Sentenza n. 360/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma
secondo, 4, comma primo, 6, 16, 22, commi primo, secondo, terzo e
sesto, 24, commi primo e secondo, 35 e 36 della legge della Regione
Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, recante: "Disciplina
dei controlli sugli atti degli enti locali", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 marzo 1993,
depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 21 del
registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 9 marzo 1993, ha impugnato gli artt. 3, comma secondo;
4, comma primo; 6; 16; 22, commi primo, secondo, terzo e sesto; 24,
commi primo e secondo; 35 e 36 della legge regionale della Valle
d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, recante "Disciplina dei
controlli sugli atti degli enti locali". Nel ricorso si deduce la
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'art.
43, primo comma, dello statuto della regione Valle d'Aosta, in
relazione ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Al
riguardo si espone quanto segue.
L'art. 1, comma secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 dispone
che i principi dettati sull'ordinamento delle autonomie locali si
applicano anche nelle regioni a statuto speciale, se compatibili con
le attribuzioni previste dai relativi statuti. Tale compatibilità,
quanto alla Regione Valle d'Aosta, sarebbe dimostrata dalla
previsione (art. 62 della legge n. 142) di una delega al Governo per
l'emanazione, con una particolare procedura, di norme per
"armonizzare" le disposizioni della legge n. 142 con l'ordinamento
della regione medesima: a tale delega si è adempiuto con il d.legs.
27 aprile 1992, n. 282. Inoltre, ai sensi dell'art. 43, primo comma,
dello statuto valdostano, il controllo sugli atti dei comuni e degli
altri enti locali è esercitato dalla regione "nei modi e limiti
stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi
dello Stato". Ne deriverebbe che la regione, in tale materia, deve
rispettare i principi fondamentali dettati dalla legge n. 142.
Questa, agli artt. 42 e 43, fissa due criteri generali per quanto
riguarda la composizione dell'organo: il primo risultante dalla
integrazione della componente elettiva con un membro designato dal
rappresentante del Governo nella regione; il secondo, risultante
dalla previsione di determinati requisiti tecnici dei componenti,
nonché d'indipendenza e imparzialità.
Nel ricorso si sostiene che tali principi sarebbero stati violati
dagli articoli impugnati e precisamente:
a) dall'art. 3, comma secondo, che ha attribuito al Consiglio
regionale l'elezione di tutti (e cinque) i componenti dell'organo di
controllo, privandolo - in dissonanza con il primo dei suindicati
criteri generali - dell'apporto di un membro di designazione
"governativa";
b) dall'art. 4, comma primo, il quale prevede, quale requisito
per l'elezione, la residenza nella regione per almeno tre anni e non
- come stabilito dall'art. 42 - per gli esperti in materie giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, almeno dieci anni
d'iscrizione in particolari albi e la proposta da parte del
rispettivo ordine professionale;
c) dall'art. 6 il quale, rispetto al disposto dell'art. 43 della
legge n. 142, per un verso limita agli "eletti nella regione" la
condizione d'incompatibilità ivi prevista (alla lett. a) per i
membri del Parlamento europeo e di quello nazionale e, per altro
verso, non considera affatto tra le cause d'ineleggibilità l'aver
ricoperto la carica di amministratore degli enti soggetti al
controllo nell'anno precedente alla costituzione dell'organo;
d) dall'art. 16, il quale prevede una forma d'indicizzazione del
compenso dei componenti la commissione, non prevista e non consentita
dalla legge n. 142;
e) dagli artt. 22 e 24, in quanto la disciplina dei termini
procedimentali ivi prevista non rientrerebbe tra i possibili oggetti
della disciplina regionale ai sensi dell'art. 44 della anzidetta
legge;
f) dall'art. 35, in quanto differisce l'applicazione delle norme
sulla composizione dell'organo al primo rinnovo del Consiglio
regionale successivo all'entrata in vigore della disciplina relativa,
mentre una volta intervenuto il decreto legislativo n. 282 del 1992,
di armonizzazione delle disposizioni della legge n. 142 con le
particolari condizioni di autonomia della Valle d'Aosta, non sarebbe
configurabile alcuna ragione idonea a giustificare detto
differimento;
g) dall'art. 36 in quanto, assoggetta alla nuova disciplina
"tutte le deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore",
mentre l'art. 61 della legge n. 142 del 1990 prevede l'immediata
applicabilità della nuova disciplina a tutta l'attività di
controllo, senza altro limite che l'emanazione delle normative
regionali.
2. - Si è costituita davanti a questa Corte la Regione Valle
d'Aosta, deducendo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso
perché formulato in maniera generica e senza la specificazione dei
principi costituzionali che si assumono violati.
Nel merito, la regione contesta che i principi della legge n. 142
del 1990 siano tutti, indistintamente, applicabili, ai sensi
dell'art. 1, comma secondo, anche alle regioni a statuto speciale e
lamenta che l'esegesi che se ne dà nel ricorso sia "antitetica
rispetto al suo dato testuale, secondo cui le disposizioni della
legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste negli statuti e nelle relative norme di
attuazione". Sostiene, pertanto, che "nel corpus della legge n. 142
del 1990 si possono individuare disposizioni che non si applicano
alla Regione Valle d'Aosta, in quanto in contrasto con lo statuto di
autonomia speciale, e disposizioni che possono applicarsi soltanto in
quanto oggetto di specifico adattamento alla realtà regionale". La
legge n. 142, comunque, non potrebbe incidere in alcun modo sulla
competenza attribuita alla regione dall'art. 43 dello statuto, di
disciplinare "il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri
enti locali", con l'unico limite "dell'armonizzazione con i principi
della legislazione statale".
Passando all'esame delle singole censure, la regione sostiene
quanto segue.
L'art. 43 dello statuto regionale non prevede la composizione
degli organi di controllo fra le materie la cui disciplina deve
essere armonizzata con quella statale, essendo posto tale vincolo
esclusivamente per le modalità di esercizio del controllo, né
prevede l'integrazione dell'organo regionale con membri designati
dallo Stato.
I requisiti individuati dalla legge regionale per l'eleggibilità
nella commissione di controllo non contrastano con l'esigenza di
assicurare una particolare qualificazione tecnica e la necessaria
indipendenza dei membri della commissione stessa. Infatti, da un lato
la designazione da parte degli ordini professionali richiesta
dall'art. 42 della legge statale n. 142 del 1990 non può essere
ritenuta condizione necessaria e sufficiente per garantire la
terzietà dell'organo; dall'altro, in una realtà regionale
particolarmente ristretta come quella della Valle d'Aosta, i
professionisti che operano da parecchi anni possono trovarsi con
maggiore probabilità in posizione conflittuale rispetto alle
situazioni sottoposte alla commissione. Inoltre, la designazione da
parte di organi di ordini professionali e una determinata anzianità
nell'iscrizione all'albo professionale, implicherebbero per i membri
della commissione la provenienza da una cerchia di soggetti
eccessivamente ristretta, mentre i requisiti posti dalla legge
regionale consentono una più ampia scelta.
L'art. 43, lett. a) della legge n. 142 del 1993 non afferma il
principio che l'appartenenza ad una "parte politica" esclude la
eleggibilità alla commissione di controllo, non prevedendo esso
un'incompatibilità per iscrizione a partiti politici, o comunque un
divieto di iscrizione a partiti politici, che potrebbero giustificare
quanto ex adverso sostenuto. Considerazioni analoghe valgono per la
mancata previsione dell'ineleggibilità per chi abbia ricoperto
cariche negli organi sottoposti a controllo.
Secondo la regione, la censura relativa all'art. 18 della legge
regionale, in tema di determinazione dell'indennità per i componenti
della commissione, sarebbe inammissibile, mancando il riferimento ai
parametri costituzionali violati. Comunque, l'art. 44 della stessa
legge n. 142 attribuisce alle regioni la determinazione del compenso
dei membri della commissione di controllo e l'esigenza di un congruo
compenso trova conferma nella previsione dell'art. 42, settimo comma,
della legge n. 142 del 1990, secondo il quale il presidente ed il
vice presidente della commissione, se "dipendenti pubblici", sono
collocati "in aspettativa non retribuita".
Per quanto poi concerne le doglianze in ordine alla disciplina dei
termini di cui agli artt. 22 e 24, la regione rileva che, "stante la
riserva di legge regionale di cui all'art. 43 dello statuto, è fuor
di luogo invocare i limiti di contenuto della legislazione regionale,
quali risulterebbero dall'art. 44 della legge statale ordinaria n.
142 del 1990". Analoghe considerazioni - secondo la regione - valgono
per la censura relativa al regime transitorio previsto dall'art. 35:
la riserva di legge regionale di cui all'art. 43 dello statuto
postula, infatti, che sia la regione a stabilire tempi e modalità
per il passaggio al nuovo regime. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via
principale, ha impugnato gli artt. 3, comma secondo; 4, comma primo;
6; 16; 22, commi primo, secondo, terzo e sesto; 24, commi primo e
secondo; 35 e 36 della legge regionale valdostana riapprovata il 16
febbraio 1993, recante "Disciplina dei controlli sugli atti degli
enti locali", deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, nonché dell'art. 43, primo comma, dello statuto
valdostano, in relazione ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno
1990, n. 142. In particolare con il ricorso si lamenta:
a) che l'art. 3, comma secondo, ha attribuito al consiglio
regionale l'elezione di tutti (e cinque) i componenti dell'organo di
controllo, mentre la legge n. 142 ha previsto - con norma da
ritenersi di principio - che di esso debba far parte anche un membro
di designazione governativa, col compito di garantire l'uniformità
d'indirizzo nell'esercizio della funzione di controllo sugli enti
locali;
b) che l'art. 4, comma primo, prevede, per gli esperti in
materie giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, quale
requisito per l'elezione, la residenza nella regione da almeno tre
anni e non come stabilito dall'art. 42 della legge n. 142 del 1990,
con norma di principio diretta ad assicurare l'imparzialità e la
capacità tecnica dell'organo - almeno dieci anni d'iscrizione in
determinati albi e la proposta da parte del rispettivo ordine
professionale:
c) che l'art. 6 limita agli "eletti nella regione" la condizione
d'incompatibilità prevista dall'art. 43, lett. a) della legge n. 142
per i membri del Parlamento europeo e di quello nazionale e non
considera tra le cause d'ineleggibilità l'aver ricoperto la carica
di amministratore degli enti soggetti al controllo nell'anno
precedente alla costituzione dell'organo;
d) che l'art. 16 prevede una forma d'indicizzazione del compenso
dei componenti la commissione, in contrasto con l'indirizzo di
contenimento della spesa pubblica;
e) che gli artt. 22 e 24 dettano una disciplina dei termini del
procedimento di controllo che non rientra nella competenza regionale
(art. 44 della legge n. 142) e, comunque, contrasta con la normativa
statale di principio (artt. 46, 47 e 50 della legge n. 142);
f) che l'art. 35, differendo l'applicazione delle norme sulla
composizione dell'organo al primo rinnovo del Consiglio regionale
successivo all'entrata in vigore della disciplina relativa,
contrasterebbe con l'art. 61, terzo comma, della legge n. 142, ai
sensi del quale l'entrata in vigore dovrebbe essere coeva a quella
del decreto di armonizzazione delle disposizioni della legge statale
con le particolari condizioni di autonomia della Valle d'Aosta;
g) che l'art. 36 assoggetta alla nuova disciplina "tutte le
deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore", mentre l'art.
61 della legge n. 142 del 1990 prevede l'immediata applicabilità
della nuova disciplina a tutta l'attività di controllo, senza altro
limite che l'emanazione delle normative regionali.
2. - Va pregiudizialmente respinta l'eccezione d'inammissibilità
prospettata dalla Regione Valle d'Aosta, sotto il profilo della
genericità delle censure proposte: queste, infatti, sono puntuali,
essendo indicati specificamente nel ricorso gli articoli impugnati,
le norme della Costituzione e dello statuto regionale che si assumono
violate (artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 43 dello statuto
valdostano) ed i principi della legislazione statale, in riferimento
ai quali sono dedotte le violazioni statutarie.
3. - Passando all'esame del merito, deve premettersi che l'art. 43
dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (approvato con
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) dispone che il "controllo sugli
atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei
consorzi e delle consorterie ed altri enti locali, è esercitato
dalla regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in
armonia con i principi delle leggi dello Stato". Trattasi di norma
che differenzia le competenze legislative della Regione Valle d'Aosta
in materia di controlli sugli atti degli enti locali, dalla
disciplina dettata in materia, per le regioni a statuto ordinario,
dall'art. 130 della Costituzione, ai sensi del quale l'organo
regionale di controllo sugli atti degli enti locali, è "costituito
nei modi stabiliti da legge della Repubblica".
Al riguardo va tenuto presente che l'art. 117 della Costituzione
conferisce alle regioni una potestà legislativa concorrente nella
materia "dell'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla
regione" e, a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, in tale
materia rientrano anche i controlli relativi a detti enti (sentenza
n. 21 del 1985). Sulla base del coordinamento di queste disposizioni
con l'art. 130 della Costituzione, la Corte ha affermato che "esiste
in materia una ripartizione delle competenze fra Stato e regioni tale
che, mentre al primo è riservata la regolamentazione degli aspetti
fondamentali e dei principi (vale a dire, oltre alla composizione, le
norme più rilevanti sulla competenza e sulle procedure di
controllo), spetta invece alle regioni la disciplina residuale e, in
particolare, quella concernente il funzionamento dell'organo di
controllo" (sentenza n. 612 del 1988).
Diversamente, nella Regione Valle d'Aosta il citato art. 43 dello
statuto, rimettendo alla legge regionale la determinazione dei "modi"
e "limiti" del controllo, "in armonia con i principi stabiliti dalle
leggi dello Stato", attribuisce allo Stato la determinazione di tali
principi sia in materia di costituzione e composizione dell'organo di
controllo, sia in materia di competenza e di funzionamento
dell'organo stesso, nonché del relativo procedimento.
Alla legge regionale attribuisce, invece, nelle medesime materie,
la competenza ad emanare la normativa dei modi e dei limiti, cioè
dei mezzi di attuazione concreta della disciplina e dei confini entro
i quali il controllo stesso debba esplicarsi, con riferimento sia
agli enti destinatari, che al territorio interessato.
La legge n. 142 del 1990, in coerenza con quanto stabilito
dall'art. 130 della Costituzione in tema di controlli sugli atti
degli enti locali, ha posto le norme sulla costituzione e la
composizione del comitato regionale di controllo (artt. 41 - 43), ha
delineato la struttura e le fasi del procedimento (art. 46),
rimettendo alle regioni (art. 44) la disciplina attuativa e di
dettaglio del funzionamento dell'organo e dei termini relativi
all'esercizio del controllo (art. 46, comma settimo).
Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 142,
tali norme non si applicano alle regioni ad autonomia differenziata
"se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione".
Vero è che, con riguardo specifico alla Regione Valle d'Aosta,
l'art. 62 della legge n. 142 attribuisce al Governo una delega ad
emanare - con la particolare procedura prevista dall'art. 3 della
legge 5 agosto 1981, n. 453 (approvazione delle norme delegate da
parte del Consiglio dei ministri, su proposta di una commissione
paritetica formata da tre rappresentanti del Governo e tre della
regione, sentita la commissione parlamentare per le questioni
regionali) - uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
armonizzare le disposizioni della legge n. 142 con l'ordinamento
della regione, tenendo conto delle sue "particolari condizioni
d'autonomia". Il decreto legislativo emanato in attuazione di tale
delega (d.legsl. 27 aprile 1992, n. 282), peraltro, non reca alcuna
norma in tema di controlli, in correlazione alla circostanza, già
posta in luce, della precisa demarcazione operata dall'art. 43 dello
statuto valdostano. Questa norma infatti ripartisce le competenze
dello Stato e della regione al riguardo secondo i criteri già
enunciati.
Le norme di principio, emanate dalla legge n. 142 del 1990 in
materia di controllo sugli atti degli enti locali, si pongono come
limite alla disciplina della legge regionale; mentre la normativa non
di principio o "di dettaglio", emanata con la legge n. 142, non è
applicabile nella Regione Valle d'Aosta (dove in materia di controlli
già vigeva la legge regionale 15 maggio 1978, n. 11), secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 142.
4. - Passando all'esame delle singole censure va innanzitutto
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma secondo, della legge impugnata, il quale ha
attribuito al consiglio regionale l'elezione dei cinque membri
effettivi e dei membri supplenti della commissione regionale di
controllo sugli atti degli enti locali istituita dall'art. 2.
Non ha infatti pregio la censura prospettata sotto il profilo
della mancata previsione, tra i componenti delle commissione, di un
membro di nomina governativa, come è stabilito, per i comitati
regionali di controllo, dall'art. 42, n. 1, lett. b) della legge n.
142, che ne demanda la nomina al commissario del Governo.
Tale norma - contrariamente a quanto si deduce nel ricorso - non
ha valore di principio, non potendosi accedere alla tesi che la
presenza minoritaria di un rappresentante governativo nell'organo di
controllo possa essere presupposto indispensabile per il buon
funzionamento del medesimo, assicurandone l'unitarietà d'indirizzo.
La legge n. 142, infatti, non contiene alcuna norma idonea a
perseguire tale unitarietà, se intesa con riferimento all'attività
di controllo nelle singole regioni, mentre ha espressamente previsto
strumenti per attuarla in relazione all'attività del comitato
regionale di controllo in ciascuna regione, attraverso le
prescrizioni contenute nell'art. 41 (nn. 2 e 3) ed, in particolare,
la pubblicazione "delle principali decisioni del comitato regionale
di controllo con le relative motivazioni".
D'altro canto la legge valdostana impugnata non poteva prevedere
una norma analoga a quella contenuta nell'art. 42, n. 1, lett. b)
della legge n. 142 del 1990, essendo estranea all'ordinamento
dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta la figura del commissario
del Governo. Gli artt. 31, 45 e 46 dello statuto, infatti, in
relazione alle "particolari condizioni di autonomia" della regione -
connesse alla peculiarità della sua stessa formazione e alle
componenti storiche e territoriali di essa - prevedono che il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali sia
effettuato da una commissione di coordinamento, composta da un
rappresentante del ministero degl'interni che la presiede, da un
rappresentante del ministero delle finanze e da un rappresentante
della regione, designato dal consiglio della Valle d'Aosta (artt. 45
e 46). Il presidente di tale commissione vista le leggi regionali,
rinviandole al consiglio ove ritenga che eccedano la competenza
regionale o contrastino con l'interesse dello Stato o di altre
regioni.
5. - Deve essere dichiarato illegittimo, invece, l'art. 4, comma
primo, lett. a) e lett. b), della legge impugnata.
Esso dispone che i componenti effettivi della commissione di
controllo debbono essere scelti, fra i cittadini iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della Valle d'Aosta residenti nella regione da
almeno tre anni, che abbiano determinati requisiti. Con riferimento a
tali requisiti il consiglio regionale deve eleggere, tra gli altri
"un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della
laurea in giurisprudenza" (art. 4, comma primo, lett. a); "un esperto
in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia
e commercio" (art. 4, comma primo, lett. b).
Con il ricorso si lamenta che la legge regionale, così statuendo,
abbia violato la norma di principio stabilita al riguardo dall'art.
42, comma primo, della legge n. 142, il quale prevede che l'organo di
controllo sia composto, tra l'altro, da un esperto "iscritto da
almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna
proposta dal competente ordine professionale" e da un esperto
"iscritto da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti o
dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini
professionali".
Deve affermarsi in proposito che la determinazione dei requisiti,
che i componenti dell'organo di controllo debbono possedere, si
configura come norma di principio, in quanto intesa a garantire
l'appartenenza in ciascun membro di competenze valutate, in linea
generale, unitaria ed omogenea, come idonee a garantire
l'espletamento migliore delle funzioni e, quindi, il migliore
funzionamento dell'organo. In particolare, l'iscrizione da almeno
dieci anni negli albi indicati dal citato art. 42 della legge n. 142
del 1990 è un requisito diretto ad assicurare la preparazione e
l'esperienza dei suoi componenti, mentre il previo inserimento in una
terna, designata dai relativi ordini professionali, esprime
l'esigenza di perseguire, insieme con la capacità specifica tecnico-professionale della scelta, l'esercizio adeguato delle funzioni.
Pertanto la Regione Valle d'Aosta è tenuta ad "armonizzare" la
propria legislazione con tali principi, ai sensi dell'art. 43 del
proprio statuto.
6. - Va parimenti dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, della legge impugnata.
L'art. 43 della legge n. 142 del 1990, prevede specifiche ipotesi
di incompatibilità (o di ineleggibilità), per quello che qui
interessa, riferendole nella lett. a) e nella lettera c)
rispettivamente ai parlamentari nazionali ed europei ed agli
amministratori di comuni o province ed altri enti soggetti a
controllo del comitato, nonché a coloro che abbiano ricoperto tali
cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato.
Come è agevole percepire, la normativa statale individua
categorie, nella loro tipicità e generalità, e considera i titolari
delle funzioni ad essi affidate in posizione di incompatibilità (od
ineleggibilità) a far parte dei comitati di controllo. La legge
regionale impugnata, mentre riferisce detta preclusione soltanto al
parlamentare europeo, al senatore e al deputato eletti nella regione
(art. 6, lett. a), non menziona affatto come causa di
incompatibilità l'ipotesi della titolarità nell'anno precedente
alla costituzione del comitato, della carica di amministratore di
enti soggetti a controllo, prevista dalla lett. c) dell'art. 43 legge
n. 142 del 1990.
Così, detta normativa si pone in contrasto con quella statale su
un criterio che, come si desume dai lavori preparatori, è stato
considerato essenziale nelle scelte del legislatore. Esso può
riassumersi nell'esigenza di assicurare al comitato di controllo la
partecipazione di persone che garantiscano imparzialità,
indipendenza e neutralità nell'esercizio delle relative funzioni.
Sotto quest'angolo visuale la normativa statale è del tutto
coerente con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha
costantemente affermato che il principio di imparzialità stabilito
dall'art. 97 della Costituzione - del quale si lamenta nel ricorso la
violazione - costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi in
tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici
uffici (cfr. sentt. n. 18 del 1989; n. 331 del 1988).
Del pari è stato affermato dalla Corte che la Costituzione
esprime "la distinzione più profonda tra politica ed
amministrazione" e che quest'ultima è vincolata ad agire senza
distinzione di parti politiche, per il perseguimento delle finalità
pubbliche obbiettivate dall'ordinamento (sentt. n. 333 del 1993; n.
453 del 1990).
Limitando la incompatibilità ai parlamentari eletti localmente e
incorrendo nella omissione della previsione d'incompatibilità per
gli amministratori, di cui innanzi è accennato, l'art. 6 della legge
regionale valdostana, nella parte impugnata, si pone in contrasto con
l'art. 43, lett. a) e c) della legge n. 142 del 1990, che esprime al
riguardo, per i valori che intende realizzare, principi non
derogabili dalla normativa regionale.
7. - Non fondata è, invece, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge impugnata, secondo il quale
l'indennità dei componenti effettivi e supplenti della commissione
di controllo, nonché del presidente, è commisurata all'indennità
spettante ai consiglieri regionali, sulla base di determinate
percentuali (il trentacinque per cento di tale indennità ai membri
effettivi; con una maggiorazione del venticinque per cento per il
presidente; il dieci per cento ai membri supplenti).
L'art. 44 della legge n. 142 del 1990 rimette, infatti, alla legge
regionale la determinazione dell'indennità da attribuire ai
componenti degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti
locali, cosicché legittimamente essa è stata fissata dalla legge
regionale impugnata. Né si ravvisano nei criteri di determinazione
elementi d'irragionevolezza del tutto genericamente lamentati con il
ricorso.
Ugualmente infondata è la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 e 24 della legge impugnata, la quale
disciplina (all'art. 22) il termine per l'esercizio del controllo e
il termine per la comunicazione dell'annullamento dell'atto
sottoposto al controllo (art. 24) in difformità delle disposizioni
della legge n. 142 del 1990 (artt. 46 e segg.). Trattasi, infatti, di
modalità attinenti al procedimento di controllo, le cui fasi di
svolgimento si conformano - nelle loro linee fondamentali - ai
principi della legge statale. Le specifiche previsioni della legge
regionale non alterano siffatta omogeneità. Inoltre la materia, ai
sensi dell'art. 43, primo comma, dello statuto della Regione Valle
d'Aosta, è rimessa alla legislazione regionale.
8. - Non fondata è anche la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35 della legge impugnata, secondo il quale
le disposizioni sulla nuova composizione della commissione di
controllo si applicano con il primo rinnovo del consiglio regionale
successivo all'entrata in vigore della legge stessa.
Nel ricorso si sostiene che, una volta intervenuto il decreto
legislativo n. 282 del 1992, di armonizzazione delle disposizioni
della legge n. 142 con le particolari condizioni di autonomia della
Valle d'Aosta, non sarebbe configurabile alcuna ragione idonea a
giustificare detto differimento.
Come già si è esposto in precedenza, il D.Lgs. n. 282 del 1992
è estraneo alla materia dei controlli e non vi è perciò alcuna
ragione che vieti al legislatore regionale di differire il momento di
entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla composizione della
commissione di controllo oltre l'emanazione di detto decreto, tenuto
conto anche delle esigenze di organizzazione derivanti dalla
istituzione dell'ufficio.
Non fondata è, infine, la questione relativa all'art. 36 della
legge impugnata, il quale dispone che essa si applica "a tutte le
deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore".
Si è censurata la norma per la sua irrazionalità, in quanto
sarebbe in contraddizione con la dichiarazione d'urgenza della legge
regionale di cui al successivo art. 39; essa sarebbe, poi, in
contrasto con l'art. 61 della legge n. 142 del 1990, il quale prevede
l'immediata applicabilità della nuova disciplina a tutta l'attività
di controllo, senza altro limite che l'emanazione delle normative
regionali.
Il combinato disposto degli artt. 36 e 39 sopra citati implica,
invero, che la legge impugnata si applichi a tutte le deliberazioni
adottate dopo la sua entrata in vigore, a partire, quindi, dal giorno
successivo alla pubblicazione di essa. Né alcuna norma di principio
è posta al riguardo dall'art. 61 della legge n. 142 la quale, al
terzo comma, si limita a statuire che, entro un anno dalla sua
entrata in vigore, le regioni provvedono alla ricostituzione degli
organi di controllo in conformità delle disposizioni della legge
stessa nonché della relativa regolamentazione legislativa regionale.
Tale termine, infatti, non comportando alcuna decadenza in relazione
al suo decorso senza che le regioni abbiano adempiuto a quanto
prescritto, ha carattere ordinatorio e si riferisce, comunque alla
ricostituzione degli organi di controllo e non all'applicabilità
della nuova normativa alle deliberazioni oggetto del controllo
stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
primo, lett. a) e lett. b) della legge della Regione Valle d'Aosta,
riapprovata il 16 febbraio 1993, recante "Disciplina dei controlli
sugli atti degli enti locali";
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della
stessa legge della Regione Valle d'Aosta nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a far parte del comitato di controllo del
parlamentare europeo, del senatore e del deputato, ovunque eletti,
nonché di coloro che abbiano ricoperto le cariche di amministratori
di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla
costituzione del comitato stesso;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 16, 22, 24, 35 e 36
della medesima legge della Regione Valle d'Aosta, sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e all'art. 43 dello
statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ricorso 9 marzo 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte