Sentenza n. 362/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.l. 333/1992
- art. 13legge 384/1992
usata come parametro
- art. 36d.P.R. 1074/1965
- art. 2d.P.R. 1074/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 8 agosto 1992,
n. 359, concernente: "Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica" e del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, recante: "Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali",
promossi con ricorsi della Regione Sicilia, notificati l'11 settembre
e l'11 dicembre 1992, depositati in cancelleria il 21 settembre e il
18 dicembre 1992 ed iscritti ai nn. 66 e 71 del registro ricorsi
1992.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Francesco Castaldi per la Regione Sicilia e l'avv.
dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Sicilia, con ricorso notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri l'11 settembre 1992, ha promosso giudizio di
legittimità costituzionale, in via principale, della l. 8 agosto
1992, n. 359.
Con il ricorso si espone che la legge impugnata - dopo avere
previsto, tra l'altro, l'istituzione di un'imposta straordinaria
immobiliare sui fabbricati e di un'imposta straordinaria sui depositi
bancari e postali (art. 7), l'aumento dell'imposta di bollo (art. 9)
e l'aumento delle tasse sulle concessioni governative (art. 10) -
all'art. 13 ha disposto che le relative entrate "sono riservate
all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento degli
strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria".
Secondo la regione ricorrente, così disponendo la legge statale
avrebbe violato l'art. 36 dello statuto regionale (che ne garantisce
l'autonomia finanziaria), in relazione al disposto dell'art. 2 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante norme di attuazione dello
statuto in materia finanziaria), il quale consente la riserva allo
Stato di nuove entrate, solo ove siano destinate dalle leggi che le
prevedono alla copertura di oneri diretti a soddisfare "particolari
finalità", specificate nelle leggi medesime. Tale condizione non si
verificherebbe nel caso di specie, essendo la riserva rivolta
genericamente alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico e alle esigenze di riequilibrio del bilancio statale.
Inoltre, essa non riguarda solo le nuove imposte straordinarie, ma
anche l'aumento dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni
governative, destinato a produrre effetti senza limite di tempo.
La regione lamenta, infine, che la riserva allo Stato degli
aumenti di imposte già esistenti risulta "di difficile applicazione
per l'impossibilità di discriminare le quote dell'aumento oggetto
della riserva dal normale gettito del tributo di spettanza
regionale".
2. - Si è costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto di costituzione si osserva che, secondo la
giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 61 e 87 del 1987),
"l'eccezione alla regola che vuole devoluta alla regione ogni nuova
entrata tributaria (da riscuotersi nel territorio regionale) richiede
nella legge istitutiva (confermativa, o maggiorativa dei proventi) la
inclusione di una apposita clausola di destinazione a particolari
finalità statali da soddisfare, o altro pertinente, specifico
riferimento ad essa".
Tale condizione, sarebbe stata adempiuta dal legislatore, in
quanto la riserva all'erario del gettito delle imposte straordinarie
di nuova istituzione (sui fabbricati e sui depositi bancari e
postali) e degli aumenti disposti della imposta di bollo e delle
tasse sulle concessioni governative è contestualmente destinata
"alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico",
nonché al soddisfacimento degli "impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria": vincolo di destinazione
duplicemente specifico.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infine, le finalità
cui ha riguardo la norma-parametro ben possono essere "continuative"
e, per altro verso, l'addotta impossibilità di discriminare le quote
dell'aumento del bollo e delle tasse di concessioni dal normale
gettito di tali tributi (conservato alla regione) non sussiste,
bastando al riguardo un semplice calcolo proporzionale.
3. - Con successiva memoria la Regione Sicilia ha insistito nel
ricorso, contestando le argomentazioni dell'Avvocatura generale dello
Stato.
Ha sostenuto, in proposito, che secondo la giurisprudenza
costituzionale la particolarità del fine è rinvenibile solo ed
esclusivamente quando sussista l'eccezionalità di una situazione
contingente, che legittima l'attribuzione, comunque eccezionale
rispetto al sistema ordinario, all'erario dell'intero provento delle
nuove imposte. Nel caso di specie, viceversa, non vi sarebbe una
situazione eccezionale che giustifichi la destinazione. In
particolare, mancherebbe quel carattere di temporaneità
dell'imposizione, che trova il suo presupposto nell'eccezionalità
della situazione che legittima la riserva allo Stato.
Secondo la regione siciliana, l'eccezionalità del fatto cui
riconnettere la finalità particolare, deve essere un evento naturale
imprevedibile, e non - come nel caso in specie - la conseguenza di un
comportamento del soggetto (lo Stato) che lo adduce come condizione
legittimante dell'eccezionalità della norma.
Consentendosi allo Stato di far ricadere sulla regione gli oneri
derivanti dal debito pubblico, infatti, non costituendo questo un
fatto contingente ed occasionale, si legittimerebbe la riserva allo
Stato di ogni futura imposizione, destinandola alla copertura degli
oneri suddetti.
Inoltre, secondo la regione siciliana, le entrate dovute alle
nuove imposte o all'addizionale su imposte già esistenti, sono
destinate non solo, come esplicitamente afferma l'art. 13, alla
copertura degli oneri del debito pubblico ma anche al soddisfacimento
di maggiori spese, dovute a misure introdotte con lo stesso decreto
legge n. 333 del 1992.
Il comma 7 dell'art. 8 del decreto stabilisce, ad esempio, che le
maggiori entrate vengano destinate al soddisfacimento degli oneri
dovuti ai nuovi controlli fiscali dell'anagrafe tributaria.
Ugualmente l'art. 10 destina le maggiori entrate alla copertura delle
passività dovute alle agevolazioni sulla tassa di concessione per
l'iscrizione delle società nel registro delle imprese. Pertanto, il
decreto-legge destina le maggiori entrate a soddisfare finalità che
nulla hanno di particolare, ma che sono, invece, connesse ad una
manovra fiscale generale. Ne conseguirebbe l'illegittimità del d.l.
n. 333 del 1992 anche sotto questo profilo, poiché le maggiori
entrate verrebbero destinate al soddisfacimento di finalità che
nulla hanno di particolare, ma che costituiscono, invece, normali
oneri di un bilancio.
4. - La regione siciliana, con altro ricorso notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri l'11 dicembre 1992, ha promosso
giudizio di legittimità costituzionale in via principale del d.l. 19
settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n.
438.
Con il ricorso si espone che detta legge prevede, tra l'altro,
l'istituzione di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su
determinati beni ivi indicati (art. 8, n. 1) sulle riserve di caccia
e di pesca (art. 8, n. 9); l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e
nuove aliquote Irpef (art. 9); la trasformazione di alcuni oneri
deducibili in detrazioni di imposta e l'indeducibilità ai fini
dell'Irpef e dell'Irpeg dell'imposta locale sui redditi (art. 10);
disposizioni circa l'accertamento presuntivo dei redditi delle
imprese minori e da lavoro autonomo, nonché in ordine alla
liquidazione e riscossione delle relative imposte (artt. 11 e 11-bis); la soggezione all'imposta straordinaria immobiliare delle
abitazioni assegnate ai soci dalle cooperative edilizie di abitazione
a proprietà indivisa (art. 12- bis); disposizioni limitative della
deducibilità, ai fini della tassazione dei redditi d'impresa, degli
interessi passivi (art. 13- bis).
L'art. 13 della legge dispone, in particolare, che "le entrate
derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono,
anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché
alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria (primo comma). Con decreto del ministro delle finanze, di
concerto con il ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto
previsto al comma 1".
Secondo la regione ricorrente, così disponendosi sarebbe stato
violato l'art. 36 dello statuto speciale in relazione al disposto
dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale riserva alla
regione "tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo
territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione
delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con
apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità contingenti o continuative dello Stato
specificate nelle leggi medesime".
Il suddetto art. 13, infatti, sarebbe rivolto genericamente alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alle
esigenze di riequilibrio del bilancio statale, senza identificare in
modo adeguato un fine specifico delle nuove entrate.
Non è previsto, inoltre, un limite temporale alla riserva delle
nuove entrate allo Stato, per cui quest'ultima continuerà a
dispiegare i propri effetti indefinitamente nel tempo, sottraendo
alla finanza della regione quote tributarie, alla stessa attribuite
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche quando le
ipotetiche esigenze poste a fondamento della suddetta riserva statale
saranno venute meno. Infine, la riserva sarebbe in concreto di
difficile attuazione per l'impossibilità di discriminare le quote
dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni
della legge impugnata (eccezione facendo per l'imposta straordinaria)
dal normale gettito del tributo di spettanza regionale.
5. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, giacché
la riserva all'erario del gettito derivante dalle misure fiscali
adottate col d.l. n. 384 del 1992 è specificamente finalizzata "alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico", oltre che
all'osservanza degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in
sede comunitaria. Quanto alla mancata previsione di un limite
temporale entro il quale la riserva del gettito dell'erario è
destinata a restare operante, tale predeterminazione non è in alcun
modo desumibile dalla norma-parametro che, al contrario, parlando di
"finalità contingenti o continuative dello Stato", autorizza a
ritenere costituzionalmente legittima anche una riserva di gettito
destinata a rimanere - ove necessario - operante a tempo
indeterminato. Considerato in diritto
1. - I ricorsi hanno per oggetto questioni analoghe e pertanto
vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La Regione Sicilia ha chiesto a questa Corte di decidere:
a) se la legge 8 agosto 1992, n. 359 - che ha istituito
un'imposta straordinaria sui fabbricati, un'imposta straordinaria sui
depositi bancari e postali, l'aumento dell'imposta di bollo e delle
tasse sulle concessioni governative - riservando allo Stato (art. 13)
le relative entrate (o maggiori entrate) - violi l'art. 36 dello
statuto siciliano in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074;
b) se il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge
14 novembre 1992, n. 438 - che ha istituito un'imposta straordinaria
su determinati beni mobili; l'adeguamento delle detrazioni d'imposta
e nuove aliquote Irpef; la trasformazione di alcuni oneri deducibili
in detrazioni d'imposta e l'indeducibilità, ai fini dell'Irpef e
dell'Irpeg, dell'imposta locale sui redditi; disposizioni circa
l'accertamento presuntivo dei redditi delle imprese minori e da
lavoro autonomo, nonché in ordine alla liquidazione e riscossione
delle relative imposte; la soggezione all'imposta straordinaria
immobiliare delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative
edilizie di abitazione a proprietà indivisa; disposizioni limitative
della deducibilità, ai fini della tassazione dei redditi d'impresa,
degl'interessi passivi - riservando allo Stato (art. 13, primo comma)
le relative entrate (o maggiori entrate) - violi a sua volta l'art.
36 dello statuto regionale in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074.
Secondo la regione la "riserva" di dette entrate allo Stato non
sarebbe consentita dalle norme ora indicate, le quali, in via di
principio, le attribuiscono tutte le entrate tributarie riscosse nel
suo territorio, fatta eccezione per le nuove entrate destinate dalle
leggi che le prevedono alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità dello Stato, specificate nelle leggi medesime.
Detto vincolo di destinazione non sarebbe ravvisabile nelle leggi
impugnate, essendo del tutto generica la finalità di far fronte agli
oneri derivanti dal debito pubblico o al riequilibrio del bilancio
statale e riferendosi le nuove entrate, in parte, ad una manovra
fiscale generale. Inoltre le nuove entrate sarebbero riservate allo
Stato senza limiti di tempo e senza lo scopo di far fronte ad una
situazione eccezionale e contingente. Il loro computo, infine,
rispetto alle entrate precedenti, sarebbe di difficile attuazione.
3. - Va preliminarmente rilevato che la riserva allo Stato delle
entrate in questione è stata disposta dall'art. 13 del d.l. 11
luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e
dall'art. 13, primo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Ancorché la regione
abbia formalmente impugnato l'intera legge 8 agosto 1992, n. 359 e
l'intero d.l. 19 settembre 1992, n. 384 con la relativa legge di
conversione, deve ritenersi pertanto che, in effetti - secondo quanto
si evince dalle censure formulate e dalle argomentazioni esposte nei
ricorsi - essa abbia inteso impugnare l'art. 13 del d.l. n. 333 del
1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 e l'art. 13, primo
comma, del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del
1992.
4. - Le questioni sono infondate.
Va premesso che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nel
dettare le norme di attuazione dello statuto della Regione Sicilia in
materia finanziaria, ha disposto che, ai sensi del primo comma
dell'art. 36 dello statuto "spettano alla regione, oltre le entrate
tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette
o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate
tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla
copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi
medesime".
Questa Corte (sentenze n. 61 e n. 87 del 1987) ha affermato che
l'eccezione al principio devolutivo alla Regione Sicilia dei proventi
delle nuove entrate tributarie, riscosse nel suo territorio, richiede
nella legge "la inclusione di un'apposita clausola di destinazione
alle particolari finalità statali da soddisfare". Tali finalità,
secondo quanto risulta dagli impugnati artt. 13 del d.l. 11 luglio
1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e 13,
primo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella
legge 14 novembre 1992, n. 438 - sono state espressamente
identificate e definite dal legislatore, il quale ha destinato le
nuove entrate in questione "alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee
di politica economica e finanziaria in funzione degl'impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria".
Trattasi di finalità chiaramente individuate e riferite
all'emergenza finanziaria, in relazione alla quale le nuove entrate
hanno una funzione essenziale anche in adempimento di precisi impegni
comunitari, ai quali la legge fa esplicito riferimento.
Privo di consistenza è il rilievo che la riserva allo Stato delle
nuove entrate non sia circoscritta nel tempo, poiché il sopra citato
art. 2 delle norme di attuazione dello statuto siciliano, prevede la
possibilità della riserva stessa anche in relazione a finalità
"continuative" (oltre che contingenti), come tali destinante ad
essere perseguite senza limitazioni cronologicamente determinate.
Né può ritenersi - come vorrebbe la regione - che la riserva
possa operare solo in riferimento ad "eventi naturali imprevedibili",
ai quali lo Stato debba fare fronte, non essendo rinvenibile una
simile limitazione nella lettera del citato art. 2 ed essendo la
stessa incompatibile con la sua ratio, che è quella di consentire
alla legge dello Stato di istituire nuove entrate tributarie
destinate alla realizzazione di finalità proprie all'intera
comunità nazionale.
Neppure integra violazione delle norme di riferimento l'affermata
difficoltà di computo delle nuove entrate rispetto alle precedenti:
essa, infatti, oltre ad essere non dimostrata, non è valutabile in
relazione alla legittimità costituzionale della disciplina, non
inserendosi nell'oggetto di un tale giudizio le eventuali difficoltà
di fatto nell'applicazione della legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 11 luglio
1992, n. 333, recante: "Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica", convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), promosso dalla Regione Sicilia, in relazione agli artt. 36
dello statuto regionale e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, con
il ricorso 11 settembre 1992;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con
modificazioni nella l. 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, recante misure urgenti in materia di previdenza di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), promosso dalla
Regione Sicilia, in relazione all'art. 36 dello statuto regionale e
all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, con il ricorso 11
dicembre 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte