Sentenza n. 362/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30d.P.R. 130/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.
27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dalla
Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla U.S.L. n. 8 di
Ribera contro Veneziano Domenica ed altri e da Veneziano Domenica ed
altri contro la U.S.L. n. 8 di Ribera, iscritta al n. 618 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Veneziano Domenica ed altri,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi l'avv.to Carlo Mezzanotte per Veneziano Domenica ed altri, e
l'avvocato dello Stato Antonio Freni per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio civile promosso dagli eredi di un medico
ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno corrispondente
all'importo del premio assicurativo che essi avrebbero dovuto
percepire qualora l'ente ospedaliero non avesse omesso di stipulare,
a favore del dipendente, la polizza per malattia od infortuni a causa
di servizio, di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, la Corte
di Cassazione - adita in sede di impugnazione avverso la sentenza di
appello che aveva accolto la domanda - ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 3 della
Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con ordinanza dell'11 marzo
1994, questione incidentale dell'art. 30 del d.P.R. cit., nella parte
in cui detta norma (nell'interpretazione datane dalla stessa Corte)
obbliga gli enti ospedalieri a stipulare in favore dei propri
dipendenti un'assicurazione, contro infortuni e malattie contratti in
servizio e per cause di servizio, ulteriore e distinta rispetto
all'assicurazione sociale obbligatoria, di analogo contenuto, di cui
al d.P.R. n. 1124 del 1965.
Secondo il giudice a quo, la previsione di un siffatto cumulo di
assicurazione privata e sociale sarebbe infatti estranea alla
disciplina del rapporto di impiego degli altri pubblici dipendenti ed
in ciò si radicherebbe l'eccesso di delega, che motiva l'ipotesi di
violazione dell'art. 76 Cost., poiché proprio ai principi generali
di quella disciplina il Governo avrebbe dovuto viceversa uniformare
la regolamentazione del rapporto d'impiego del personale sanitario,
secondo le direttive fissate nell'art. 42 numero 2 della legge n. 132
del 1968.
Parallelamente, il trattamento ingiustificatamente più
favorevole, così riservato ai dipendenti ospedalieri, indurrebbe a
ritenere, per tale profilo, violato anche il precetto della
eguaglianza.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituite le parti
private, per sostenere l'inammissibilità o in subordine
l'infondatezza della questione di legittimità.
È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri,
per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. La quale ha a
sua volta eccepito:
in linea preliminare, l'inammissibilità della impugnativa, per
non avere la Corte di cassazione esaminato la contestazione (a suo
avviso) "pregiudiziale" della convenuta (in ordine alla effettiva
dipendenza del decesso da causa di servizio) che - ove accolta -
avrebbe reso irrilevante la questione in oggetto;
nel merito, la non fondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 30 del d.P.R. 27
marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri) - interpretato nel senso che l'ivi previsto obbligo
delle amministrazioni ospedaliere di assicurare "adeguatamente a loro
spese" il personale dipendente contro il rischio di infortuni e
malattie professionali riguarda un trattamento assicurativo ulteriore
e distinto rispetto a quello derivante, per le medesime
amministrazioni, dalla normativa generale di cui al d.P.R. n. 1124
del 1965 - violi l'art. 76, perché tra "i principi che regolano il
rapporto di pubblico impiego", cui il legislatore delegato era tenuto
ad uniformarsi ( ex art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968)
"non esiste (quello de) il cumulo obbligatorio fra l'assicurazione
sociale e quella privata"; e l'art. 3 della Costituzione "per la
disparità di trattamento che si determina fra lo stato giuridico dei
dipendenti ospedalieri, che fruiscono del vantaggio connesso al
cumulo delle assicurazioni, rispetto a quello di altre categorie di
pubblici impiegati per i quali tale cumulo non è previsto".
2. - La questione così prospettata, contrariamente a quanto
eccepito dall'Avvocatura, è rilevante, perché - ove pure fosse
fondato il motivo di ricorso con cui l'amministrazione ospedaliera
nega la dipendenza della morte del de cuius da causa di servizio - la
cassazione della sentenza di appello in ragione dell'accoglimento di
tale censura, che presuppone la legittimità costituzionale della
norma in questione e solo critica l'applicazione fattane, avrebbe
portata ad effetti innegabilmente diversi da quelli, per applicazione
di norma costituzionalmente illegittima, quali invece conseguirebbero
all'eventuale accoglimento della quaestio legitimitatis proposta
(cfr. sentenze n. 136 del 1992; n. 97 del 1987; n. 3 del 1983;
ordinanza n. 409 del 1991).
3. - L'impugnativa è peraltro infondata.
3.1. - La norma denunciata - nell'interpretazione motivatamente
datane dalla Corte di cassazione rimettente - non si pone infatti in
contrasto con alcuno dei parametri invocati.
Non ricorre in primo luogo l'ipotizzata violazione dell'art. 76
Cost., poiché - pacifico essendo, nella prospettazione dello stesso
giudice a quo, che non è sancito, per il pubblico impiego, un
divieto di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata
(infortuni e malattia), con cui la norma delegata si sia posta in
contraddizione - certamente non vale poi a concretare il lamentato
eccesso di delega il fatto che non esista nella disciplina del
pubblico impiego, cui il Governo era tenuto ad uniformarsi ai sensi
della norma di delega sub art. 42 numero 2 della legge n. 132 del
1968, un obbligo di assicurazione aggiuntiva, identico a quello
introdotto per i dipendenti ospedalieri.
La delega legislativa, di cui al citato art. 76 della
Costituzione, non elimina infatti ogni discrezionalità del
legislatore delegato, né esclude - come a torto, quindi, si
presuppone nell'ordinanza di rinvio - la sua facoltà di valutare le
specifiche situazioni da disciplinare, nella fisiologica attività di
"riempimento" che lega i due livelli normativi (cfr. sentenze n. 237
e 355 del 1993; n. 4 del 1992; n. 21 del 1988). A maggior ragione
quando la delega abbia una struttura "a maglie larghe": come è,
nella specie, per quella conferita con il citato art. 42 numero 2
della legge n. 132 del 1968, che esprime una generica direttiva di
allineamento della disciplina sullo stato giuridico dei dipendenti
ospedalieri ai "principi del pubblico impiego", senza ulteriori
puntualizzazioni e criteri di dettaglio (cfr. anche sentenze n. 141
del 1993; nn. 250 e 259 del 1991).
E ciò a prescindere dalla considerazione che comunque anche nel
pubblico impiego la previsione di un obbligo di assicurazione
complementare a carico della pubblica amministrazione - ancorché non
avente, come già detto, carattere di principio - non soltanto
ricorre in talune situazioni particolari (cfr. leggi 18 dicembre
1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417, con riguardo ai dipendenti in
missione che utilizzino aerei di linea; legge 20 febbraio 1958, n. 93
e d.P.R. n. 810 del 1980, con riguardo a soggetti esposti a
radiazioni ionizzanti) ma è anche presupposta, e con portata più
generale, dalle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati
civili dello Stato dettate con il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, il
cui art. 50 disciplina la liquidazione dell'equo indennizzo in
ipotesi di concorrenza di questo con altra "assicurazione a carico
dello Stato o di altra pubblica amministrazione"; equo indennizzo che
peraltro, al pari dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al
d.P.R. n. 1124 del 1965, può incontrare limiti e condizioni di
applicabilità più rigorosi di quelli che, in tesi, possono essere
stabiliti nell'adempimento, da parte della amministrazione
ospedaliera, dell'obbligo di assicurare "adeguatamente" il proprio
personale.
3.2. - Resta esclusa pure la violazione del precetto
dell'eguaglianza, poiché proprio la "specialità" del rapporto di
lavoro ospedaliero tenuta presente dal legislatore delegato - e che
innegabilmente espone gli operatori del settore al pericolo di
contrarre malattie o di subire infortuni a causa di servizio molto
più intensamente di quanto ad analogo pericolo sia esposta la
generalità degli altri pubblici impiegati - giustifica il
trattamento assicurativo più favorevole ai primi riservato, in
stretta ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da
causa di servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte