Sentenza n. 360/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 1204/1971
citata
- art. 5legge 1204/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1999
dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Patierno
Rosaria e l'INPS, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avv. Vincenzo Cerioni per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza emessa il 10 febbraio 1999, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui
non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5
della medesima legge.
Il rimettente osserva, in ordine alla rilevanza della questione,
che l'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 dispone l'applicabilità
alle lavoratrici a domicilio solo degli artt. 2, 4, 6 e 9 ma non
dell'art. 5, il quale disciplina l'interdizione anticipata dal
lavoro, con la conseguenza che la domanda della ricorrente, diretta
al riconoscimento dell'indennità di maternità nel detto periodo,
non potrebbe essere accolta, anche perché le indicate disposizioni
non sono state abrogate dall'art. 9 della legge n. 877 del 1973
(Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), che si è
limitato ad estendere l'applicazione a tale categoria di lavoratori
delle norme vigenti in tema di assicurazioni sociali e di assegni
familiari.
Ad avviso del giudice a quo la inapplicabilità alle lavoratrici
a domicilio delle disposizioni relative all'interdizione anticipata
appare del tutto ingiustificata, in quanto la specialità di tale
rapporto di lavoro non è ragione sufficiente per motivare il diverso
trattamento previsto per detta categoria rispetto a quello delle
lavoratrici subordinate; e ciò soprattutto ove si consideri che
nella previsione di cui alla lettera a) dell'art. 5, ricorrente nella
fattispecie, l'interdizione anticipata può disporsi anche quando
l'attività lavorativa non si svolga all'interno dell'impresa.
Il giudice rimettente afferma inoltre che la norma in esame
confligge con i principi costituzionali di tutela della maternità,
di cui agli artt. 31 e 37 della Costituzione, non consentendo
l'attuazione della speciale protezione espressamente prevista per la
lavoratrice madre e per il bambino.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito soltanto
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Osserva anzitutto il predetto istituto che difettando, per
mancata previsione legislativa, il diritto all'astensione anticipata
della lavoratrice a domicilio, non poteva conseguentemente
ipotizzarsi il diritto all'indennità per maternità in relazione a
periodi diversi da quelli indicati dall'art. 4 della medesima legge
n. 1204 del 1971, né la corresponsione dell'indennità, ai sensi del
secondo comma dell'art. 17, in quanto nella specie erano decorsi più
di sessanta giorni tra la cessazione del rapporto di lavoro e
l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
La parte costituita sottolinea, in particolare, come le
caratteristiche del rapporto di lavoro a domicilio - e precisamente
l'assenza di subordinazione giuridica, nel significato di cui
all'art. 2094 del codice civile, ma non di subordinazione tecnica, e
l'ampia libertà organizzativa nell'esecuzione dell'opera
commissionata - siano tali da giustificare la diversità di
trattamento, ai fini in esame, di tali lavoratrici rispetto a quelle
che svolgono lavoro subordinato.
Nelle indicate caratteristiche e nella circostanza che il
lavoratore a domicilio non è soggetto ai ritmi, né alle esigenze di
produttività del lavoro svolto all'interno dell'azienda, né,
infine, ai rischi connessi al raggiungimento del luogo di lavoro,
deve individuarsi, ad avviso della detta parte, la ragione della
diversa disciplina dettata dal legislatore.
Alle lavoratrici a domicilio è comunque applicabile l'art. 4
della legge n. 1204 del 1971, che, al secondo comma, consente
l'anticipazione dell'astensione obbligatoria a tre mesi dalla data
presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che,
in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli, e tale disposizione è diretta a
soddisfare, sia pure in limiti temporali più ristretti, le medesime
esigenze di tutela di cui alla lettera a) dell'art. 5.
L'Inps, infine, oltre a sottolineare la incompatibilità delle
previsioni contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 5 con lo
svolgimento dell'attività nel domicilio della lavoratrice o in
locali di cui la medesima abbia la disponibilità, osserva
conclusivamente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale
n. 9 del 1976, che al legislatore non è impedito di regolamentare i
rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto della
natura particolare che alcuni rapporti assumono rispetto ad altri, e
di emanare quindi discipline diverse; così come le misure per la
tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia possono
essere graduate dal legislatore in relazione alle diverse situazioni
e all'entità dei mezzi finanziari. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro,
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri), in quanto tale disposizione, indicando negli artt. 2, 4, 6 e
9 della medesima legge le norme protettive applicabili alle
lavoratrici a domicilio, non richiama anche l'art. 5, che disciplina
l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza.
Il giudice a quo individua in tale omissione una ingiustificata
disparità di trattamento delle lavoratrici a domicilio rispetto alle
altre lavoratrici subordinate in conflitto con i principi
costituzionali di tutela della maternità, enunciati dagli artt. 31 e
37 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
3. - La legge n. 1204 del 1971, in attuazione dei principi
costituzionali che tutelano la maternità e che impongono una
speciale adeguata protezione della madre lavoratrice e del bambino,
delinea un complesso sistema di garanzie delle lavoratrici dipendenti
durante i periodi della gravidanza e del puerperio, che si articola
attraverso la imposizione di una serie di divieti al datore di lavoro
e il riconoscimento di diritti e facoltà alle lavoratrici stesse.
Tra le specifiche misure protettive del benessere psico-fisico
della madre e del bambino, oltre al divieto di adibire la donna a
lavori pesanti, pericolosi ed insalubri, si pone l'istituto
dell'astensione obbligatoria dal lavoro, disciplinato dall'art. 4,
con il quale il legislatore ha introdotto in favore della donna una
presunzione assoluta di inabilità lavorativa della stessa nei due
mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi ad esso
successivi, imponendo al datore di lavoro un espresso divieto di
adibire al lavoro le donne in tali periodi.
Nel periodo di astensione obbligatoria, durante il quale è
inibito alla donna, senza alcuna possibilità di deroga, lo
svolgimento di attività lavorativa, è correlativamente prevista la
corresponsione di un indennizzo economico, il quale è diretto da un
lato ad evitare riflessi negativi sulla stessa scelta di maternità
della donna, dall'altro ad evitare che la perdita di reddito
lavorativo determini uno stato di bisogno della lavoratrice,
compromettendone le condizioni di vita.
Potendosi tuttavia verificare anche nelle prime fasi della
gestazione e, quindi, in epoca anteriore al periodo di astensione
obbligatoria, eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute della
donna e del nascituro, l'art. 5 della legge in esame consente, in
particolari e tassative ipotesi, l'interdizione anticipata dal
lavoro, che è disposta, sulla base di accertamento medico,
dall'Ispettorato del lavoro, cui è rimessa anche la determinazione
della durata del periodo o dei periodi di interdizione.
La predetta interdizione è equiparata sotto tutti i profili
all'astensione obbligatoria iante partum: nell'aspetto funzionale,
perché l'interdizione persegue la medesima finalità di tutela della
salute della madre e del bambino, evitando tutto ciò che possa
compromettere il buon andamento della gestazione; nell'aspetto
sostanziale, perché una volta emanato dall'organo competente il
relativo provvedimento è inibito alla donna di svolgere attività
lavorativa durante tutto il periodo stabilito, mentre riprende vigore
il divieto per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro;
nell'aspetto economico, perché è garantita anche in tale periodo,
computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, la
corresponsione dell'indennità giornaliera nella stessa misura
prevista per il periodo di astensione obbligatoria.
L'identità delle rationes dei due istituti in esame e delle
conseguenze cui essi danno luogo consente, in definitiva, di
affermare che l'elemento differenziale tra l'astensione obbligatoria
ante partum e l'interdizione anticipata consiste nella circostanza
che la prima è una presunzione assoluta e generale di incapacità
lavorativa, che opera automaticamente e del tutto indipendentemente
dalle effettive condizioni di salute della donna, solo in forza della
data presunta del parto, debitamente certificata; la seconda, pur
concretandosi in una incapacità lavorativa, postula l'accertamento
in concreto dell'esistenza di una delle cause che secondo
l'apprezzamento del legislatore impediscono lo svolgimento di
attività lavorativa.
Può ritenersi perciò che la incapacità lavorativa è presunta
nell'astensione obbligatoria ed è invece presumibile
nell'interdizione anticipata, allorché si verifichino quelle
circostanze, indicate in via generale dalla norma, che devono essere
accertate nel singolo caso concreto.
4. - L'art. 1, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971
dispone testualmente che "alle lavoratrici a domicilio si applicano
le norme del presente titolo di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9".
Occorre domandarsi se la mancata previsione dell'applicabilità
alle lavoratrici a domicilio dell'interdizione anticipata di cui
all'art. 5 della citata legge trovi adeguata giustificazione.
La funzione della interdizione anticipata - consistente
nell'impedire che la salute della lavoratrice e del nascituro siano
esposte a rischi a causa dello svolgimento di attività lavorativa in
presenza di eventi o condizioni pregiudizievoli alla gestazione - e
la correlativa corresponsione di una indennità giornaliera nel
periodo di interdizione dimostrano come l'istituto in esame
costituisca l'attuazione di quei principi costituzionali che
impongono di proteggere la maternità e di assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
Da tale ineludibile premessa deriva che in presenza di situazioni
omogenee la tutela della maternità non tollera esclusioni né vuoti
normativi, non potendosi consentire che vi siano categorie di
lavoratrici escluse dal beneficio di quel livello di protezione che
è assicurato alla generalità delle lavoratrici subordinate dalla
legge n. 1204 del 1971, al di fuori di quelle ipotesi in cui una
diversa disciplina è stata ritenuta giustificata in forza della
specialità del rapporto di lavoro (si vedano, ad esempio, le
sentenze nn. 86 del 1994, 9 del 1976 e 27 del 1974, relative alla
legittimità della esclusione del divieto di licenziamento per le
collaboratrici domestiche).
Ad avviso di questa Corte, le caratteristiche del lavoro a
domicilio, ancorché peculiari soprattutto in relazione alle concrete
modalità di svolgimento, non sono idonee a giustificare
l'inapplicabilità dell'interdizione anticipata alle lavoratrici
occupate in tali attività.
È ben vero che la lavoratrice a domicilio non è sottoposta agli
stessi ritmi del lavoro che si svolge all'interno dell'impresa e che
può eventualmente beneficiare dell'aiuto accessorio di membri della
sua famiglia conviventi e a carico; così come è innegabile che alla
lavoratrice a domicilio, tenuta ad osservare le direttive
dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, deve
riconoscersi una certa autonomia gestionale nella concreta
organizzazione dell'attività commissionatale.
Ciò non esclude tuttavia che qualora insorgano eventi o
condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino,
tali da impedire di fatto lo svolgimento dell'attività, la
lavoratrice potrebbe essere indotta ad eseguire comunque il lavoro
commissionato al fine di non subire la perdita di reddito; ove poi si
consideri che le lavoratrici a domicilio sono retribuite in base alle
tariffe di cottimo, nella cui determinazione assume particolare
rilievo l'elemento temporale nella lavorazione dei prodotti, risulta
ancora più evidente come la lavoratrice, pur in presenza di cause
ostative all'esecuzione dell'attività, potrebbe essere costretta a
mantenere un insostenibile ritmo di lavoro per evitare decrementi di
reddito, non potendo beneficiare in tali circostanze delle forme di
provvidenza a sostegno della maternità, che invece vengono
riconosciute alle altre lavoratrici dipendenti.
La lamentata inapplicabilità dell'art. 5 della legge n. 1204 del
1971 priva dunque ingiustificatamente la lavoratrice a domicilio di
una specifica tutela, non potendo questa ottenere l'interdizione
anticipata, né conseguentemente beneficiare della relativa
indennità giornaliera.
Un tale vuoto normativo in nessun caso potrebbe essere colmato
mediante il ricorso al trattamento assicurativo di malattia, e ciò
per l'impossibilità di equiparare la maternità alla malattia, in
considerazione della diversità concettuale e naturalistica che
intercorre tra l'evento biologico e quello patologico.
La norma che discrimina irragionevolmente le lavoratrici a
domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate e
che non assicura un'adeguata protezione della maternità è quindi
contraria ai principi costituzionali che detta tutela esigono: onde
la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.
Si deve constatare infine che la legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città), pur ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione di alcune norme protettive della legge n. 1204 del 1971,
quali quelle relative all'astensione facoltativa e ai periodi di
riposo, non ha modificato la disciplina di tutela della maternità
delle lavoratrici a domicilio, essendo rimasto invariato il secondo
comma dell'art. 1 della legge n. 1204, il quale pertanto non può
sottrarsi alla declaratoria di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità
alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte