Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674, comma

1-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 18 ottobre 2000 dal Tribunale di Milano nell'incidente di

esecuzione promosso da V.G., iscritta al n. 965 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 ottobre 2001, il

Tribunale di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 674,

comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dell'art. 1,

comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in

materia di tutela della sicurezza dei cittadini), nella parte in cui

non prevede che il giudice della esecuzione possa concedere la

sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della

causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale;

che il rimettente premette, in fatto, di essere chiamato a

delibare, in sede di incidente di esecuzione, la richiesta di un

condannato volta ad ottenere l'applicazione, a norma dell'art. 674

cod. proc. pen., del beneficio della sospensione condizionale della

pena in relazione ad una condanna alla pena di mesi nove di

reclusione e lire 1.000.000 di multa, irrogata dal Pretore di Milano

con sentenza del 16 febbraio 1999, divenuta irrevocabile il 10 aprile

1999;

che in tale sentenza il giudice della cognizione aveva,

all'epoca, motivato la mancata concessione del beneficio sul rilievo

che l'imputato aveva già goduto, in due occasioni, della sospensione

condizionale della pena; sicché sussisteva la causa ostativa

prevista dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., ai fini di una

eventuale nuova concessione del medesimo beneficio;

che, tuttavia, una delle precedenti condanne - inflitta per

il reato di emissione di assegno senza provvista (art. 2 della legge

n. 386 del 1990) - era stata irrogata con decreto penale di condanna

successivamente revocato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi

dell'art. 673 cod. proc. pen., a seguito dell'entrata in vigore del

d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale era stata abolita la

incriminazione del reato di emissione di assegni senza provvista;

che, in forza di ciò e delle modifiche apportate

all'art. 674 del codice di rito ad opera della legge n. 128 del 2001,

i difensori del condannato avevano quindi richiesto all'odierno

rimettente, quale giudice della esecuzione, la concessione della

sospensione condizionale della pena "per essere venuta meno una delle

due precedenti sentenze ostative al beneficio"; eccependo, in

subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 674 cod. proc.

pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;

che - nel disattendere la fondatezza della domanda principale

- il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la eccezione

subordinata, osservando, in particolare, come i poteri del giudice

della esecuzione in materia di concessione e revoca della sospensione

condizionale della pena risultino accresciuti, da un lato, in forza

della disciplina stabilita al riguardo dall'art. 671 cod. proc.

pen. in sede di riconoscimento del concorso formale o della

continuazione e, dall'altro lato, in forza della nuova previsione

dettata proprio dall'impugnato art. 674, comma 1-bis, del medesimo

codice; la norma, infatti, amplia i casi di "revoca obbligatoria" del

beneficio, stabilendo che il giudice della esecuzione provvede alla

revoca della sospensione condizionale della pena anche nel caso in

cui rilevi l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma

dell'art. 168 cod. pen., ossia quando essa è stata concessa in

violazione dell'art. 164, quarto comma, dello stesso codice in

presenza di cause ostative;

che, a parere del giudice rimettente, la disciplina censurata

si porrebbe dunque in contrasto con il principio di ragionevolezza,

poiché essa - mentre consente al giudice della esecuzione di

procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena

nell'ipotesi di accertata sussistenza della causa ostativa di cui

all'art. 164, quarto comma, cod. pen., non rilevata o non rilevabile

dal giudice del merito - preclude al medesimo giudice della

esecuzione la possibilità di concedere tale beneficio "nell'ipotesi

di accertata insussistenza della medesima causa ostativa, non

rilevata e non rilevabile dal giudice di merito, in quanto

conseguenza, come nel caso di specie, di un provvedimento di

depenalizzazione intervenuto successivamente alla pronuncia della

sentenza";

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la disposizione

impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. anche

per la disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare "tra

coloro ai quali è stata negata la sospensione condizionale della

pena da parte del giudice della cognizione per la sussistenza della

causa ostativa di cui all'art. 164 quarto comma cod. pen. ed erano

ancora in termini per l'impugnazione all'atto dell'entrata in vigore

del provvedimento di depenalizzazione e coloro che, a tale data,

erano invece già decaduti dalla facoltà di proporre impugnazione e

che si trovavano, pertanto, nella giuridica impossibilità di far

rilevare la mutata situazione in sede esecutiva ai fini del

riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale".

Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente al giudice della esecuzione

di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena,

quando rilevi il venir meno della condizione ostativa prevista

dall'art. 164, quarto comma, del codice penale;

che, alla stregua di quanto traspare dalla narrativa in fatto

della ordinanza di rimessione, la rilevanza del quesito si basa,

nella specie, sull'assunto -, inespresso, ma chiaramente postulato

dal giudice a quo - secondo il quale la revoca della sentenza di

condanna, a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., per abolitio

criminis, determinerebbe il venir meno degli effetti preclusivi

derivanti dalla sospensione condizionale della pena concessa con

quella sentenza: tesi, questa, contraddetta dai più recenti

orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI,

5 luglio 2001, n. 35176; Cass., Sez. V, 6 marzo 2002, n. 14304), ma

che tuttavia non può essere ritenuta così manifestamente

implausibile, da parte di questa Corte, da infirmare l'ammissibilità

dell'odierna questione;

che, venendo al merito del quesito, il giudice rimettente

fonda i propri dubbi di legittimità costituzionale sulla assiomatica

premessa secondo la quale il nuovo "potere" in peius attribuito al

giudice della esecuzione dall'art. 674, comma 1-bis, del codice di

procedura penale - in forza del quale è consentito a tale giudice di

provvedere alla revoca della sospensione condizionale della pena,

quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma

dell'art. 168 del codice penale - consentirebbe ed anzi imporrebbe di

configurare nulla più che come una simmetrica e speculare previsione

l'attribuzione, al medesimo giudice, di un "potere" in melius, ove

rilevi, al contrario, l'inesistenza della causa ostativa di cui

all'art. 164, quarto comma, cod. pen;

che una simile premessa si rivela, peraltro, palesemente

erronea: infatti, mentre il giudice della esecuzione, quando -

esercitando il potere attribuitogli dalla novella - revoca il

beneficio della sospensione condizionale della pena, perché

"illegalmente" riconosciuto, si limita ad effettuare un mero

riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative; nel

caso alternativo e opposto di concessione ex novo di quello stesso

beneficio - sia pure in virtù di revoca della sentenza di condanna

ostativa - verrebbe invece ad essere attribuito al giudice della

esecuzione un compito valutativo e di pieno merito, riservato alla

sfera della cognizione;

che l'accoglimento di un simile quesito, infatti, non

soltanto si porrebbe in aperto contrasto con la rigida ripartizione

delle attribuzioni tra giudice "del fatto" e giudice "della pena";

soprattutto, esso determinerebbe effetti manipolativi del giudicato,

creando una nuova ed eccentrica categoria concettuale del doppio

"titolo esecutivo", promanante da due distinti organi: il giudice

della cognizione, che pronuncia la sentenza di condanna per un

determinato fatto ad una determinata pena; ed il giudice della

esecuzione, il quale formula - in relazione a quel fatto, per quella

pena e per quello stesso condannato - la "prognosi fausta" per

l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della

pena;

che né la peculiare disciplina dettata dall'art. 671, comma

3, cod. proc. pen. (in tema di concessione del beneficio della

sospensione condizionale della pena quando esso consegua al

riconoscimento, in executivis, del concorso formale o della

continuazione), né la "nuova" previsione di cui all'art. 674, comma

1-bis, del codice di rito (relativa alla possibilità di revocare in

fase esecutiva la sospensione condizionale "erroneamente" applicata

nel giudizio di cognizione), possono essere validamente evocate quali

parametri normativi di raffronto, avendo questa Corte costantemente

affermato che norme speciali, singolari o comunque derogatorie di

principi generali, non possono costituire utile elemento di

comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (v., ex

plurimis sentenze n. 344 del 1999, n. 402 del 1996, n. 295 e n. 201

del 1995);

che la questione proposta si rivela, dunque, manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte