Sentenza n. 36/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 7 agosto 1975 dall'Assemblea regionale siciliana recante "Proroga
degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non
medico" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana notificato il 14 agosto 1975, depositato in cancelleria il 23
successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1975.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976, il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi per
il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con disegno di legge, approvato dall'Assemblea regionale nella
seduta del 7 agosto 1975, la Regione siciliana prorogava gli incarichi
temporanei, conferiti al personale ospedaliero non medico, in servizio
alla data di entrata in vigore della legge statale 18 aprile 1975, n.
148, fino al 31 dicembre 1975.
Avutane notizia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 28 dello
Statuto speciale il 9 agosto successivo, il Commissario dello Stato per
detta Regione proponeva ricorso a questa Corte chiedendo che ne venisse
dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione dell'art.
17, lett. c), dello Statuto suddetto.
Premesso che in materia la Regione, ai sensi dell'art. 17 dello
Statuto speciale, ha competenza legislativa meramente complementare, il
cui esercizio è subordinato alla esistenza delle seguenti condizioni:
a) che vengano osservati i limiti dei principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato;
b) che i provvedimenti siano rivolti a soddisfare le condizioni
particolari e le esigenze proprie della Regione;
tanto premesso a sostegno del ricorso si deduce, in sostanza,
quanto segue.
1. - Tra i principi della legislazione statale che la Regione è
tenuta ad osservare rientrano, indubbiamente, quelli sanciti dall'art.
3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in forza del quale (primo comma)
l'assunzione del personale ospedaliero (medico, tecnico-sanitario,
ausiliario, esecutivo, amministrativo) agli impieghi presso enti
ospedalieri è effettuata, nei limiti dei posti preveduti dalle piante
organiche mediante pubblici concorsi e (comma quarto) in attesa
dell'espletamento di tali concorsi, le amministrazioni ospedaliere, in
relazione alle esigenze di servizio possono ricoprire i posti resisi
vacanti soltanto per incarichi semestrali non rinnovabili.
2. - È vero che con gli artt. 58 e seguenti della legge 18 aprile
1975, n. 148, il legislatore statale ha disposto una cosiddetta
"sanatoria" ma a far questo è stato indotto dalla necessità di
acquisire personale medico per l'assunzione del quale non era stato
possibile indire i relativi concorsi per mancanza dell'abilitazione
all'esercizio professionale, all'uopo necessaria, perché non erano
stati indetti gli appositi esami.
3. - Per il personale contemplato dalla impugnata legge regionale
questa ragione non sussiste, epperò tale legge mal dissimula la
volontà della Regione di eludere il divieto di assunzione di durata
ultrasemestrale, al fine evidente di estendere la "sanatoria" anche ai
casi non preveduti dalla legge statale.
Si è costituito per resistere al ricorso di cui sopra il
Presidente pro-tempore della Regione siciliana, il cui patrocinio, con
l'atto di costituzione, chiede che il ricorso stesso venga dichiarato
infondato e, quindi, respinto, deducendo al riguardo sostanzialmente
quanto segue:
a) dopo aver premesso che la Regione siciliana, avvalendosi della
sua potestà legislativa, già con sua legge 5 luglio 1949, n. 23,
aveva provveduto a disciplinare in modo organico il sistema ospedaliero
strutturandolo in modo tale da anticipare il sistema statale
preordinato dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, pone in evidenza che
l'art. 3 del decreto legislativo n. 130 del 1969, posto a base del
ricorso, va interpretato in relazione all'ultimo comma dell'art. 42
della legge delega, in forza del quale "in ogni caso dovranno essere
riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal
personale già in servizio".
Ossia la limitazione a sei mesi della durata delle assunzioni degli
incarichi temporanei per la copertura dei posti resisi vacanti in
attesa dell'espletamento dei concorsi da indire per coprirli, si
giustifica appunto con la considerazione che entro sei mesi quei
concorsi fossero espletati.
b) Il principio della limitazione della durata degli incarichi
temporanei a sei mesi non prorogabili è ignoto alla legge delega n.
132, che, invece, con l'art. 59 dispone "Il personale sanitario di
assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di
ragioneria, di dattilografia, di archivio, di ordine, subalterno, in
servizio negli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3, passa alle
dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi
ruoli, conservando, in ogni caso, le posizioni giuridiche ed economiche
acquisite al momento del trasferimento", disposizione che si riferisce
al personale fuori ruolo.
Inoltre l'art. 42, n. 1, della legge delega n. 132 del 1968
sancisce bensì il principio generale che impone il concorso per le
nuove assunzioni, ma ammette che si possa derogare soltanto per
speciali categorie di personale esecutivo.
Dal che consegue che il quarto comma dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 130 del 1969 non si può riferire al personale
esecutivo.
c) Il principio che può ricavarsi dalla legislatura delegata in
materia di incarichi è quello della temporaneità e non anche quello
di specifica temporaneità e tanto meno quello della non
rinnovabilità.
d) La legge statale n. 148 del 1975 ha bensì, con l'art.75,
dichiarato la nullità degli incarichi conferiti in contrasto con le
disposizioni dei decreti delegati, ma, nel contempo, ha introdotto
anche il principio della sanatoria di situazioni, ritenute, a torto o a
ragione, irregolari, applicandolo fino al punto di derogare largamente
al sistema delle assunzioni mediante pubblico concorso e alla
disciplina degli incarichi per varie categorie di personale.
In questa situazione l'avere prorogato a data fissa incarichi
regolarmente conferiti ai sensi del quarto comma dell'art.3, non
significa conferire nuovi incarichi irregolari, ma soltanto estendere
ad una riconosciuta e limitata categoria di personale la possibilità
di usufruire del principio di sanatoria che informa la legge n. 148 del
1975. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna, a sensi
dell'art. 28 dello Statuto speciale per detta Regione, la legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 agosto
1975, recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al
personale ospedaliero non medico", per violazione dell'art. 17 lett.
c), del detto Statuto.
2. - Si deduce nel ricorso che la Regione, nell'esercizio della
potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità
pubblica, non avrebbe osservato i limiti dei principi ed interessi
generali a cui si informa la legislazione dello Stato, senza mirare,
per altro, al soddisfacimento delle condizioni particolari e delle
esigenze proprie di essa Regione, ed in particolare ed in sostanza,
avrebbe violato il principio di legislazione statale desumibile
dall'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, secondo
il quale, fermo che la assunzione del personale ospedaliero debba
essere effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante
organiche, mediante pubblici concorsi, le amministrazioni ospedaliere,
in relazione alle esigenze di servizio, possono, in attesa
dell'espletamento di tali concorsi, ricoprire i posti resisi vacanti
per incarichi semestrali non rinnovabili.
Ed infatti con la legge de qua "sono prorogati fino al 31 dicembre
1975 gli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non
medico in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 aprile
1975, n. 148".
3. - La questione come sopra sollevata in via principale non è
fondata perché la Regione, con la legge impugnata, non ha violato il
detto principio.
Ed infatti:
a) va anzitutto precisato che la Regione ha emanato la legge de qua
nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all'art.
17, lett. c).
Una normativa che si riferisca allo stato giuridico del personale
ospedaliero, infatti, attiene all'assistenza sanitaria.
b) D'altra parte non va trascurato che, intervenuta la legge
ospedaliera (legge 12 febbraio 1968, n. 132), le Regioni a statuto
speciale (non aventi in materia sanitaria potestà legislativa
primaria), come la Regione siciliana, erano tenute, a sensi dell'art.
67 di detta legge, ad adeguare la propria legislazione nella materia
predetta ai principi da essa stabiliti; che, per quanto concerne lo
stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, in forza della
delega di cui all'art. 40, comma primo, lett. c), della citata legge n.
132 del 1968, è intervenuto il d.P.R. n. 130 del 1969 da cui, secondo
l'assunto del ricorrente, sarebbe desumibile il detto principio di
legislazione statale non derogabile.
c) Il principio invocato in ricorso è rinvenibile nel d.P.R. n.
130 del 1969.
Non giova dire - come sostiene la Regione - che nella legge di
delega n. 132 del 1968 non si parla di incarichi temporanei e che
invece vi è l'art. 59 che si riferisce a tutto il personale, da cui
sarebbe desumibile un principio opposto e cioè quello della
continuazione del personale nelle prestazioni di servizio o del
mantenimento del posto di lavoro.
E ciò perché entrambi i principi ricorrono ed il secondo, quello
invocato dalla Regione, non è in contrasto o incompatibile con il
primo.
d) Senonché nel ricorso non risultano esattamente individuati il
contenuto e la portata di quel principio.
L'art. 3, comma quarto, del d.P.R. n. 130 del 1969 va interpretato
in relazione agli artt. 40 e 42, ultimo comma, della legge di delega e
unitamente alle norme di cui alla legge n. 148 del 1975, e sul piano
della sua effettività, e nella valutazione che ne ha fatto l'Assemblea
regionale siciliana non possono non avere avuto peso le iniziative a
quel tempo in corso davanti al Parlamento.
Da ciò discende che il termine di sei mesi non appare perentorio,
ma ordinatorio o acceleratorio, essendo la sua fissazione chiaramente
imposta per far sì che l'assunzione in ruolo del personale nei posti
resisi vacanti avesse luogo entro tempi brevi e nel modo più
sollecito; avendo la legge n. 148 del 1975, a distanza di parecchi anni
dalla legge ospedaliera e dai decreti delegati, preso atto della
situazione di fatto ancora esistente, sia pure per ragioni obiettive,
nell'importante settore del personale sanitario, e dettato nel contempo
norme transitorie per la sistemazione in ruolo del personale
ospedaliero; ed esistendo, alla data dell'approvazione della legge
regionale impugnata, presso i due rami del Parlamento iniziative
legislative dirette ad una sanatoria anche nel settore del personale
non medico.
Il principio de quo deve intendersi quindi nel senso sostenuto in
via subordinata dalla Regione, che gli incarichi non debbono essere
necessariamente ed esclusivamente semestrali, ma debbono essere
temporanei, ed altresì nel senso che la loro durata debba essere
predeterminata ed a breve scadenza.
e) Non ricorre, di conseguenza, la lamentata violazione del
principio, perché con la legge impugnata la Regione si è limitata a
prorogare fino al 31 dicembre 1975 (termine finale, direttamente
determinato) la durata degli incarichi temporanei conferiti al
personale in servizio alla data del 20 maggio 1975.
In sostanza (ed è questo il punto su cui s'incentra la denuncia)
vi è stata solo una semplice breve proroga di quegli incarichi, il cui
periodo di durata era in corso alla ripetuta data del 20 maggio 1975.
Il carattere temporaneo degli incarichi così non risulta violato.
D'altra parte non va trascurato che la Regione siciliana, prima e
dopo il 31 dicembre 1975, non ha ritenuto più di dover legiferare in
materia, riconoscendo in tal modo che in relazione a quel principio il
suo intervento avrebbe potuto essere (siccome è stato) solo episodico
e limitato. E gli enti ospedalieri, pertanto, non si sono potuti non
adeguare alla legislazione statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge recente "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al
personale ospedaliero non medico" approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 7 agosto 1975, sollevata, in riferimento all'art. 17,
lett. c), dello Statuto speciale della Regione siciliana con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte