Sentenza n. 361/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 15legge 306/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1993
dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Floridia Francesco, iscritta al n. 16
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, investito di una
istanza di ammissione alla semilibertà proposta da un condannato
alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per i reati di
associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti
e altri minori reati, tutti unificati dalla continuazione ex art. 81
cod. pen., rilevato che il medesimo aveva già totalmente espiato la
parte di pena pertinente al reato più grave, il solo ostativo (in
mancanza di collaborazione con la giustizia) alla concessione del
beneficio, ai sensi dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come
sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
questione di costituzionalità della predetta norma "nella parte in
cui dispone che ai detenuti condannati anche per i reati gravi, non
collaboratori di giustizia, non possono essere concesse misure alternative (fatta eccezione per la liberazione anticipata), pur avendo
già espiato per intero la pena relativa ed essendo invece in
espiazione contestuale di pena per reati di minore gravità", non
contemplati dalla medesima disposizione.
Premesso che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 386 del
1989 si desume che, ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova
al servizio sociale, dal computo della pena deve escludersi la parte
di essa già espiata, e che di tale principio, ribadito dalle Sezioni
unite della Cassazione (sentenza del 18 giugno 1993, n. 18), deve
essere fatta applicazione anche ai fini di quanto previsto dall'art.
4- bis ord. pen., il Tribunale rileva che a ciò si oppone l'attuale
orientamento della Suprema Corte, secondo cui il condannato per uno
dei delitti ostativi a norma della citata disposizione non può
aspirare ad alcun beneficio, salva la liberazione anticipata, anche
se ha già espiato la relativa pena e sta invece espiando pene per
reati non ostativi.
Tale orientamento non pare al giudice a quo condivisibile,
dovendosi a suo avviso interpretare l'art. 4- bis nel senso che "se
il soggetto non è più detenuto in relazione a quei delitti, non
può più soggiacere al divieto che finisce con lo spirare della
espiazione della pena relativa".
La diversa interpretazione, deduce il remittente, lede gli artt. 3
e 27 della Costituzione e il principio di ragionevolezza.
Sotto il primo profilo, deriverebbe che i condannati in espiazione
di pena per reati "non ostativi" sarebbero discriminati a seconda che
abbiano o meno in precedenza espiato pene per delitti "ostativi";
inoltre, "la situazione di chi espia senza soluzioni di continuo"
(anche per circostanze casuali) "pene per reati diversi, diviene più
pesante rispetto a chi ha avuto l'abilità o la fortuna di espiare
separatamente le varie pene".
Quanto al secondo parametro, osserva il Tribunale che una simile
interpretazione renderebbe ancora più evidente la "compressione
delle finalità rieducative della pena", la lesione dei "principi
della proporzione e della individualizzazione della pena" e la
"vanificazione di programmi e percorsi rieducativi" già adombrati
nella sentenza n. 306 del 1993 della Corte costituzionale.
Sarebbe infine leso il principio di ragionevolezza, finendosi "per
far pesare sine die sui soggetti colpe già per intero pagate,
negando agli stessi quei percorsi alternativi che sono i soli che
garantiscono il contenuto risocializzante della pena".
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Osserva l'Avvocatura che pur essendo vero che la prevalente
giurisprudenza della Cassazione è orientata per una interpretazione
della norma nel senso criticato dal remittente, non mancano decisioni
che sostengono il principio opposto, in linea del resto con la
costante giurisprudenza di legittimità in tema di scioglimento del
cumulo ai fini del superamento dei divieti di ammissione alle misure
alternative alla detenzione previsti dal previgente testo
dell'ordinamento penitenziario.
Ma - soggiunge la difesa del Governo - se anche si voglia ritenere
corretta l'intepretazione criticata, la disciplina in esame non viola
i richiamati principi costituzionali. Non vi è discriminazione tra
condannati, in quanto, ai fini della valutazione della pericolosità
di determinati soggetti, diverse sono le situazioni di chi sia stato
condannato solo per reati non ostativi e chi lo sia stato sia per
questi sia per reati ostativi. L'eventualità, poi, che una
differenza di trattamento possa derivare dalla mancata redazione del
cumulo costituisce una disfunzione di mero fatto, non valutabile
sotto il profilo della costituzionalità della disciplina. Infine, le
limitazioni censurate non possono ritenersi irragionevoli o tali da
negare assolutamente le finalità rieducative della pena in quanto,
come affermato dalla sentenza n. 306 del 1993, ben può il
legislatore ridurre l'ambito dei benefici penitenziari ai fini del
contrasto con una criminalità organizzata aggressiva e diffusa,
tenuto conto del fatto che la prospettiva rieducativa è comunque
mantenuta aperta dalla possibilità di concessione della liberazione
anticipata. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, preso atto
dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l'art.
4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.
354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto
1992, n. 356, vieta, in mancanza di collaborazione con la giustizia,
la concessione di misure alternative alla detenzione ai condannati
per i reati indicati nella medesima disposizione anche qualora essi
abbiano già espiato per intero la pena relativa a detti reati,
permanendo però in espiazione contestuale di pena per reati non
considerati dalla predetta disposizione, e quindi di per sé non
ostativi ai benefici, dubita del contrasto di tale norma: a) con
l'art. 3 della Costituzione, poiché i condannati in espiazione di
pena per reati "non ostativi" sarebbero discriminati a seconda che
abbiano o meno in precedenza espiato pene per delitti "ostativi"; ed
inoltre perché, "la situazione di chi espia senza soluzioni di
continuo" (anche per circostanze casuali) "pene per reati diversi,
diviene più pesante rispetto a chi ha avuto l'abilità o la fortuna
di espiare separatamente le varie pene"; b) con l'art. 27 della
Costituzione, per la "compressione delle finalità rieducative della
pena", la lesione dei "principi della proporzione e della
individualizzazione della pena" e la "vanificazione di programmi e
percorsi rieducativi" già adombrati nella sentenza n. 306 del 1993
della Corte costituzionale; c) con il principio di ragionevolezza,
finendosi "per far pesare sine die sui soggetti colpe già per intero
pagate, negando agli stessi quei percorsi alternativi che sono i soli
che garantiscono il contenuto risocializzante della pena".
2. - La questione è infondata, essendo basata su una erronea
interpretazione della norma impugnata.
La Cassazione, sin dagli inizi dell'applicazione della legge 26
luglio 1975, n. 354, che, nel suo assetto originario, vietava la
concessione delle misure alternative alla detenzione ai condannati
per determinati gravi delitti, ha costantemente affermato che in caso
di cumulo di pene inflitte per diversi reati poteva essere ammesso
alle misure alternative alla detenzione il condannato che avesse già
scontato la pena relativa al delitto ostativo alla concessione di
tali benefici.
Tale giurisprudenza, assolutamente uniforme, si basava sulla
considerazione che le norme concernenti il cumulo delle pene non
potevano mai risolversi in un danno per il condannato; sicché, ove
determinati effetti penali negativi fossero collegati alle singole
pene e non fossero altrimenti determinabili se non in rapporto ad una
loro autonoma e distinta valutazione, le pene dovevano riacquistare
la loro individualità, previo scioglimento temporaneo e parziale del
cumulo.
Un contrario orientamento è stato assunto, di recente (più
precisamente, a partire dal 1992), in alcune decisioni della Suprema
Corte, secondo cui, nel caso di cumulo di pena riguardanti delitti
unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato
"ostativo", non può procedersi - diversamente da quanto avviene per
l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto - allo scioglimento del
cumulo ai fini della concedibilità dei benefici penitenziari, né
può considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato
"ostativo", in quanto l'art. 4- bis fa riferimento alla
"pericolosità soggettiva del detenuto, certificata dalla condanna
per un determinato reato e ad essa collega la esclusione di vari
benefici, senza possibilità di distinguere, in caso di pene
concorrenti, e di attribuire, quindi, ad un periodo pregresso
l'espiazione di quella parte di pena collegabile al reato per cui
vige il divieto di concedibilità" (così, Sez. I, 18 giugno 1993,
Sfara).
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, tale
nuova linea giurisprudenziale non può considerarsi diritto vivente,
sia perché contrastata da un numero molto maggiore di precedenti
decisioni, sia perché non costante nemmeno nell'ultimo periodo di
tempo. Ed infatti, da una pur recente sentenza della medesima Sez. I
della Cassazione (del 9 novembre 1992, Policastro), viene ribadito
che "la semilibertà è applicabile anche nel caso in cui la pena cui
si riferisce sia stata cumulata con altra pena inflitta per un reato
in relazione al quale sussiste un divieto di legge, ma che tuttavia
risulti in precedenza espiata".
3. - Giova osservare che, diversamente da quanto affermato nelle
ultime sentenze della Cassazione, che individuano la ratio del
divieto di scioglimento del cumulo nella valutazione di
"pericolosità soggettiva" del detenuto derivante dalla condanna per
un reato "ostativo", non si rinvengono dati normativi per sostenere
che la nuova disciplina recata dall'art. 4- bis abbia creato una
sorta di status di "detenuto pericoloso" che permei di sé l'intero
rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna.
Al contrario, proprio perché la disciplina sulle misure alternative si articola, ancor più che nel passato, in termini diversi in
relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata
condanna la cui pena è in esecuzione, deve ritenersi ulteriormente
valorizzato il tradizionale insegnamento giurisprudenziale della
necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che,
ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata
considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene.
La contraria opinione collega invece il permanere della
pericolosità soggettiva al dato contingente di un rapporto esecutivo
in atto; con la conseguenza che, per circostanze meramente casuali
(dipendenti ad esempio dal sopravvenire di nuovi titoli detentivi nel
corso della esecuzione della pena per precedenti condanne) verrebbe
ad atteggiarsi in modo differente il regime dei presupposti per
l'applicazione delle misure alternative.
Una tale conseguenza configurerebbe, sotto il profilo della
irragionevole discriminazione di situazioni tra loro assimilabili, la
lesione dell'art. 3 della Costituzione; sicché, in presenza del
riferito contrasto di orientamenti giurisprudenziali deve comunque
essere preferita la soluzione interpretativa conforme a Costituzione,
che è quella di cui è espressione l'orientamento più tradizionale.
4. - In tal modo interpretata, la disposizione impugnata si
sottrae alle censure di incostituzionalità prospettate dal giudice a
quo, cosicché la questione va dichiarata infondata nei sensi di cui
in motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera
a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte