Sentenza n. 36/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 216/1991
- art. 6legge 216/1991
applicata al caso
- art. 1legge 216/1991
- art. 3legge 216/1991
usata come parametro
- art. 119Costituzione
- art. 5legge 386/1989
citata
- art. 8legge 216/1991
- art. 9legge 216/1991
- art. 16legge 216/1991
- art. 78legge 216/1991
- art. 79legge 216/1991
- art. 80legge 216/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6
della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei
minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose),
promossi con i ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento
notificati il 16 e 21 agosto 1991, depositati in cancelleria il 23 e
28 agosto successivi ed iscritti rispettivamente ai nn. 31 e 32 del
registro ricorsi 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
di Bolzano e Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento e
l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 14 agosto 1991 (Ric. n. 31
del 1991), la Provincia autonoma di Bolzano impugna gli artt. 1,
primo comma; 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma;
3 e 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore
dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività
criminose), per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 4, 25, 26,
27 e 29; 9, primo comma, n. 2; 16, primo comma; 54, primo comma, n.
4; 68; 78; 79 e 80 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di
attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1' novembre 1973, n.
687; 1' novembre 1973, n. 689; 1° novembre 1973, n. 691; 28 marzo
1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10
febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonché dell'art. 5
della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'art. 119 della
Costituzione.
Le questioni sollevate investono i profili seguenti:
a) l'art. 1, primo comma, della legge n. 216, prevedendo che la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, assuma il sostegno di iniziative volte a tutelare e favorire
la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione dei
minori al fine di fronteggiare il rischio del loro coinvolgimento in
attività criminose, violerebbe, oltre all'art. 119 della
Costituzione, le norme dello Statuto speciale e della relativa
disciplina attuativa che attribuiscono alla Provincia di Bolzano
competenza legislativa ed amministrativa esclusiva in tema di
assistenza e beneficenza pubblica, scuola materna, assistenza
scolastica, addestramento e formazione professionale, nonché
competenza concorrente in tema di istruzione elementare e secondaria.
Le iniziative ammesse a finanziamento riguardano l'attività di
comunità di accoglienza dei minori; l'attuazione di interventi a
sostegno delle famiglie; l'attività di centri di incontro e di
iniziativa sociale; l'attuazione di interventi nell'ambito delle
strutture scolastiche. La Provincia ricorda che, nei settori in
questione, sono state emanate specifiche norme di attuazione e varie
leggi provinciali dirette ad assicurare ampi e completi interventi
educativi ed assistenziali a favore dei minori, in particolare di
quelli soggetti al rischio di essere coinvolti in attività
criminose. La disposizione impugnata, non avendo fatte salve le
attribuzioni spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, si sarebbe
sovrapposta e contrapposta a specifiche competenze alla stessa
spettanti;
b) l'art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo
comma, e l'art. 3 della legge impugnata prevedono l'erogazione di
contributi a favore degli enti locali nonché di enti e associazioni
di volontariato che operino senza scopo di lucro nelle attività e
per le finalità indicate nell'art. 1 della legge medesima. I compiti
di stabilire i criteri e i requisiti per la ripartizione dei
contributi e di formulare al Ministro dell'interno la proposta
relativa alla loro concessione sono attribuiti ad una commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta
dal Ministro per gli affari sociali e composta da rappresentanti dei
ministeri interessati, da esperti e da rappresentanti delle Regioni e
dei Comuni. Quanto ai rappresentanti delle Regioni, si prevede che
essi siano designati in numero di tre dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano. Si prevede altresì, ai fini dell'erogazione dei
contributi, l'onere per i soggetti destinatari di trasmettere alla
suddetta commissione i propri bilanci, con una relazione
sull'attività svolta e che la presentazione delle domande debba
avvenire a cura del Comune per tramite della Prefettura. Per
l'erogazione dei contributi l'art. 3 istituisce un apposito fondo per
il triennio 1991-93. Il finanziamento viene erogato dal Ministro
dell'interno, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla proposta
della Commissione.
Tali disposizioni sono impugnate sotto vari profili.
Innanzitutto - ad avviso della ricorrente - esse sarebbero lesive
della competenza provinciale esclusiva, prevista dagli artt. 8, primo
comma, n. 25, e 16, primo comma, dello Statuto speciale, in tema di
amministrazione ed erogazione dei contributi per l'assistenza e
beneficenza pubblica.
In secondo luogo, le stesse disposizioni violerebbero gli artt.
78, 79 e 80 dello Statuto speciale, come integrati dalla legge 30
novembre 1989, n. 386, poiché la Provincia ricorrente, alla quale è
devoluta una larga parte del gettito locale dei tributi statali,
dovrebbe poter "disporre liberamente dell'impiego di tali mezzi" nei
settori di propria competenza esclusiva senza che lo Stato possa
direttamente determinare le fonti, la destinazione e le modalità dei
flussi finanziari.
Infine, le stesse disposizioni incorrerebbero in una violazione
dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, dove si prevede la
partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
ripartizione di eventuali fondi speciali dello Stato, partecipazione
che la legge impugnata, di contro, non contempla;
c) l'art. 6 della stessa legge n. 216, prevedendo che le Province autonome di Trento e Bolzano possano concedere in uso gratuito
agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni
beni immobili di loro proprietà al fine di destinarli ad interventi
a favore dei minori, sarebbe in contrasto con l'art. 68 dello Statuto
speciale e con le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n.
115 del 1973, con i quali si è provveduto a trasferire alla
Provincia ricorrente, in corrispondenza delle materie ad essa
attribuite, i beni immobili statali, nonché con l'art. 54, primo
comma, n. 4, dello Statuto speciale, che ha conferito alla Giunta il
compito di amministrare il patrimonio provinciale. L'illegittimità
discenderebbe anche dal fatto che la norma impugnata prescrive, per i
beni in questione, l'uso gratuito con il rispetto di determinate
modalità.
2. - Con ricorso notificato in data 21 agosto 1991 (Ric. n. 32 del
1991), anche la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt.
1, 2, 3 e 6 della legge n. 216 del 1991, per violazione degli artt.
8, 9 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in
relazione al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, al d.P.R. 1' novembre
1973, n. 687 e al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
Con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso
proposto dalla Provincia di Bolzano, la ricorrente sostiene che le
norme impugnate lederebbero la propria competenza primaria in materia
di assistenza e beneficenza pubblica, di assistenza scolastica, di
attività artistiche, culturali ed educative locali, nonché la
competenza secondaria in materia di istruzione elementare e
secondaria. Tali norme non riserverebbero, infatti, alle Province
autonome alcun potere in riferimento alla concessione dei contributi,
alla determinazione dei criteri e dei requisiti necessari e neppure
all'inoltro delle domande da parte dei beneficiari, dal momento che
questi compiti sono attribuiti al Dipartimento per gli affari sociali
(art. 1), al Ministro dell'interno (art. 2, sesto comma, e art. 3,
secondo comma) ed alla apposita commissione istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2, quinto comma), dove la
rappresentanza delle Province autonome non risulta garantita e resta,
comunque, minoritaria.
La Provincia di Trento ricorda, inoltre, di aver approvato le
leggi 31 ottobre 1983, n. 35, e 12 luglio 1991, n. 14, che hanno
disciplinato la stessa materia regolata dalla legge n. 216 del 1991.
Infine, la Provincia ricorrente ribadisce le censure relative alla
violazione delle disposizioni statutarie in tema di autonomia
finanziaria, anche in relazione all'art. 5 della legge n. 386 del
1989, ed alla lesione delle competenze relative alla amministrazione
dei beni di sua proprietà, da ritenersi implicite nelle restanti
attribuzioni provinciali.
3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, deducendo la inammissibilità e l'infondatezza
delle questioni sollevate.
Con memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura
premette alla illustrazione delle proprie difese alcune notizie relative ai problemi posti dalla delinquenza minorile su tutto il
territorio nazionale e richiama vari atti del Consiglio superiore
della Magistratura, della Commissione parlamentare antimafia e di
altri organi parlamentari, dove viene sottolineata la gravità del
fenomeno e l'urgenza di intervenire con misure adeguate a favore
delle famiglie ed a sostegno delle azioni di contrasto svolte dagli
enti pubblici e dal volontariato.
In relazione a questo quadro, la legge n. 216 del 1991 dovrebbe
ritenersi attinente - ad avviso dell'Avvocatura - a materia di
competenza statale, in quanto diretta a "fronteggiare il rischio di
coinvolgimento dei minori in attività criminose", cioè a perseguire
un fine preminente di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
La difesa dello Stato riconosce, peraltro, che gli interventi
previsti dalla legge si riflettono anche su materie di competenza
regionale (quali l'assistenza pubblica e l'istruzione), ma il fine
primario della legge giustificherebbe pur sempre l'iniziativa
statale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte
costituzionale, che, in varie occasioni, ha ammesso interventi
statali aggiuntivi a quelli posti in essere dalle Regioni e dagli
enti locali competenti, quando occorra affrontare emergenze di
notevole rilevanza sociale o sia necessario intervenire su questioni
incidenti sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico, a tutela
di interessi propri dell'intera collettività nazionale.
In riferimento alla censura relativa alla violazione del principio
dell'autonomia finanziaria, l'Avvocatura ritiene che la legittimità
del sistema centralizzato di finanziamento previsto dalla legge n.
216 possa essere giustificato in quanto attinente a interventi di
competenza statale. Infine, per quanto concerne l'art. 6 della stessa
legge, l'Avvocatura osserva che tale disposizione esprime una norma
meramente autorizzatoria e pertanto non lesiva della competenza delle
ricorrenti relativa all'utilizzo del loro patrimonio immobiliare.
4. - In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano
ha presentato memoria per ribadire gli argomenti sviluppati nel
ricorso.
Secondo la ricorrente, gli interventi previsti nell'art. 1 della
legge impugnata sarebbero tutti di natura tipicamente assistenziale e
solo indirettamente potrebbero rilevare ai fini della prevenzione
della criminalità minorile. Tale conclusione sarebbe confermata
dalla attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (e non
al Ministero di grazia e giustizia) dei compiti di attuazione della
legge e dalle rilevanti differenze tra gli interventi di prevenzione
criminale riguardanti i minori (disciplinati dal R.D.L. 20 luglio
1934, n. 1404) e quelli di tipo assistenziale di cui alla legge
impugnata.
Ad avviso della Provincia le norme impugnate non presenterebbero
caratteri di straordinarietà ed urgenza né prevederebbero
interventi temporanei per far fronte a situazioni di emergenza, ma
configurerebbero una stabile sovrapposizione degli interventi statali
a competenze esclusive provinciali.
Nella memoria si ribadiscono, infine, le censure relative
all'assenza di poteri decisionali delle Province autonome nella
ripartizione dei finanziamenti ed alla conseguente violazione della
loro autonomia finanziaria, anche con riferimento all'art. 5 della
legge n. 386 del 1989.
5. - Anche la Provincia autonoma di Trento, con memoria presentata
in prossimità dell'udienza, ha ribadito la richiesta di accoglimento
del ricorso, con argomentazioni analoghe a quelle contenute nella
memoria della Provincia di Bolzano. Considerato in diritto
1. - I due ricorsi investono, sotto profili in gran parte
coincidenti, le medesime disposizioni della legge n. 216 del 1991. I
giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - La legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi a favore
dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività
criminose), in considerazione "della situazione eccezionale
determinatasi nel Paese" a seguito dell'aggravarsi del fenomeno della
delinquenza minorile, si pone come obiettivo fondamentale il sostegno
finanziario a iniziative dirette a "tutelare e favorire la crescita,
la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età
minore", al fine di prevenire "il rischio di coinvolgimento dei
minori in attività criminose" (art. 1).
A tale scopo la legge prevede l'erogazione di contributi agli enti
locali e loro consorzi nonché ad enti, organizzazioni di
volontariato e cooperative di solidarietà sociale che operino senza
scopo di lucro, al fine di sostenere le attività di comunità di
accoglienza per minori e di centri sociali nei quartieri a rischio,
nonché l'attuazione di interventi a favore delle famiglie e di
assistenza scolastica (artt. 1 e 2).
Per l'erogazione dei contributi viene istituito, per il triennio
1991-93, un apposito fondo aggiuntivo rispetto ai fondi di cui
all'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito con
la legge 28 febbraio 1990, n. 38), concernente il concorso dello
Stato al finanziamento ordinario per l'anno 1990 dei bilanci delle
amministrazioni locali (art. 3).
I criteri per la ripartizione dei contributi sono determinati da
una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, presieduta dal Ministro per gli affari sociali e composta
di rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di
esperti e di rappresentanti delle amministrazioni locali. I
rappresentanti delle Province autonome e delle Regioni (tre su
quattordici componenti il plenum dell'organo) vengono designati dalla
Conferenza Stato-Regioni (art. 2, quinto comma). I contributi sono
erogati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della
stessa commissione (art. 2, quinto e sesto comma, e art. 3, secondo
comma).
La legge prevede anche che le Regioni, le Province autonome e gli
enti locali possano, con apposita convenzione, concedere in uso
gratuito ai destinatari dei contributi beni immobili di loro
proprietà, con vincolo di destinazione alle attività contemplate
dalla stessa legge (art. 6).
3. - Le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1 e 3 della
legge n. 216 del 1991 non sono fondate.
In proposito giova rilevare che la legge impugnata ha tratto la
sua motivazione preminente - così come risulta dai lavori
preparatori e dagli stessi enunciati dell'art. 1 - dall'allarme
sociale suscitato dal recente aggravamento di talune forme di
criminalità minorile, cioè da una situazione di emergenza che,
specialmente nelle maggiori aree urbane ha finito per assumere
caratteri di eccezionale gravità. Tale situazione ha imposto
l'adozione di particolari misure di politica criminale e di politica
sociale nel cui ambito anche la legge in esame va collocata.
Ora, se è vero - come riconosce la stessa difesa statale - che le
iniziative, contemplate dall'art. 1 della legge n. 216, ammesse a
finanziamento incidono largamente su materie di competenza
provinciale (quali l'assistenza pubblica e l'assistenza scolastica)
è anche vero che, in presenza della particolare situazione cui si è
accennato, l'intervento dello Stato ha potuto trovare adeguata
giustificazione proprio nei caratteri dell'emergenza sociale che si
è inteso affrontare, stante la gravità del fenomeno e la sua
stretta connessione con problemi di difesa della sicurezza e
dell'ordine pubblico.
Questa Corte, a tal proposito, in più occasioni ha già avuto
modo di escludere l'illegittimità di interventi statali attinenti a
materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome, quando
detti interventi "presentino il carattere della straordinarietà ed i
relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti
ordinari" (v. sentt. nn. 180, 37 e 32 del 1991; 345 del 1990; 459,
399 e 324 del 1989; 217 del 1988): condizioni che, nella specie,
appaiono rispettate sia in relazione alla natura aggiuntiva e non
sostitutiva del fondo istituito con l'art. 3 della legge n. 216, che
al carattere temporalmente limitato al triennio 1991-93 degli
interventi dalla stessa legge previsti.
Il che induce a escludere la fondatezza delle questioni sollevate
nei confronti sia dei criteri generali della nuova disciplina
formulati nell'art. 1 che dall'istituzione del fondo triennale di cui
all'art. 3.
4. - Le questioni relative all'art. 2 della legge impugnata sono
solo in parte fondate.
In primo luogo va esclusa la fondatezza delle censure formulate
nei confronti dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7, della legge.
Tali norme individuano i potenziali destinatari dei contributi,
stabiliscono le condizioni per accedere agli stessi, istituiscono la
commissione cui spetta il compito di formulare i criteri per la
ripartizione e la proposta per la concessione.
Si tratta di disciplina naturalmente collegata alla natura statale
del fondo ed al carattere aggiuntivo e straordinario degli interventi
allo stesso connessi: l'infondatezza delle questioni sollevate nei
confronti delle norme in esame discende, pertanto, quale corollario
di quanto già rilevato con riferimento alle finalità generali della
legge poste dall'art. 1.
Del pari infondata si prospetta la censura sollevata nei confronti
delle stesse norme con riferimento all'art. 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, dove si prevede la partecipazione delle Province
autonome alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in tutto il territorio nazionale.
L'art. 5 della legge in questione non può, infatti, trovare
applicazione nel caso in esame, dal momento che il fondo istituito
dall'art. 3, primo comma, della legge n. 216 non presenta i connotati
propri dei fondi speciali contemplati dall'art. 5 della legge n. 386,
che attengono a prestazioni ordinarie, suscettibili di essere
uniformate, nei loro livelli minimi, su tutto il territorio nazionale
e non ad interventi aggiuntivi ispirati - come quelli in esame -
all'esigenza di contrastare con forme differenziate, anche in
relazione alla diversa gravità del fenomeno nelle varie aree del
paese, una particolare emergenza sociale.
Un'incidenza nella sfera di autonomia provinciale viene, invece, a
emergere dal fatto della esclusione delle due Province dal
procedimento di concessione dei contributi relativi ad iniziative
assistenziali attivate o da attivare nell'ambito del territorio
provinciale. Tale esclusione non può ritenersi attenuata dalla
eventualità che nella commissione di cui all'art. 2, quinto comma,
possano risultare presenti anche membri designati dalle Province, dal
momento che tale presenza non trova nella legge una garanzia
specifica e si prospetta comunque del tutto incerta, tanto più se
riferita ad ambedue le Province. La mancata partecipazione delle
Province autonome al procedimento non appare né ragionevole né
giustificata anche alla luce della disposizione espressa nel secondo
comma dell'art. 2, dove si prevede la formulazione di un parere
obbligatorio dell'ente locale competente per territorio in ordine
alla effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi da parte
dei destinatari degli interventi.
La disciplina in esame si presenta, pertanto, in contrasto con il
principio di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome più volte affermato da questa Corte, dal momento che non
può dubitarsi del fatto che, nella fattispecie in esame, ricorrano
"interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e tutti di
rilievo costituzionale" (v. sent. n. 286 del 1985), riassumibili, per
lo Stato, nell'intento prioritario di contrastare l'emergenza sociale
rappresentata dall'aggravarsi del fenomeno della delinquenza
minorile, e, per le Province ricorrenti, nell'esigenza di partecipare
alla definizione di interventi da attuarsi in materie di propria
competenza. Alla composizione di tali interessi provvede - come
questa Corte ha sottolineato (sentt. n. 351 del 1991, n. 125 del
1990, n. 337 del 1989, n. 747 del 1988) - l'istituto dell'intesa,
mediante il quale risulta possibile attuare una forma di
coordinamento paritario tra i soggetti portatori di interessi
eterogenei e disciplinare le garanzie procedurali ispirate al
principio della leale collaborazione.
Da quanto precede discende l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, sesto comma, della legge impugnata, nella parte in cui
affida al solo Ministro dell'interno il potere di disporre i
finanziamenti consentiti dalla stessa legge, senza prevedere la
necessità di una preventiva intesa con le Province ricorrenti, ove
si tratti di sostegno a interventi realizzati o da realizzare
nell'ambito dei rispettivi territori provinciali.
5. - L'ultima censura prospettata nei due ricorsi riguarda l'art.
6 della legge n. 216, dove si prevede che le Province ricorrenti -
oltre allo Stato, alle Regioni e agli enti locali - possano concedere
in uso gratuito ai destinatari dei contributi beni immobili di loro
proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui
all'art. 1. Il medesimo art. 6, al secondo comma, stabilisce che
l'uso del bene concesso sia regolato da apposita convenzione volta a
disciplinare la durata del rapporto, le modalità di controllo sulla
utilizzazione, le cause di risoluzione della concessione nonché le
modalità per apportare modificazioni o addizioni ai beni concessi.
Ad avviso delle ricorrenti le norme in questione risulterebbero
invasive dei poteri statutariamente concessi alle Province autonome
in ordine alla gestione dei propri beni demaniali e patrimoniali.
Anche tale questione si presenta fondata.
La disposizione espressa nel primo comma dell'art. 6, ove riferita
alle ricorrenti, appare, infatti, superflua e invasiva, dal momento
che le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 68
dello Statuto, dispongono pienamente dei beni immobili di natura
demaniale e patrimoniale ad esse assegnati e tale disponibilità non
può non comportare anche la possibilità di concedere i beni in
questione in uso gratuito per il perseguimento di finalità di
interesse provinciale. A sua volta, la disposizione contenuta nel
secondo comma dell'art. 6, prescrivendo, in connessione con il primo
comma, particolari modalità per l'utilizzazione dei beni concessi,
si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione
del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4,
dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale.
Ambedue le disposizioni in esame risultano, pertanto, viziate
d'incostituzionalità nella parte in cui, riferendosi alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, introducono, per la gestione dei
beni immobili alle stesse spettanti, limiti e condizioni non previsti
in sede statutaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto
comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore
dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività
criminose), nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra
lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al
decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al
medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei
rispettivi territori provinciali;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la
disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1; 2, primo, secondo, terzo, quarto,
quinto e settimo comma, e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216,
sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello
Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di
attuazione, nonché all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386,
e all'art. 119 della Costituzione, dalle Province autonome di Trento
e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte