Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e

7, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

12 giugno 2001 dal Tribunale di Napoli, il 29 giugno 2001 dal

Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del

Tronto, il 6 luglio ed il 3 maggio 2001 dal Tribunale di Ascoli

Piceno ed il 9 luglio 2001 dal Tribunale di Bologna rispettivamente

iscritte ai nn. 690, 739, 805, 863 e 871 del registro ordinanze 2001,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39, 41 e

43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Perrone Capano Giuseppe, di Testa

Gianluca, di Curzi Augusto, di Lotito Paolo e di Caiulo Marco nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e

dell'Unione delle Camere Penali Italiane;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Giuseppe Frigo per Perrone Capano Giuseppe,

Vittorio Chiusano per Curzi Augusto, Gaetano Pecorella per Lotto

Paolo, Paolo Trombetti per Caiulo Marco, Fabrizio Corbi per l'Unione

delle Camere Penali Italiane e l'avvocato dello Stato Nicola Bruni

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli (r.o. n. 690 del 2001) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25,

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni

utilizzate per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità

del teste, possano essere acquisite e valutate anche come prova dei

fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne

confermino l'attendibilità;

che a parere del giudice a quo risulterebbero compromessi i

parametri indicati - dai quali si dedurrebbero "le garanzie

costituzionali del giusto processo" - in quanto la normativa

impugnata violerebbe il principio "della non dispersione dei mezzi di

prova" affermato da questa Corte nella sentenza n. 255 del 1992, e

che, pur in un sistema di tipo accusatorio, "deve accompagnare il

principio della oralità e della formazione della prova nel

contraddittorio delle parti nel caso in cui la stessa non sia

compiutamente acquisibile con il metodo orale": principio che il

giudice a quo reputa tuttora valido, "pur nel mutato quadro

costituzionale che ha fatto seguito alla modifica dell'art. 111

Cost.";

che la disposizione impugnata, con le sue attuali

limitazioni, finirebbe, ad avviso del rimettente, "con il privare di

efficacia la legge penale sostanziale, violando il diritto

costituzionale di azione, sminuendo la peculiare funzione del giudice

penale di accertamento della verità e, di fatto, vanificando la

tutela dei diritti inviolabili salvaguardati" dagli evocati parametri

di costituzionalità;

che risulterebbe compromesso, infine, altresì il principio

del libero convincimento del giudice, in quanto gli sarebbe imposto,

"anche nel caso in cui sia motivatamente convinto della veridicità

delle dichiarazioni oggetto delle contestazioni, di prescindere dalle

stesse e di giungere così ad una decisione che contraddice il suo

convincimento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi infondata la questione proposta;

che ha altresì spiegato atto di intervento la parte privata,

deducendo l'irrilevanza della questione e, comunque, la sua

infondatezza. Quanto al primo profilo, l'interveniente deduce che la

limitazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni utilizzate

per le contestazioni, sancita dal comma 2 dell'art. 500 cod. proc.

pen., risulta in realtà specificazione della più generale regola di

esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, il quale

ribadisce che restano in ogni caso "fermi i divieti di lettura e di

allegazione" di tutte le dichiarazioni rese nella fase della

indagine: regola, quest'ultima, a sua volta espressione della

fondamentale disciplina delineata dall'art. 514 cod. proc. pen. in

tema di divieti di lettura e di acquisizione. Da ciò la prospettata

irrilevanza delle questioni in quanto, anche ove la norma impugnata

fosse espunta dall'ordinamento, continuerebbe ad operare la regola di

esclusione probatoria delle dichiarazioni contestative comunque

ricavabile dal combinato disposto degli artt. 514 e 500, comma 1, del

codice di rito;

che nel giudizio ha proposto atto di intervento anche

l'Unione delle Camere Penali Italiane, in persona del presidente pro

tempore, deducendo l'irrilevanza e, comunque, l'infondatezza della

questione proposta;

che, con ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Ascoli

Piceno - sezione distaccata di San Benedetto del Tronto (r.o. n. 739

del 2001) ed il Tribunale di Ascoli Piceno (r.o. n. 805 del 2001)

hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma,

101, 111, quinto comma, 27 e 112 della Costituzione questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc.

pen. nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate

per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste,

possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti in

esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne

confermino l'attendibilità;

che risulterebbe violato, a parere dei giudici rimettenti,

l'art. 3 Cost., reputandosi irragionevole "consentire all'autorità

giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni in corso di

indagini preliminari, introdurre poi tali dichiarazioni nel pieno

contraddittorio dibattimentale e vietarne poi l'utilizzazione in sede

di giudizio", malgrado la norma impugnata preveda "un contraddittorio

anche sulle dichiarazioni precedentemente rese, con possibilità di

esame e controesame del teste sul contenuto delle stesse";

che, sempre a parere dei giudici rimettenti, la limitazione

dei poteri processuali di accertamento, in cui si risolve la regola

di esclusione probatoria sancita dalla norma oggetto di impugnativa,

si tradurrebbe in una lesione della garanzia giurisdizionale dei

diritti (art. 24 Cost.), e segnatamente di quelli inviolabili (art. 2

Cost.), che trovano nel processo penale la forma più intensa di

tutela;

che compromesso sarebbe anche l'art. 101, secondo comma,

della Costituzione per violazione del principio del libero

convincimento del giudice, posto che tale convincimento dovrebbe

potersi fondare anche sulle dichiarazioni lette per le contestazioni,

se ritenute genuine e veritiere, mentre la norma impugnata impone al

giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto

della medesima decisione;

che vulnerato sarebbe anche, di riflesso, l'obbligo di

motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, posto che la

motivazione "in quanto tale, deve essere coerente e priva di vizi

logici e non può sopportare quindi regole che impongano di adottare

invece contraddizioni";

che, infine, la disposizione impugnata si porrebbe in

contrasto anche con gli artt. 27 e 112 Cost., in quanto, in

riferimento alla previsione dettata dal comma 7 dell'art. 500 cod.

proc. pen. "se l'azione penale è indisponibile e obbligatoria, anche

la prova deve essere "indisponibile", nel senso che il potere

dispositivo delle parti in ordine alla prova non può superare il

limite oltre il quale la disponibilità della prova si risolva in

disponibilità dell'azione ed oltre il quale la disponibilità della

prova vada irragionevolmente ad incidere sul necessario accertamento

dei fatti che costituisce fondamento del processo penale e della

eventuale irrogazione della pena";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni

proposte;

che sono altresì intervenute le parti private e l'Unione

delle Camere Penali Italiane (limitatamente alla questione sollevata

con ordinanza r.o. n. 739 del 2001), chiedendo dichiararsi

inammissibile per irrilevanza e, comunque, infondata la questione;

che anche il Tribunale di Bologna (r.o. 871 del 2001) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 500,

comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le

dichiarazioni lette per le contestazioni e valutate ai fini della

credibilità del teste possano essere acquisite e valutate anche come

prova dei fatti in esse affermati;

che compromessi risulterebbero gli artt. 2, 3, 24, primo

comma, e 111 Cost., in quanto la disciplina impugnata realizzerebbe

una "costrizione che ostacola in via di principio ed irragionevole il

processo di accertamento dei fatti storici e limita la libertà del

giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente

apprezzamento", ponendosi in contrasto con i principi già affermati

nella sentenza n. 255 del 1992, reputati ancora validi e non

incompatibili con l'art. 111 della Costituzione, nel testo vigente;

che nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio

dei ministri e la parte privata, chiedendo dichiararsi inammissibile

e, comunque, non fondata la questione;

che, infine, il Tribunale di Ascoli Piceno (r.o. 863 del

2001) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 500, comma 7, cod. proc. pen., "nella parte in cui non

prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano

essere acquisite e valutate quale prova dei fatti";

che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 2

Cost., "in quanto di fatto ostativa al libero esercizio dei diritti

fondamentali", e con l'art. 24 della medesima Carta, giacché

limiterebbe, di fatto, "il diritto di azione, con regole che rendono

estremamente difficile la dimostrazione in giudizio della penale

responsabilità dell'imputato, con conseguenti pronunce assolutorie

... e conseguente frustrazione dei diritti delle vittime dei reati";

che violati sarebbero anche il principio di soggezione del

giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e quello

di legalità (art. 25 Cost.), nonché l'obbligo di motivazione di

tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma, Cost.),

in quanto risulterebbe impossibile, per il giudice, "contemperare

logicamente l'esclusione della credibilità del teste che renda in

dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quanto dichiarato

nelle indagini preliminari, con l'affermazione di una verità

processuale sicuramente parziale", cosicché il giudice finirebbe per

essere "costretto ad emanare una decisione conforme alle

dichiarazioni ritenute false";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la questione ed è altresì

intervenuta la parte privata, la quale ha concluso per

l'inammissibilità o l'infondatezza del quesito di legittimità

costituzionale;

che con allegata ordinanza, letta in udienza, è stato

dichiarato inammissibile l'intervento della Unione delle Camere

Penali Italiane.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno

riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che, pur nella varietà delle sfumature argomentative, dei

parametri evocati e dei profili coinvolti dalle singole questioni, il

nucleo comune delle censure ruota attorno alla pretesa elusione del

principio di non dispersione dei mezzi di prova, individuato da

questa Corte nella sentenza n. 255 del 1992 e reputato dai remittenti

ancora in linea con il vigente quadro costituzionale; alla violazione

del principio di ragionevolezza, della garanzia giurisdizionale dei

diritti e della obbligatorietà ed indisponibilità della azione

penale; alla vanificazione, infine, dell'obbligo di motivazione e del

principio di libero convincimento del giudice, in quanto gli sarebbe

imposto, "... anche nel caso in cui sia motivatamente convinto della

veridicità delle dichiarazioni oggetto di contestazione, di

prescindere dalle stesse e di giungere così ad una decisione che

contraddice il suo convincimento";

che la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per

irrilevanza, sollevata dalle parti private, non può trovare

accoglimento, in quanto le doglianze dei giudici a quibus non mirano

ad una caducatoria integrale della norma impugnata, ma ad una

pronuncia additiva in parte qua, che consenta di utilizzare le

dichiarazioni contestative non soltanto per valutare la credibilità

del teste, ma direttamente come prove dei fatti in esse affermati;

che, a proposito dei rilievi mossi dai giudici rimettenti,

occorre preliminarmente rammentare come l'art. 111 della Costituzione

abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio

del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità

del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al

materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti;

che, alla stregua di siffatta opzione, appare del tutto

coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase

del dibattimento - nella quale assumono valore paradigmatico i

principi della oralità e del contraddittorio - da contaminazioni

probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle

indagini preliminari (vedi sentenza n. 32, in pari data);

che si spiega, dunque, l'esigenza di impedire che l'istituto

delle contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo

tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima

e al di fuori del contraddittorio - si atteggi alla stregua di

meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle

dichiarazioni; esigenza, questa, che la composita disciplina dettata

dall'art. 500 del codice di rito ha soddisfatto con la attuale

formulazione, prevedendo, da un lato, un parametro di valutazione

oggettivamente circoscritto delle dichiarazioni lette per le

contestazioni e, dall'altro, ipotesi di eccezionale utilizzabilità

pleno iure, tutte caratterizzate dall'esigenza di permettere la più

ampia facoltà di prova, senza però compromettere i principi di cui

si è detto;

che il censurato regime di esclusione probatoria -frutto di

una precisa scelta che il legislatore ha compiuto in attuazione dei

principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione - non determina

alcuna lesione dei parametri costituzionali variamente richiamati dai

giudici rimettenti;

che, infatti, la stessa Costituzione, nel nuovo testo

dell'art. 111, prevede espressamente, fra i casi in cui la legge può

stabilire che la prova non abbia luogo in contraddittorio, l'ipotesi

in cui quest'ultimo non possa realizzarsi "per accertata

impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta

illecita", stabilendo una disciplina sulla formazione della prova che

il legislatore è tenuto a rendere effettiva, senza eccedere dai

confini ora costituzionalmente imposti;

che del pari inconferente si rivela il richiamo al libero

convincimento del giudice, così come quello al preteso

affievolimento che la disciplina impugnata determinerebbe sul piano

della tutela giurisdizionale dei diritti e della obbligatorietà

della azione penale, posto che, per un verso, il libero convincimento

del giudice non può che riferirsi alle prove legittimamente formate

ed acquisite; e che, sotto altro profilo, il diritto di azione -

pubblica e privata - e il diritto di difesa non possono ritenersi

lesi dalle prospettate "limitazioni", le quali si configurano come la

naturale e coerente conseguenza di scelte sistematiche, in linea con

i principi costituzionali;

che inconsistenti si rivelano altresì le censure relative

alla violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti

giurisdizionali, variamente dedotte, ma prevalentemente incentrate

sul profilo che la motivazione, per esser tale, "deve essere coerente

e priva di vizi logici e non può sopportare quindi regole che

impongano di adottare, invece, contraddizioni"; è del tutto

evidente, infatti, che i limiti probatori relativi alle dichiarazioni

lette per le contestazioni non incidono affatto sulla coerenza

intrinseca della motivazione che il giudice è chiamato a svolgere -

in positivo o in negativo - sul complesso della deposizione

testimoniale, quale risultante all'esito delle contestazioni, e sullo

scrutinio in punto di credibilità, posto che, ove così non fosse -

ed a portare alle estreme conseguenze il ragionamento dei giudici a

quibus - qualsiasi prova non utilizzabile (perché, ad esempio,

assunta contro i divieti previsti dalla legge) comprometterebbe

l'obbligo di motivazione, per il sol fatto di essere apparsa

"persuasiva" nel foro interno del giudicante;

che, alla stregua degli accennati rilievi, restano assorbiti

gli ulteriori profili di illegittimità prospettati dai giudici

rimettenti - peraltro in termini del tutto generici - in riferimento

agli altri parametri costituzionali;

che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell' art. 500, commi 2 e 7, del codice

di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,

primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111,

quinto e sesto comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di

Napoli, dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Ascoli

Piceno - sezione distaccata di San Benedetto del Tronto e dal

Tribunale di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte