Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 401/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4,

della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), promossi con due ordinanze

emesse il 18 ottobre 1996 dal tribunale di Torino nei procedimenti

penali a carico di Spera Salvatore ed altra e di Costale Antonio,

iscritte ai nn. 1371 del registro ordinanze 1996 e 70 del registro

ordinanze 1997, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 4 e 10, prima serie speciale dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di

persone accusate d'aver attivato, nell'esercizio pubblico da esse

gestito, un apparecchio automatico con caratteristiche assimilabili

alle slot-machines, fatto qualificato come organizzazione di giuoco

d'azzardo, il tribunale di Torino, con due identiche ordinanze, ha

sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore

del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza

nello svolgimento di competizioni agonistiche);

che, prevedendo il censurato art. 4, comma 4, l'applicazione

delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per chi eserciti giuochi

d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.

773 del 1931, il Collegio rimettente ha rilevato che il predetto art.

4 fa rinvio a una disposizione (il comma 1) che punisce più condotte

alternative;

che il primo e il secondo periodo del comma 1 riguarderebbero

esclusivamente i giuochi e le scommesse riservati allo Stato, agli

enti concessionari e alle organizzazioni equiparate, mentre il terzo

concernerebbe l'organizzazione abusiva di pubbliche scommesse su

competizioni e giuochi di abilità;

che le due fattispecie nulla avrebbero a che fare con il giuoco

d'azzardo, caratterizzato dalla prevalenza dell'alea (art. 721 del

codice penale);

che, non potendosi identificare la condotta punibile e rendere

esplicita la sanzione, stante la previsione di pene diverse a seconda

delle condotte descritte, si determinerebbe una violazione dei

principi di legalità e tassatività della fattispecie penale,

enunciati dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione;

che, ad avviso della difesa erariale, l'ultimo comma dell'art. 4

della legge n. 401 del 1989 andrebbe riferito alla prima delle

condotte enunciate e, cioè, all'esercizio abusivo

dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommessa o di concorsi

pronostici, che la legge riserva allo Stato o ad altro ente

concessionario, vale a dire a un'attività caratterizzata

esclusivamente in termini aleatori, l'unica a cui sarebbe

assimilabile la gestione delle slot-machines;

che, a ben vedere, la questione dovrebbe essere dichiarata

inammissibile per l'applicabilità al caso di specie degli artt. 718

del codice penale e 110 delle leggi di pubblica sicurezza, in luogo

del contestato art. 4 della legge n. 401 del 1989, riguardante

un'attività più complessa e articolata, qual è l'organizzazione,

rispetto al mero esercizio del giuoco d'azzardo;

Considerato che i due giudizi sono identici e vanno, di

conseguenza, trattati congiuntamente;

che l'art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel

prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti

commi 1 e 2, ha operato un rinvio a una disposizione, il comma 1,

sospettata dal rimettente di violare i principi di legalità e di

tassatività della fattispecie penale, enunciati dal secondo comma

dell'art. 25 della Costituzione, poiché prende in considerazione

più condotte alternative e stabilisce pene edittali diverse;

che tale disposizione è stata in realtà oggetto d'una

pluralità di interpretazioni da parte dei giudici di merito, non

essendo chiaro - neppure in via interpretativa - a quale delle due

fattispecie di reato andrebbe ricondotto, se non altro quoad poenam

l'illecito previsto dal comma 4;

che, da ultimo, la Corte di cassazione ha fornito

un'interpretazione ulteriore non considerata dal rimettente;

che, pertanto, la difficoltà ermeneutica denunciata

nell'ordinanza di rimessione non è insuperabile;

che, dunque, la questione va dichiarata inammissibile perché il

giudice a quo, pur potendo, non ha scelto una delle interpretazioni

suddette, così risolvendo autonomamente la difficoltà denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della

legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e

delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), sollevata, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte