Sentenza n. 363/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 384/1992
- art. 13-terlegge 384/1992
usata come parametro
- art. 116Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 9legge 384/1992
- art. 10legge 384/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13- ter,
comma secondo, in relazione agli artt. 9 e 10 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n.
438, recante: "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e
di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali", promosso con
ricorso della Regione Sardegna, notificato il 18 dicembre 1992,
depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 72 del
registro ricorsi 1992.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avv.
dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Sardegna, con ricorso notificato il 18 dicembre
1992 al Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso giudizio
in via principale impugnando gli artt. 13 e 13- ter, comma secondo -
in relazione agli artt. 9 e 10 - del d.l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito nella l. 14 novembre 1992, n. 438.
Nel ricorso si espone che il decreto legge n. 384 del 1992 -
nell'ambito di una manovra finanziaria diretta a fronteggiare la
grave situazione economica del paese - oltre ad adottare misure per
il contenimento della spesa in vari settori, contiene anche
disposizioni dirette ad aumentare le entrate tributarie. In
particolare la regione deduce che detto decreto-legge, dopo aver
dettato agli artt. 9 e 10 alcune disposizioni dirette ad accrescere
il gettito tributario, incidendo sulle aliquote dell'Irpef e sugli
oneri deducibili, con l'art. 13, comma primo, dispone che le relative
maggiori entrate sono riservate all'erario e concorrono, "anche
attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla
realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria". Tali disposizioni, secondo quanto prevede l'art.
13-ter, primo comma, "sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non
in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione". In base al secondo comma dell'art. 13- ter solo
per la Regione Valle d'Aosta è prevista l'individuazione e la
determinazione delle nuove entrate spettanti allo Stato attraverso
apposita "intesa", mentre per le altre regioni le modalità
d'individuazione del maggior gettito sono demandate (art. 13, secondo
comma) ad un decreto del ministro delle finanze.
Per l'ipotesi che le suddette disposizioni siano ritenute
applicabili, non ostante la suddetta riserva, anche alla Regione
Sardegna, col ricorso si deduce la "violazione, da parte degli artt.
13 e 13-ter, secondo comma, in relazione agli artt. 9 e 10, del
decreto-legge impugnato, dei principi costituzionali relativi alla
autonomia finanziaria della regione Sardegna e specificamente degli
artt. 7, 8 e 54 dello statuto speciale (l. cost. 26 febbraio 1948, n.
3 e successive modificazioni) e relative norme d'attuazione, nonché
degli artt. 116 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione".
La regione osserva in proposito che la sua autonomia finanziaria
si fonda, sotto il profilo delle entrate, sulla partecipazione al
gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale,
secondo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto speciale per la
Sardegna (nel testo sostituito dall'art. 1 della l. 13 aprile 1983,
n. 122), il quale stabilisce (lett. a)) che alla regione spettano
"sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel
territorio della Regione".
La garanzia di tale autonomia sta, da un lato, nella
impossibilità per lo Stato di procedere (unilateralmente) alla
modificazione delle quote di partecipazione regionale, se non
attraverso procedure di revisione costituzionale o, comunque, basate
su intese fra Stato e regione; dall'altro nell'applicazione della
quota regionale a tutto il gettito derivante dal tributo erariale.
Al riguardo la regione cita la giurisprudenza costituzionale, da
cui emerge che, in mancanza delle suddette procedure, il maggior
gettito dei tributi erariali conseguenti a modificazioni della
relativa disciplina legislativa, può essere riservato allo Stato
solo ove concorrano determinate condizioni, costituite: a) in primo
luogo dalla specificità dello scopo, nel senso che la riserva allo
Stato disposta dalla legge deve essere finalizzata alla copertura di
spese che abbiano un fine particolare e ben determinato, e che siano
nello stesso tempo di competenza dello Stato; b) in secondo luogo
dalla determinatezza temporale della riserva allo Stato stabilita
dalla legge, nel senso che essa deve avere valore di disciplina
provvisoria, anche in relazione al carattere contingente della spesa
che la riserva è destinata a finanziare.
Nel caso del decreto-legge impugnato, lo scopo della riserva
sarebbe generico e la destinazione allo Stato del maggior gettito dei
tributi sarebbe a tempo indeterminato, concretandosi in un nuovo e
definitivo assetto della disciplina relativa alla ripartizione fra
Stato e regioni del gettito dell'Irpef.
Inoltre - secondo la regione - sarebbe impossibile quantificare
l'incremento del gettito Irpef in base all'applicazione della nuova
disciplina: il che significherebbe che "la legge non garantisce
neppure che alla regione venga attribuita integralmente la quota del
gettito ad essa assegnato dallo statuto, indipendentemente dagli
aumenti di gettito conseguenti alla disciplina contenuta negli artt.
9 e 10 del decreto-legge impugnato".
Il secondo comma dell'art. 13 poi, rimettendo a un decreto del
ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, di
definire le modalità per la determinazione delle nuove entrate
spettanti allo Stato, lederebbe ulteriormente l'autonomia finanziaria
regionale, demandando ad un atto amministrativo di disporre la
disciplina della ripartizione fra Stato e regione delle quote
rispettivamente spettanti, affidando al ministro la determinazione
delle entrate finanziarie della regione. Violerebbe, inoltre, la
riserva di legge posta dall'art. 119 Cost., "attesa la mancanza di un
qualsivoglia criterio che valga in qualche modo a limitare la
discrezionalità del Governo, nonché il principio di leale
cooperazione che deve informare i rapporti tra Stato e regioni, il
quale impone che la suddetta ripartizione avvenga attraverso apposita
intesa".
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Rileva l'Avvocatura, quanto alla questione relativa all'art. 13
del decreto-legge, che in sede di conversione è stata aggiunta una
disposizione, contenuta nel primo comma dell'art. 13-ter, la quale
espressamente sancisce che la normativa del decreto-legge è
applicabile nelle regioni a statuto speciale solo in quanto non sia
in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione. Ne deriva che non è configurabile "una
pronuncia di incostituzionalità, per lesione delle norme statutarie,
rispetto a norme che si sono poste come loro limite di operatività
il rispetto delle autonomie statutariamente garantite".
Quanto all'ultima censura rivolta alla mancata previsione di una
intesa con la regione Sardegna, analoga a quella prevista per la
regione Valle d'Aosta, si osserva che la disposizione riguardante
quest'ultima regione riproduce la norma contenuta nell'art. 8,
secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, che
prevede, appunto, una procedura di intesa per determinare in concreto
l'ammontare degli effetti delle eventuali modificazioni dei tributi
dallo statuto stesso devoluti alla regione, norma che non trova
riscontro nello statuto speciale per la Sardegna, il quale non
prescrive un siffatto meccanismo e la mancanza dell'intesa non può
ledere, perciò, alcuna garanzia costituzionalmente riconosciuta alla
regione.
3. - Con memoria depositata il 10 marzo 1993 la Regione Sardegna
ha dichiarato di aderire alla tesi dell'inapplicabilità della
riserva allo Stato del maggior gettito Irpef derivante, nella regione
stessa, dalle disposizioni degli artt. 9 e 10 del decreto-legge
impugnato, insistendo - peraltro - nella richiesta di una pronuncia
d'illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 13- ter ove tale
interpretazione non sia condivisa da questa Corte. Considerato in diritto
1. - La Regione Sardegna ha impugnato l'art. 13 del d.l. 19
settembre 1992, n. 384, convertito nella l. 14 novembre 1992, n. 438,
deducendo che esso avrebbe attribuito allo Stato il maggior gettito
dell'Irpef derivante dalle disposizioni degli artt. 9 e 10 dello
stesso decreto-legge, così violando gli artt. 7, 8 e 54 dello
statuto sardo e 116 e 119 della Costituzione. Ha impugnato, altresì
- in relazione alle medesime norme - l'art. 13-ter, comma secondo,
dello stesso decreto-legge, in quanto non stabilisce che anche per la
regione Sardegna - come per la regione Valle d'Aosta -
l'individuazione delle maggiori entrate da destinare allo Stato vada
fatta d'intesa tra Stato e regione.
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente
del Consiglio dei ministri, ha eccepito che, ai sensi del primo comma
dello stesso art. 13-ter, la normativa del decreto-legge impugnato è
applicabile nelle regioni ad autonomia speciale "solo in quanto non
sia in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione". Non sarebbe configurabile, pertanto, una
violazione dello statuto della Regione Sardegna da parte di tale
decreto. Quanto all'art. 13-ter, comma secondo, ha dedotto che,
comunque, in detto statuto non esiste una norma che preveda che il
mutamento del riparto delle entrate tra Stato e regione debba
avvenire attraverso la procedura dell'intesa.
2. - Va premesso che l'art. 8 dello statuto speciale per la
Sardegna, (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3), nel testo di cui alla legge 13 aprile 1983, n. 122, alla lettera
a) stabilisce che le entrate della regione sono costituite - tra
l'altro - "dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse
nel territorio della regione". A norma dell'art. 54 dello stesso
statuto, tale disposizione (come tutte quelle del titolo terzo, che
regola le finanze, il demanio e il patrimonio regionale), può essere
modificata con legge ordinaria solo "su proposta del Governo o della
regione, in ogni caso sentita la regione", (cfr. al riguardo la
sentenza n. 70 del 1987).
È incontroverso che il decreto-legge impugnato e la relativa
legge di conversione sono stati adottati senza che la Regione
Sardegna sia stata sentita sulla destinazione delle maggiori entrate
dell'Irpef derivanti dalla nuova curva delle aliquote previste
dall'art. 9 e dalla disciplina degli oneri deducibili dettata
dall'art. 10: entrate che, ai sensi del citato art. 8, lett. a) dello
statuto, spettano alla Regione nella misura di sette decimi.
L'istituzione della riserva di tali entrate allo Stato,
disciplinata dalle norme impugnate senza il rispetto della procedura
prevista, ne determina il contrasto con lo statuto sardo e rende
"inapplicabile" la normativa alla regione in virtù del predetto art.
13-ter, comma primo.
Tale "inapplicabilità" produce l'effetto che la devoluzione allo
Stato delle maggiori entrate derivanti dalla legge impugnata si deve
effettuare soltanto nei limiti derivanti dall'art. 8 dello statuto
sardo, immutata la quota destinata alla regione da tale norma, anche
in relazione agli incrementi derivanti dal d.l. n. 384, come
convertito.
La constatata inidoneità della normativa impugnata a realizzare
effetti pregiudizievoli sui flussi tributari garantiti alla Regione
Sardegna, comporta la dichiarazione di non fondatezza del ricorso,
nei sensi ora indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-ter, comma
secondo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti
in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n.
438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), sollevata, in riferimento agli artt. 116 e 119 della
Costituzione e agli artt. 7, 8 e 54 dello statuto, dalla Regione
Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte