato instaurato il contraddittorio, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Entrambe le questioni sono fondate.
Quanto alla prima, occorre far riferimento alla sentenza n. 159 del
1971 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, ove
prevedeva che il termine per la prosecuzione o per la riassunzione del
processo interrotto ai sensi degli artt. 299 e 300, comma terzo,
decorresse dalla interruzione, anziché dalla data in cui le parti ne
avessero avuto conoscenza.
A motivo della decisione allora adottata si rilevava che con il
sistema previsto non risultavano garantite la tutela giurisdizionale e
la difesa in ogni stato e grado del procedimento, perché gli eredi
della parte deceduta che ignorassero - ad esempio - la morte del loro
dante causa o l'esistenza di un procedimento in corso non erano posti
in grado di far valere in giudizio le loro difese e perché - in
definitiva - un termine che, nelle intenzioni del legislatore, doveva
fungere come spatium deliberandi per gli eredi, in realtà poteva anche
decorrere a loro svantaggio, senza che - nei casi esemplificatamente
menzionati - potesse essere utilizzato per intero.
Analoghe considerazioni valgono per affermare la violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione da parte dell'art. 19, primo comma,
della legge n. 585 del 1971, non sussistendo alcun ragionevole motivo
per cui nella procedura relativa alle pensioni di guerra, per quanto
riguarda la materia in esame, debbano essere apportate deroghe,
richieste da specifici interessi tutelati, al sistema generale del
codice di procedura civile.
3. - Il medesimo art. 19, terzo comma, è lesivo del diritto di
difesa e del principio di eguaglianza, laddove non dispone che
l'istanza del Procuratore generale, diretta a far dichiarare
l'estinzione del procedimento, debba essere notificata agli eredi del
ricorrente.
La norma, che si discosta senza razionale giustificazione dal
sistema previsto dagli artt. 307 e 308 del codice di procedura civile,
esclude nel peculiare procedimento per le pensioni di guerra la
possibilità degli eredi del ricorrente di provare o rilevare
circostanze idonee ad evitare l'estinzione, per non concedere la
garanzia del contraddittorio, che la Corte costituzionale ha sempre
ritenuto aspetto indefettibile del diritto di difesa (cfr. sent. nn. 41
del 1965; 190 del 1970; 225 del 1974; 199 del 1975; 5 del 1976).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585
(nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in
cui dispone che il termine per la riassunzione del processo, interrotto
a seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione
anziché dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto
conoscenza;
b) dello stesso art. 19, terzo comma, nella parte in cui non
prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata
agli eredi del ricorrente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte