Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 420legge 533/1973
  • art. 1legge 533/1973

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma

primo, ultima parte, e comma quinto, del codice di procedura civile,

come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533,

promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1976 dal pretore di Busto

Arsizio nel procedimento civile vertente tra Gussoni Alfio e la ditta

Maglificio Luisa, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15

dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Rilevato che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17 agosto

1976, ha proposto, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, cod. proc. civ., come

modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle

controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatorie), in quanto nel sistema del

nuovo processo del lavoro non è prevista, in forma specifica, la

possibilità per l'attore di esporre le difese, dedurre eccezioni,

chiedere mezzi di prova, che si rendano necessari a seguito della

proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13 e che non sono

prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la

Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma

quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto

1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e

delle controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie), proposta dal pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17

agosto 1976, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte