Sentenza n. 361/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 413legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413, comma
secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto
1973, n. 533 promosso con l'ordinanza emessa il 17 gennaio 1978 dal
Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Mameli
Nunziata e C.A.S.A. s.p.a. iscritta al n. 220 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186
dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso depositato il 14 settembre 1977, Mameli
Nunziata, assumendo che aveva prestato lavoro in qualità di
rappresentante commerciale per la provincia di Cagliari della S.p.a.
C.A.S.A. (Corredi Arredamenti s.a.) con sede in Mogliano Veneto, dal
marzo 1968 al dicembre 1972, aveva chiesto al Pretore di Cagliari in
funzione di giudice del lavoro condannarsi la convenuta al pagamento in
suo favore della indennità di anzianità e delle provvigioni
"accantonate" quantomeno al 31 maggio 1971, con gli interessi legali di
mora e i maggiori danni da svalutazione monetaria. Si era costituita la
C.A.S.A. eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio
dell'adito giudice vuoi per avere le parti stabilito, con apposita
clausola specificamente approvata per iscritto, la competenza del foro
di Venezia vuoi in forza del novellato art. 413 c.p.c. per essersi il
rapporto perfezionato in Mestre e per non aver la C.A.S.A. sede né
dipendenza in Sardegna.
1.2. - Avendo l'attrice contestato che il contratto di agenzia
fosse stato perfezionato in Mestre per avere essa firmato, alla
presenza di un rappresentante della C.A.S.A., il contratto di agenzia
in Quartucciu (prov. Cagliari), ove all'epoca abitava, l'adito Pretore,
ritenuto che il rapporto di agenzia in controversia, in considerazione
dell'opera prevalentemente personale spiegata dalla Mameli, fosse
soggetto al rito speciale del lavoro e pertanto fosse nulla la clausola
derogativa della competenza e si prospettasse l'alternativa tra i fori
in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza cui il
lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto, e che il rapporto d'agenzia, alla
stregua della corrente giurisprudenza della Cassazione, potesse essere
fatto valere sol avanti il giudice del luogo di perfezionamento del
rapporto - nella specie il Pretore del lavoro di Venezia - ha d'ufficio
sollevato e, in riferimento all'art. 3 Cost., giudicato non
manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (testo sostituito in virtù della l.
11 agosto 1973, n. 533) nella parte in cui per le controversie in
materia di rapporto di agenzia esclude la competenza del giudice del
luogo dello svolgimento del rapporto, per contro operante nelle
controversie di lavoro subordinato.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 22
luglio 1978 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza
della proposta questione.
2.2. - Nella adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio
il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3. - Successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione
l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, in adesione al quale
il giudice a quo aveva sollevato d'ufficio la questione di
illegittimità costituzionale del novellato art. 413 comma secondo
c.p.c. nella parte in cui non consentirebbe l'assoggettamento delle
controversie in materia di rapporto di agenzia alla competenza del
giudice del luogo di svolgimento del rapporto, si è evoluto applicando
in un primo tempo anche i fori, alternativamente previsti nell'art. 413
comma secondo, dell'azienda e della dipendenza, e in secondo e, in
atto, ultimo tempo il forum contractus e il foro della sede
dell'azienda, con esclusione del foro della dipendenza.
Tale essendo il diritto in oggi vivente, la discrasia tra
lavoratori subordinati e agenti determinata dalla diversa ampiezza
dell'area di scelta dei fori alternativamente previsti nell'art. 413
comma secondo, nella quale il Pretore di Cagliari ha ravvisato offesa
inflitta al principio di eguaglianza davanti alla legge garantito
dall'art. 3 Cost., non sussiste per poco si rifletta che la nozione di
"dipendenza" non si concilia con la funzione economica e la disciplina
giuridica del rapporto di agenzia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973 n.
533) in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui per le
controversie d'agenzia esclude la competenza del giudice del luogo
dello svolgimento del rapporto, sollevata con ordinanza 17 gennaio 1978
del Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro (n. 220 R.O.
1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte