Sentenza n. 363/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, commi
secondo e terzo, del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 dalla Corte d'appello di
Perugia nel procedimento penale a carico Abbas Afzali ed altra
iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale
dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da Roberta De Vitali iscritta al n. 154 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa
a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Perugia nei confronti di Abbas
Afzali e Daniela Bigoni, la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza
del 21 dicembre 1990 (R.O. n. 137 del 1991), ha dichiarato rilevante
e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale "nella
parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre
impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa al termine del
rito abbreviato".
Nell'ordinanza di rinvio si premette che la norma impugnata
stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro
le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato e perciò
non gli consente né di proporre una istanza di reformatio in peius
della pena né di avanzare una istanza di reformatio in melius della
stessa, come pure sarebbe possibile "specie con riferimento a
sopraggiunta abolizione di reato".
Ad avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata al solo
pubblico ministero - della facoltà di appello avverso la sentenza di
condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato lederebbe la
parità processuale delle parti del giudizio penale, ponendosi in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La prospettata "lesione della parità processuale" tra accusa e
difesa non sarebbe giustificabile, secondo il giudice a quo, né con
il carattere speciale e semplificato del rito - che assicura solo un
procedimento rapido e un giudizio da formulare "allo stato degli
atti" - né con la diminuzione automatica e predeterminata della
pena. E ciò in quanto - sempre a giudizio della Corte remittente -
dalla accettazione del rito abbreviato non deriva nessun vincolo
sulla giusta pena da applicare, che resta rimessa alla determinazione
esclusiva del giudice e, di conseguenza, anche del giudice
dell'impugnazione.
Aggiunge poi il giudice a quo che il pubblico ministero ha
comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e che tale
interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in
violazione dell'art. 27 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale viene infine ritenuta
rilevante, perché dalla sua risoluzione dipende la possibilità di
esaminare il merito dell'impugnazione proposta dal Procuratore
generale presso la Corte d'appello avverso la sentenza di condanna
emessa a seguito di giudizio abbreviato.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Nell'atto di intervento si sostiene che il giudizio abbreviato è
basato sull'accordo delle parti e si caratterizza, al pari del
procedimento di "applicazione della pena su richiesta", per il fatto
che pubblico ministero e imputato "dispongono" del processo pur se
nei limiti, forme e modalità fissati negli artt. 438 ss. del codice
di procedura penale e fermo restando il controllo giurisdizionale sul
loro operato.
Il consenso delle parti al procedimento speciale coinvolgerebbe
perciò tutti gli effetti collegati alla scelta compiuta e, tra
questi, i limiti all'appello previsti dall'art. 443 del codice di
procedura penale, limiti che, secondo logica e ragionevolezza, sono
diversamente calibrati per l'imputato e il pubblico ministero.
Ricorda infine l'Avvocatura dello Stato che il limite all'appello non
intacca il principio generale di cui all'art. 111 della Costituzione,
ribadito dall'art. 568, secondo comma, del codice di procedura
penale, in base al quale tutte le sentenze sono soggette a ricorso
per cassazione da parte dell'imputato e del pubblico ministero.
3. - Con ordinanza del 10 gennaio 1991 (R.O. n. 154 del 1991), la
Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo
comma, del codice di procedura penale che detta limiti all'appello
avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato,
precludendo all'imputato l'appello "contro le sentenze di condanna a
una pena che comunque non deve essere eseguita".
Nell'ordinanza si espone che Roberta De Vitali, chiamata a
rispondere del reato di cui all'art. 72, primo comma, della legge 22
dicembre 1975, n. 685, è stata condannata dal Tribunale di Milano,
con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di
dieci mesi e venti giorni di reclusione e lire duecentomila di multa,
con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
L'appello proposto dalla De Vitali avverso la sentenza di condanna è
stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano in
applicazione dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura
penale e l'imputata ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra
l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 443, secondo
comma, del codice di procedura penale.
La Corte di cassazione rileva che tale norma - così come
interpretata dalla giurisprudenza di legittimità - non consente
l'appello in caso di sospensione condizionale della pena, "ferma la
conversione, ex art. 580 del codice di rito, dell'eventuale ricorso
per cassazione in appello, ove quest'ultimo mezzo di impugnazione sia
esperito da coimputato condannato a pena eseguibile".
Ne consegue - secondo la Corte remittente - che la questione di
legittimità costituzionale prospettata nei motivi di gravame non è
manifestamente infondata, esistendo il sospetto che la norma in
questione possa ledere il principio di eguaglianza sancito dall'art.
3 della Costituzione.
Infatti - sostiene il giudice a quo - il rito abbreviato
corrisponde ad una esigenza di sollecitudine del giudizio, "comune,
oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono e vogliono
essere riconosciuti innocenti". Perciò, la conclusione del giudizio
abbreviato con una sentenza di condanna - anche se a pena soggetta a
sospensione condizionale - da un lato delude l'aspettativa
dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di innocenza su
una valutazione degli elementi di giudizio acquisiti diversa da
quella compiuta dalla sentenza, e, dall'altro, impedisce all'imputato
stesso di sperimentare l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui
possono essere dedotti motivi di merito ed è possibile ottenere una
nuova valutazione degli elementi di giudizio.
Di qui - secondo il giudice remittente - la condizione
ingiustificatamente deteriore riservata agli "imputati a pena
sospesa" rispetto ad imputati meno "positivi" che sono condannati
senza il beneficio della sospensione condizionale.
La Corte di cassazione ritiene, infine, che la prospettata
questione di legittimità costituzionale sia rilevante poiché dalla
sua risoluzione deriva la decisione sull'ammissibilità o meno
dell'appello proposto dall'imputata Roberta De Vitali.
4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. L'Avvocatura dello Stato si riporta
integralmente alle deduzioni ed argomentazioni già svolte nel
giudizio promosso dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza
22 ottobre 1990 (R.O. n. 137 del 1991). Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Perugia solleva, in relazione agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura
penale nella parte in cui non consente al pubblico ministero di
proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse al
termine del giudizio abbreviato.
La Corte di cassazione prospetta, a sua volta, il dubbio sulla
legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice
di procedura penale nella parte in cui preclude all'imputato
l'appello avverso sentenze di condanna a una pena che comunque non
deve essere eseguita emesse a seguito di giudizio abbreviato,
ipotizzando il contrasto di tale norma con l'art. 3 della
Costituzione.
2. - I giudizi promossi dalle due ordinanze in esame hanno
entrambi per oggetto questioni di legittimità costituzionale
riguardanti i limiti all'appellabilità di sentenze di condanna
emesse al termine del giudizio abbreviato: essi, pertanto, possono
essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - Va innanzitutto premesso che l'art. 443 del codice di
procedura penale prevede - in attuazione della direttiva n. 53
enunciata nell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - diversi
limiti all'appellabilità delle sentenze emesse a seguito di giudizio
abbreviato.
In particolare, al primo comma dell'art. 443 si prevedono
limitazioni riferite a tutte le parti del processo, che vengono a
investire l'appello delle sentenze di proscioglimento quando si
richieda solo una diversa formula assolutoria, nonché delle sentenze
con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, invece, con
riferimento al solo imputato, l'inappellabilità delle "sentenze di
condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita, ovvero
alla sola pena pecuniaria".
Infine, il terzo comma della norma in esame preclude al pubblico
ministero l'appello avverso sentenze di condanna rese con giudizio
abbreviato, con la sola eccezione riferita alla sentenza di condanna
che modifichi il titolo del reato originariamente contestato.
4. - La prima questione di costituzionalità - prospettata dalla
Corte d'appello di Perugia - investe le limitazioni poste all'appello
del pubblico ministero dall'art. 443, terzo comma, ritenute lesive
del principio della parità processuale delle parti.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha già sottolineato (v. sent. n. 183 del 1990) che
la principale finalità del giudizio abbreviato, chiaramente
individuata nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice
di procedura penale, è quella di "evitare il passaggio alla fase
dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema
di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al
modello accusatorio".
La celerità del giudizio abbreviato è stata, pertanto,
perseguita, da un lato, con la previsione che il processo di primo
grado si concluda con un giudizio allo stato degli atti; dall'altro,
con l'introduzione dei già ricordati limiti all'appello avverso le
sentenze emesse nell'ambito di tale giudizio, destinati a garantire
la rapida definizione dei processi. Al riguardo, la Relazione al
progetto preliminare sottolinea anche che il fine deflattivo del
procedimento speciale in esame sarebbe compromesso ove il giudizio
svoltosi con il rito abbreviato in primo grado vedesse ritardata "la
sua completa definizione" per effetto dell'applicazione delle norme
ordinarie sull'impugnazione delle sentenze.
Ora è proprio alla luce di questa finalità del giudizio
abbreviato che deve valutarsi la censura mossa dal giudice
remittente, che individua nella preclusione dell'appello del pubblico
ministero una "lesione della parità processuale delle parti".
A questo proposito va ricordato che nella giurisprudenza di questa
Corte è stato più volte ribadito che il principio della parità fra
accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri
processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo
difensore. Questa giurisprudenza ha altresì sottolineato come una
diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa, invero,
risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale
del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia
da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia:
ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico
ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una
ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in
quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate (v. sentt. n.
190 del 1970; n. 155 del 1974; n. 110 del 1980).
Con riferimento al contesto del giudizio abbreviato, non appare,
pertanto, in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che
al pubblico ministero risulti preclusa la facoltà di appello avverso
le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato
il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato,
nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei
processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato,
dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in
primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione
della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione
intrapresa dal pubblico ministero. Che, limitatamente a questa
fattispecie, l'interesse del pubblico ministero alla punizione del
reato possa dirsi soddisfatto con la sentenza di condanna - e perciò
indipendentemente dalla misura della pena - viene, d'altro canto, a
trovare indiretta conferma nell'unica eccezione al regime di
preclusione sancito nell'art. 443, terzo comma, dove la facoltà
dell'organo dell'accusa di proporre appello nel giudizio abbreviato,
anche avverso una sentenza di condanna, è fatta salva nella ipotesi
che tale sentenza modifichi il titolo del reato originariamente
contestato, venendo, di conseguenza, ad introdurre una differenza non
di ordine quantitativo, ma qualitativo tra la richiesta dell'accusa e
la sentenza emessa dal giudice.
Le stesse caratteristiche del giudizio abbreviato, spiegano,
dunque, come in tale procedimento, ai fini dell'appello del pubblico
ministero, l'effettiva irrogazione della pena sia stata dal
legislatore privilegiata rispetto alla sua piena aderenza alla natura
del reato contestato: e questo attraverso una scelta del legislatore
che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali,
appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto
proporzionata al fine preminente della speditezza del processo.
Di qui l'infondatezza della censura di legittimità costituzionale
formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per quanto
concerne poi il profilo relativo all'art. 27 della Costituzione,
basti solo rilevare che i criteri di disciplina delle sanzioni penali
espressi da tale norma non offrono alcun fondamento alla tesi
(interesse del pubblico ministero alla "giusta pena") enunciata
nell'ordinanza di rinvio.
5. - A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire in ordine
all'altra questione - sollevata dalla Corte di cassazione con
riferimento all'art. 3 della Costituzione - che investe la
disposizione espressa nell'art. 443, secondo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui preclude all'imputato l'appello
"contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve
essere eseguita".
Al riguardo, va evidenziato che la norma impugnata individua il
discrimine tra sentenze appellabili e sentenze non appellabili da
parte dell'imputato condannato esclusivamente con riferimento al dato
della effettiva eseguibilità della pena. Si introduce così una
rilevante differenza di trattamento tra categorie di imputati, che
incide sull'esercizio della difesa, dal momento che solo a coloro che
sono stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente
eseguibile viene riservata la facoltà di appello e, perciò, la
possibilità di ottenere una sentenza più favorevole, ivi compresa
una pronuncia assolutoria.
Ora - pur tenendo conto della diversità di posizione tra imputati
condannati ad una pena concretamente eseguibile e imputati per i
quali comunque la pena irrogata non deve essere eseguita - occorre
riconoscere che il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto
e agli altri è negato l'appello avverso una sentenza di condanna non
trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della
limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso
criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla
natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. La
norma impugnata, nel differenziare il trattamento tra le diverse
categorie di imputati ai fini dell'appello, evita, infatti, ogni
riferimento agli aspetti che più sono destinati a caratterizzare la
responsabilità dell'imputato e le conseguenze dell'azione criminosa,
quali il titolo del reato, il tipo di sanzione, la misura della pena
edittale. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso
l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una
compressione che non appare in alcun modo collegata né alla natura
del fatto contestato né al grado di responsabilità dell'autore del
reato.
Da qui l'irrazionalità della limitazione apportata che, in
relazione al rilievo costituzionale dell'interesse inciso, non trova
adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità
proprie del giudizio abbreviato. La norma impugnata va, pertanto,
dichiarata illegittima, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le
sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere
eseguita".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo
comma, del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce
che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di
condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dalla
Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte