Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 5 e 6 luglio 1993 dalla Corte di appello di Milano nei

procedimenti penali a carico di Moneta Bernardino ed altro e Di

Maggio Francesco, iscritte ai nn. 615 e 616 del registro ordinanze

1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con due ordinanze di

contenuto analogo, pronunciate l'una il 5 luglio 1993 e l'altra il 6

luglio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa

decorrere il termine per formulare la richiesta di giudizio

abbreviato da parte dell'imputato citato a giudizio immediato dalla

sola notificazione all'imputato stesso, e non anche dalla

notificazione al difensore, qualora quest'ultima sia intervenuta in

un momento successivo;

che il giudice a quo ritiene di riproporre la questione,

nonostante questa Corte l'abbia già dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 588 del 1990, osservando che è

ipotizzabile quale ratio della notificazione della data fissata per

il giudizio immediato al difensore, quella "di assicurare nella

massima misura possibile la difesa dell'imputato, mettendo il suo

difensore in condizione di assumere l'iniziativa sollecitando il

proprio assistito ad adottare eventualmente iniziative tecniche per

lui convenienti";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano

un'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con la ricordata ordinanza n. 588 del 1990, ha

già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione,

osservando che "il decreto del giudice per le indagini preliminari

che dispone il giudizio immediato - decreto contenente anche l'avviso

che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero

l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 456, secondo

comma) - viene notificato, come prescritto dall'art. 456,

all'imputato (oltre che al Pubblico ministero e alla persona offesa)

almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre

il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro

il medesimo termine, sicché, nell'ipotesi in cui all'imputato sia

notificato il decreto prima della notificazione al difensore del

relativo avviso, il primo è posto nelle condizioni di informare il

secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo

ispirato a ragioni di necessità e speditezza, appare tuttavia

adeguato all'esercizio del diritto di difesa" (v. anche ordinanze n.

225 del 1991, n. 355 del 1991);

che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti nuovi o

diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte proprio sotto il

profilo della dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, non potendo, certo, ritenersi tali le censure

incentrate sul ruolo della difesa tecnica relativamente alla

valutazione circa l'opportunità di domandare l'abbreviazione del

rito, censure già oggetto di verifica da parte delle ricordate

ordinanze di manifesta infondatezza;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte