Sentenza n. 36/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/01/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima
parte e n. 4 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa l'11 luglio 1989 dalla Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Marino Carmelo contro S.p.a. Immobiliare S. Giuseppe,
iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c. avverso sentenza della Cassazione che aveva dichiarato
inammissibile, per tardività, un ricorso ex art. 360 nn. 3, 5
c.p.c., unicamente in ragione (secondo la doglianza) di un errore di
fatto nella percezione della data di notificazione del ricorso
medesimo, la Corte adita - ritenuto che l'errore denunciato
effettivamente sussisteva ed era alla base della decisione revocanda,
ma che, ai fini dell'ammissibilità della attivata impugnazione,
ostava la norma dell'art. 395 c.p.c., pur nel testo risultante dalla
sentenza della Corte Cost. n. 17/1989 (che aveva bensì esteso la
revocazione anche alle pronunzie del giudice di legittimità, ma con
espressa limitazione alla sola diversa ipotesi di decisioni adottate
su ricorsi proposti "per nullità della sentenza o del procedimento"
ex art. 360 n. 4 c.p.c.) - ha considerato, di conseguenza, rilevante,
onde ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1990, questione di
legittimità, in riferimento agli art. 3, 24, co. 1° e 2° Cost., del
predetto art. 395 "nella parte in cui non prevede la revocazione
delle sentenze della Cassazione affette da errore di fatto, rese
anche, su ricorsi non basati sull'art. 395 n. 4 c.p.c.".
2. - L'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità
dell'impugnativa:
sia "in quanto portata su un dispositivo di sentenza della Corte
Costituzionale";
sia perché sembrerebbe "arduo ritenere che sul punto (della
data di notifica del ricorso) non si sia avuto un giudizio" della
Cassazione.
In subordine, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza. Considerato in diritto
1. - Dal dispositivo dell'ordinanza di rinvio, letto in
correlazione alla rispettiva motivazione, ed anche in ragione della
sua rilevanza nel processo a quo, risulta sottoposto all'esame di
questa Corte il quesito se sia ammissibile la revocazione per errore
di fatto (ricavabile dagli atti o documenti di causa), ai sensi
dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con riguardo a sentenze della Corte di
cassazione quando - quale che sia il motivo del ricorso proposto a
quel giudice - un siffatto errore si appalesi (come, appunto, nella
specie) compiuto nella lettura di atti di tale giudizio.
2. - Sono prive di consistenza entrambe le eccezioni di
inammissibilità formulate dall'Avvocatura:
a) in quanto l'impugnativa concerne all'evidenza non già (come
eccepito) il dispositivo della precedente sentenza n. 17/89, sibbene
il testo dell'art. 395 c.p.c. quale risultante da quella statuizione.
Ed è, per di più, teleologicamente orientata ad una reductio ad
legitimitatem in sintonia con il contenuto di quella stessa
pronuncia;
b) in quanto l'effettiva configurazione dell'errore, da cui si
assume affetta la sentenza revocanda, come errore di fatto e non di
valutazione, ha formato oggetto del giudizio sulla rilevanza,
compiuto dall'autorità rimettente, sorretto da congrua motivazione.
3. - La questione è fondata.
Nel motivare la già richiamata declaratoria di parziale
illegittimità dell'art. 395 c.p.c. (sent. n. 17/89), la Corte ha,
invero, considerato che "il diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento, garantito dall'art. 24 comma 2 Cost., sarebbe
gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto
nell'art. 395 n. 4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere
stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di
nomofilachia".
Ed ha aggiunto che "le peculiarità del magistero della Cassazione
non svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé
permea la ripetuta disposizione del codice di rito, perché
l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è
diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito
allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto
al suo esame".
Tali considerazioni inducono ad accogliere anche l'odierna
impugnativa.
Perché quanto detto per l'errore di fatto - per l'errore, cioè,
meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo
coinvolga l'attività valutativa - in cui la Corte di cassazione
incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della
decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso
procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi
dell'art. 395 c.p.c., non può non valere anche (anzi, a fortiori)
per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di
atti interni al suo stesso giudizio.
Del resto, non è senza significato che pienamente in linea con le
svolte considerazioni si presenti la nuova disciplina relativa alla
revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - auspicata
dalla precedente sentenza n. 17/89 - quale introdotta dall'art. 67
della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il
processo civile), e destinata ad entrare in vigore (in parte qua) il
1° gennaio 1992.
4. - Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la
revocazione di sentenze della cassazione (anche) per errore di fatto
compiuto nella lettura di atti propri del giudizio di legittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4,
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la
revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto
nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte