Ordinanza n. 362/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 530Codice di procedura penale
- art. 578Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo
comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254
delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1991 dalla Corte
d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Gatto
Matteo, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio d'appello avverso sentenza
di condanna emessa in relazione all'ipotesi di procurata interruzione
della gravidanza (con le aggravanti di cui all'art. 19, sesto comma,
della legge 22 maggio 1978, n. 194), la Corte d'appello di Catanzaro,
con ordinanza del 29 gennaio 1991, rilevata l'intervenuta
prescrizione e ritenuta altresì insufficiente la prova sul punto che
l'imputato avesse commesso il fatto, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del
codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il
giudice pronunci sentenza di assoluzione, anche quando è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste,
che l'imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato";
che a parere del giudice a quo, in ragione della prevalenza
della formula di proscioglimento per estinzione del reato su quella
assolutoria piena, l'imputato che si veda prescritto il reato
contestatogli verserebbe in posizione deteriore rispetto a chi -
nella medesima situazione di insufficienza probatoria - può godere
della più favorevole formula ex art. 530 del codice di procedura
penale;
che l'irragionevolezza della disposizione tanto più
risalterebbe nel caso di specie, in cui in primo grado era stata
pronunciata condanna al risarcimento dei danni, sì che il giudice di
appello era comunque tenuto ad esaminare il merito dell'impugnazione
ex art. 578 del codice di procedura penale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la
declaratoria d'infondatezza richiamandosi alle considerazioni già
svolte in analogo giudizio;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta
infondatezza di una questione concernente l'applicazione
dell'amnistia e, quindi, sostanzialmente analoga a quella in
argomento, in base all'assorbente rilievo della rinunziabilità della
causa estintiva (cfr. ordinanza n. 300 del 1991);
che le medesime considerazioni possono svolgersi in tema di
prescrizione, alla quale tale principio è stato esteso dalla
sentenza di questa Corte n. 275 del 1990, con identica conseguenza di
manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del
codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte