Sentenza n. 36/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione:
del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante "mutamento
della denominazione del Ministero delle corporazioni";
del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante
"riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del
commercio";
della legge 26 settembre 1966, n. 792, recante "mutamento della
denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli
Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e
agricoltura", iscritto al n. 54 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli
regionali del Veneto e della Basilicata.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai Consigli regionali
delle regioni Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche,
Basilicata, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, concernente
l'abrogazione del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 (mutamento
della denominazione del Ministero delle corporazioni), del decreto
luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223 (riordinamento dei servizi
del Ministero dell'industria e del commercio) e della legge 26
settembre 1966, n. 792 (mutamento della denominazione del Ministero
dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle
Camere di commercio, industria e agricoltura).
2. - Con ordinanza in data 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale
per il referendum, verificata la regolarità della richiesta
abrogativa, l'ha dichiarata legittima.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13
gennaio 1993 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare
comunicazione.
4. - In data 8 gennaio 1993 è stata depositata una memoria da
parte del difensore dei Consigli regionali del Veneto e della
Basilicata.
5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993, è stato
udito, per i Consigli regionali promotori del referendum, l'avvocato
Mario Bertolissi. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum popolare investe tre testi
normativi:
il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante "mutamento della
denominazione del Ministero delle corporazioni";
il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante
"Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del
commercio";
la legge 26 settembre 1966, n. 792, recante "mutamento della
denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli
Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e
agricoltura".
Il primo ed il terzo testo riguardano esclusivamente la
denominazione, il secondo, invece, attiene agli aspetti organizzativi
ed alle articolazioni dell'apparato ministeriale.
2. - Il regio decreto 2 luglio 1926, n. 1131, raccoglieva una
parte dell'organizzazione del Ministero dell'economia nazionale,
istituito con il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1439, e il regio
decreto 27 settembre 1929, n. 1663, ripartiva i servizi, già di
competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle corporazioni.
In particolare, l'articolo 3 del regio decreto n. 1131 stabiliva che
tutti gli organi consultivi, deliberanti ed esecutivi del Ministero
dell'economia nazionale passassero alle dipendenze del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle corporazioni,
a seconda che avessero per oggetto la materia deferita alla
competenza dell'uno o dell'altro ministero, che era indicata dagli
articoli precedenti del medesimo regio decreto.
Un primo mutamento nella denominazione del ministero si ha,
dunque, nell'agosto 1943, quando il Ministero delle corporazioni
viene chiamato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
(che successivamente, con il decreto luogotenenziale del 21 giugno
1945, n. 377, sarà ripartito in due Ministeri: il Ministero
dell'industria e commercio e il Ministero del lavoro e previdenza
sociale).
Pochi anni dopo, nel febbraio del 1946, con il citato decreto
luogotenenziale n. 223 si provvederà alla riorganizzazione
dell'intera struttura preposta al governo dell'industria e commercio
attraverso la creazione di quattro direzioni generali (del personale
e degli affari generali, dell'industria e delle miniere,
dell'artigianato e delle piccole industrie, del commercio interno e
dei consumi industriali), di un ispettorato (quello delle
assicurazioni private) e di due uffici centrali (studi e ricerche,
legislativo).
Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, la denominazione del
Ministero veniva ulteriormente mutata in quella, attualmente in
vigore, di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e, contestualmente, veniva cambiata anche la denominazione dei
relativi uffici provinciali nonché quella delle Camere di commercio,
industria e agricoltura, chiamati rispettivamente Uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. - In realtà, il processo di trasformazione del Ministero
dell'industria è stato più complesso di quello ricavabile
dall'analisi congiunta dei tre testi normativi indicati nel quesito
referendario: oggi la sua struttura organizzativa è assai diversa da
quella rappresentata dal decreto luogotenenziale n. 223 del 1946.
Non solo la direzione generale del personale e degli affari
generali è stata ridefinita (dalla legge 7 giugno 1951, n. 434) come
direzione generale degli affari generali; non solo la direzione
generale dell'artigianato e delle piccole industrie è stata
soppressa dall'articolo 9, n. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, ma l'ispettorato delle
assicurazioni private è stato trasformato in direzione generale
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (e
successivamente riorganizzato con il decreto del Presidente della
Repubblica 4 marzo 1983, n. 315) ed è stata creata la nuova
direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base
con la legge 15 dicembre 1960, n. 1483. Senza dire che la direzione
generale dell'industria e delle miniere è stata sdoppiata in
conseguenza delle leggi 4 gennaio 1951, n. 2, e 7 giugno 1951, n.
434. Essa, infatti, solo parzialmente vive attraverso le due
direzioni generali nate dalla sua scissione, quella delle miniere
(che non corrisponde più soltanto alle vecchie competenze minerarie
dell'originaria direzione generale) e quella della produzione
industriale che è stata riorganizzata sulla base della previsione
dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Ne consegue che la sola direzione generale del commercio interno e
dei consumi industriali è rimasta pressoché immutata (sebbene sia
stata privata della materia fieristica, in favore delle regioni, dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e,
con essa, l'ufficio studi e ricerche e l'ufficio legislativo.
4. - È evidente, allora, che il complesso organizzatorio che
risponde al nome di Ministero dell'industria, commercio ed
artigianato, e che certamente si articola in una pluralità di organi
e uffici, non essendo più quello raffigurato nel decreto
luogotenenziale n. 223 del 1946, oggetto del quesito referendario,
verrebbe ad essere soltanto parzialmente mutilato da un eventuale
esito referendario positivo, ma non di certo soppresso.
Né ad un siffatto esito si potrebbe pervenire abrogando le due
altre disposizioni che dettano modifiche al nome dell'apparato
ministeriale, in quanto il contenuto precettivo di quelle
disposizioni si risolve esclusivamente nell'imposizione della nuova e
diversa denominazione del dicastero, e non in altro.
L'abrogazione delle vigenti denominazioni contenute nella legge n.
792 del 1966 non eliminerebbe, dunque, l'assetto organizzatorio che
si è formato successivamente all'anno 1946, che è il solo tenuto
presente dai Consigli regionali promotori dell'iniziativa
referendaria.
Ne risulta una evidente mancanza di chiarezza del quesito e
dell'intera operazione referendaria: l'abrogazione delle norme
sottoposte a referendum sarebbe incoerente e contraddittoria con la
permanenza di altre alle prime strettamente connesse (si veda sul
punto la sentenza n. 29 del 1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione:
del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 (Mutamento della
denominazione del Ministero delle corporazioni);
del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223
(riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del
commercio);
della legge 26 settembre 1966, n. 792 (mutamento della
denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli
Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e
agricoltura); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 15
dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte