Sentenza n. 361/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 546/1987
- art. 3legge 546/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le
lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1999
dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cabrini
Sara e l'I.N.P.S., iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 - Io serie
speciale - dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza emessa il 20 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546
(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte
in cui non prevedono la corresponsione, a favore delle imprenditrici
agricole a titolo principale, dell'indennità giornaliera per i
periodi di gravidanza e puerperio, come è stabilito invece per le
coltivatrici dirette, mezzadre e colone.
Il rimettente, il quale deve decidere in ordine alla domanda
proposta da una imprenditrice agricola a titolo principale per
ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità da parte
dell'istituto nazionale della previdenza sociale, osserva che
l'art. 13 della legge n. 233 del 1990 (Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi) ha stabilito l'estensione a
tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale delle
disposizioni della legge n. 1047, del 1957 (Estensione
dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni) con decorrenza dal 1° luglio 1990, sì
che, sotto il profilo previdenziale, gli imprenditori agricoli sono
stati equiparati ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
La medesima equiparazione tra le indicate categorie non sussiste
invece in relazione alla corresponsione dell'indennità di
maternità, poiché la legge n. 546, del 1987 attribuisce detta
indennità solo alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, ma non alle imprenditrici agricole a titolo
principale.
Ad avviso del giudice a quo la indicata esclusione appare
irragionevole, in quanto nel periodo della gravidanza e del puerperio
le imprenditrici agricole sono soggette al medesimo rischio delle
altre lavoratrici; benché alle imprenditrici non sia richiesta
l'esecuzione manuale di lavori agricoli, tuttavia l'assenza di tale
requisito non costituisce un connotato essenziale nella definizione
di imprenditore agricolo.
Gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non prevedono
l'indennità di maternità per le imprenditrici agricole, si
porrebbero perciò in contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della
Costituzione.
In particolare, il rimettente ravvisa una disparità di
trattamento nella circostanza che solo alle lavoratrici autonome è
riconosciuta la predetta indennità, pur in presenza del medesimo
evento della maternità e nonostante la identica funzione sociale
della norma, diretta a supplire alla mancanza di reddito durante il
periodo della gravidanza; appare quindi illegittima la totale
esclusione dell'indennità rispetto alla categoria delle
imprenditrici agricole a titolo principale, potendosi eventualmente
giustificare soltanto la previsione di diversi trattamenti normativi
ed economici fra le varie categorie di lavoratrici autonome in
relazione alle diverse situazioni, come ha affermato la Corte
costituzionale con la sentenza n. 31 del 1986.
Il pretore rimettente, pur riconoscendo che le disposizioni
contenute nell'art. 37 della Costituzione possono invocarsi solo
riguardo al lavoro subordinato, richiama tuttavia la sentenza n. 181
del 1993, con la quale la Corte ha affermato che lo spirito che anima
dette disposizioni è di grande momento per i riflessi che esse hanno
su qualsiasi attività lavorativa, in relazione alla funzione
familiare della donna, al fine di assicurare una speciale adeguata
protezione alla madre e al bambino.
Le norme denunciate si porrebbero poi, ad avviso del giudice a
quo in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, in quanto la
mancata previsione di un'indennità economica potrebbe indurre le
imprenditrici a continuare l'attività lavorativa nei periodi della
gravidanza e del puerperio, nei quali invece dovrebbero operare forme
di previdenza, la cui funzione consiste non solo nel fornire un aiuto
economico alle gestanti ma essenzialmente a dare un'efficace tutela
al valore della maternità, con il conseguente dovere del legislatore
di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare che sia
compromessa la salute della gestante e lo sviluppo della vita del
bambino, come affermato nella citata sentenza n. 181 del 1993.
Il giudice rimettente sostiene, infine, che non sarebbe
necessario un intervento discrezionale del legislatore per attuare
l'esigenza primaria di tutela del valore della vita e della salute
della madre e del bambino, in quanto l'equiparazione tra gli
imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è
stata già disposta dall'art. 13 della legge n. 233 del 1990, che ha
esteso agli imprenditori agricoli l'assicurazione per l'invalidità e
la vecchiaia prevista in favore delle altre categore; allo stesso
modo, secondo il giudice a quo potrebbe estendersi alle imprenditrici
agricole a titolo principale la disposizione di cui all'art. 3 della
legge n. 546 del 1987, che stabilisce la corresponsione di
un'indennità giornaliera a favore delle coltivatrici dirette,
mezzadre e colone.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata.
La difesa erariale pone in particolare rilievo la circostanza che
la parificazione delle forme di tutela, richiedendo interventi
complessi e articolati, deve essere ricondotta alla discrezionalità
del legislatore, che, dopo aver valutato le caratteristiche dei
soggetti destinatari del sistema previdenziale e i vincoli finanziari
cui è sottoposto il sistema, provvede alle eventuali modifiche della
disciplina, con le modalità più opportune in relazione al concreto
momento storico ed economico.
Nella materia in questione, si sono succeduti nel tempo numerosi
interventi legislativi, i più recenti dei quali sono i provvedimenti
contenuti nell'art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e
nell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, che dimostrano la varietà
delle possibili forme di tutela della maternità.
L'Avvocatura ha concluso quindi per la manifesta infondatezza
della questione, escludendo che le norme di tutela di cui alla legge
n. 546 del 1987 possano essere automaticamente estese alle
imprenditrici agricole a titolo principale e richiamando quelle
pronunce (sentenze nn. 181 del 1983, 364 del 1995 e 31 del 1986) con
le quali la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo
cui è da affidare all'apprezzamento del legislatore un intervento
che postuli un'identità delle fattispecie da tutelare. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro,
dubita, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione,
della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge
29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione
dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a
titolo principale.
Ad avviso del rimettente, la mancata inclusione delle
imprenditrici agricole a titolo principale fra le categorie di
lavoratrici autonome che beneficiano dell'indennità di maternità
sarebbe irragionevole e discriminatoria e costituirebbe una lesione
dei principi costituzionali che impongono la tutela della salute e
del valore della maternità.
2. - La questione è fondata.
3. - La nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è
stata introdotta dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
(Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per
la riforma dell'agricoltura), che include tale categoria tra i
beneficiari di provvidenze finalizzate all'ammodernamento e al
potenziamento delle strutture agricole, definendo a titolo principale
"l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi
del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività
medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro
risultante dalla propria posizione fiscale".
Trattasi di categoria affine a quella dei coltivatori diretti, da
cui si discosta essenzialmente per ciò che concerne il requisito
della manualità del lavoro; il citato art. 12, riferendosi
genericamente al tempo di lavoro, non indica lo svolgimento di lavoro
manuale tra gli elementi che connotano l'attività dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, sì che tale lavoro può consistere
anche in un'attività di organizzazione e di direzione dell'azienda
agricola.
L'art. 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ha esteso agli
imprenditori agricoli a titolo principale l'assicurazione per
invalidità, vecchiaia e superstiti prevista in favore dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla legge 26 ottobre 1957,
n. 1047, equiparando così l'indicata categoria, priva di una
specifica tutela previdenziale, a quella dei coltivatori diretti.
Detta legge non contiene però alcun riferimento al trattamento di
maternità - di cui beneficiano le coltivatrici dirette ai sensi
della legge n. 546 del 1987 - limitandosi a disporre l'applicabilità
agli imprenditori agricoli a titolo principale soltanto del regime
previdenziale previsto per i coltivatori diretti dalla legge n. 1047
del 1957.
4. - La tutela della maternità, inizialmente disposta solo a
favore delle lavoratrici subordinate con la legge 26 agosto 1950,
n. 860 e, successivamente, in modo più ampio e organico, con la
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata progressivamente estesa
alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, sia pure in
termini necessariamente diversi in ragione delle caratteristiche
proprie di ciascuna delle indicate categorie.
La legge n. 546 del 1987, prevede l'erogazione di un'indennità
giornaliera per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e
per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto a favore
delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, nonché a favore delle
lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali;
l'indennità di maternità spetta, altresì, in caso di adozione o di
affidamento preadottivo ed in caso di aborto spontaneo o terapeutico.
Analoghe disposizioni sono contenute nella legge 11 dicembre
1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste),
che stabilisce la corresponsione di un'indennità di maternità per i
medesimi periodi di gravidanza e puerperio, oltre che nei casi di
adozione e affidamento preadottivo ed in quelli di aborto spontaneo o
terapeutico, a favore di ogni iscritta a una cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti, tra quelle indicate nella
tabella A, allegata alla legge stessa.
La tutela della maternità è stata poi estesa alle lavoratrici
prive di altre forme di tutela previdenziale ed iscritte ad apposita
gestione separata presso l'istituto autonomo della previdenza
sociale, a favore delle quali è prevista la corresponsione di un
assegno, una tantum in caso di parto e in caso di aborto spontaneo o
terapeutico, come stabilito dall'art. 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) e dal decreto ministeriale 27 maggio 1998 (Estensione della
tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare).
Infine, in presenza di determinati requisiti economici, è
prevista, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
l'erogazione di un assegno di maternità a favore delle cittadine
italiane residenti, che non beneficiano del trattamento previdenziale
della indennità di maternità.
4.1 - Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sostegno
economico disposto dal legislatore a favore delle lavoratrici nei
periodi della gravidanza e del puerperio ha la duplice finalità di
tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare che alla
maternità si colleghi uno stato di bisogno; ciò in quanto il valore
della maternità non può subire condizionamenti, specialmente di
ordine economico. Onde non possono essere ritenute legittime quelle
norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale
menomazione economica della lavoratrice (tra le tante, si vedano le
sentenze nn. 310 del 1999, 3 del 1998, 181 del 1993).
Il fondamento costituzionale della tutela della maternità non
sta solo nelle disposizioni contenute nell'art. 37, che riguardano
specificamente il lavoro subordinato, ma riposa in via generale sul
principio dell'art. 31, che protegge la maternità in quanto tale,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e sul precetto
dell'art. 32, per lo specifico profilo della tutela della salute
della madre e del bambino.
Il legislatore ha dato attuazione in modo progressivo e sempre
più esteso all'esigenza di tutela imposta dai citati precetti
costituzionali, proteggendo il valore della maternità, anche
indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa da
parte della donna, come è dimostrato dalle disposizioni contenute
nell'art. 66 della legge n. 448, del 1998, che prevedono l'erogazione
di un assegno di maternità in caso di limitate risorse economiche
del nucleo familiare di appartenenza della madre.
È evidente allora che contenuto e modalità degli interventi
legislativi variano solo in relazione alla specificità delle singole
situazioni, non già al bene da tutelare, che è sempre il medesimo.
Ciò comporta che mentre può risultare giustificata la previsione di
un più elevato grado di protezione a favore di alcune categorie
rispetto ad altre, appare invece assolutamente discriminatoria la
totale carenza di tutela che si verifica allorché, in presenza del
medesimo evento, vi siano soggetti che non godono di alcuna
provvidenza riconosciuta invece ad altri che pur versano in
situazioni omogenee.
4.2 - A differenza delle altre lavoratrici autonome, le
imprenditrici agricole a titolo principale sono prive del trattamento
previdenziale di maternità, nonostante esse costituiscano una
categoria affine a quella delle coltivatrici dirette.
Una tale carenza di tutela appare ingiustificata sotto più
profili: anzitutto perché viene a determinarsi una inammissibile
diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici
autonome, che il legislatore ha già mostrato di considerare in modo
omogeneo, allorché ha esteso l'assicurazione per invalidità e
vecchiaia, di cui godevano i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
agli imprenditori agricoli a titolo principale.
L'equiparazione tra gli uni e gli altri resterebbe gravemente
incompleta, trattandosi di diritti di pari rilievo costituzionale, se
non si consentisse alle imprenditrici agricole a titolo principale di
ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità nella misura
e con le modalità previste per le coltivatrici dirette.
Non è tuttavia solo il conflitto con il principio di eguaglianza
a determinare la illegittimità costituzionale delle norme censurate;
poiché la mancata previsione del trattamento economico di maternità
può indurre le imprenditrici a non interrompere, né a diminuire il
ritmo di lavoro per non subire decrementi di reddito, non risulta
attuata quell'esigenza primaria di tutela della salute della madre e
del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e
del puerperio, voluta dall'art. 32 della Costituzione.
Pertanto, gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non
contemplano le imprenditrici agricole a titolo principale tra le
lavoratrici autonome a favore delle quali è disposta l'indennità di
maternità, non possono che dichiararsi contrari ai citati precetti
costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le
lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la
corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle
imprenditrici agricole a titolo principale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte