Ordinanza n. 360/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 214Codice penale
- art. 3Processo penale minorile
- art. 10d.lgs. 272/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo
comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
minorenni) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1989 dal
Magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni
dell'Emilia-Romagna nel procedimento di sorveglianza relativo a
Piscopo Tiziana, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza 24 novembre 1989, il Magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
ha sollevato, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., ed in
relazione all'art. 3 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo
comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene che siano stati
emanati in difetto di delega:
a) l'art. 36 d.P.R. n. 448 del 1988 citato, che, limitando
l'applicabilità della misura del riformatorio giudiziario ai più
gravi delitti e disponendo che la stessa debba eseguirsi nelle forme
di cui all'art. 22 d.P.R. n. 448 del 1988 (ovverosia mediante il
collocamento in comunità), avrebbe profondamente modificato la
disciplina sostanziale delle misure di sicurezza previste per i
minorenni;
b) l'art. 22, quarto comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, che
avrebbe operato una sostanziale trasformazione della misura di
sicurezza in esame, facendo venir meno il suo carattere di misura di
sicurezza detentiva, in quanto le comunità ivi contemplate
costituiscono strutture "aperte", ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272; rendendo, peraltro, inapplicabile
l'art. 214 del codice penale, ove è previsto un nuovo inizio della
misura detentiva in caso di sottrazione volontaria all'esecuzione
della stessa;
c) lo stesso art. 22, quarto comma, che prevede il potere del
giudice di disporre la custodia del minore in carcere per un tempo
non superiore ad un mese, in caso d'allontanamento non giustificato
dalla comunità: ad avviso dell'autorità remittente, invero, tale
previsione avrebbe in realtà introdotto una nuova ipotesi di reato,
tipizzando una condotta ai fini dell'applicazione d'una pena
detentiva immediatamente esecutiva ed irrogabile senza alcuna
garanzia giurisdizionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
concluso per la non fondatezza della questione;
Considerato che, contrariamente a quanto asserito dal giudice a
quo, le disposizioni impugnate disciplinano unicamente gli aspetti
esecutivi dell'istituto, senza incidere sulla disciplina sostanziale
dello stesso;
che, peraltro, l'art. 3 della legge di delega n. 81 del 1987
abilitava il governo ad introdurre, nel processo a carico di imputati
minorenni, "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle
particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e
dalle esigenze della sua educazione";
che, nel disciplinare l'esecuzione delle misure di sicurezza, il
legislatore delegato si è limitato ad attuare, su questo punto, la
delega, sia pur compiendo, in tale ambito, delle scelte
discrezionali;
che il giudizio sulle scelte discrezionali del legislatore
delegato, che si sia mantenuto nell'ambito della delega, è rimesso
esclusivamente al Parlamento; mentre, come è stato affermato sin
dalla sentenza n. 3 del 1957, questa Corte è competente a sindacare
le violazioni della legge di delega, in quanto solo queste ultime
concretano vizi di legittimità dei decreti legislativi delegati, in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i
minorenni dell'Emilia-Romagna va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22,
quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni)
sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni
dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte