Sentenza n. 363/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/10/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 1168/1961
- art. 34legge 1168/1961
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera
f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo
stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri), e 33 del codice penale militare di pace,
promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sul ricorso
proposto dal Ministero della difesa contro Mandarà Guglielmo,
iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Investito del ricorso proposto dal Ministero della difesa nei
confronti di Mandarà Guglielmo per l'annullamento della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, n. 318 del 1994, avente per oggetto la perdita del grado
e la cessazione dal servizio del Mandarà, il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della
legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei
vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri),
e dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con
regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
Il Ministero della difesa, nel ricorso in appello, sostiene che il
Tribunale amministrativo ha erroneamente applicato l'art. 9 della
legge 7 febbraio 1990, n. 19: osservazione, questa, condivisa dal
Collegio rimettente, secondo il quale sorgerebbe in tal modo un
dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e
34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nonché dell'art. 33 del
codice militare di pace, con riguardo innanzitutto all'art. 27 della
Costituzione, perché la pena accessoria - al di là della
denominazione che ne sia data - è una vera e propria pena criminale,
a carattere interdittivo. Onde il contrasto con l'art. 27, primo e
terzo comma, della Costituzione, il quale impone ch'essa sia
proporzionata all'entità del fatto commesso e alla personalità
dell'autore: dosaggio che solo il giudice può effettuare, mentre la
competenza a infliggere la sanzione disciplinare è attribuita alla
pubblica amministrazione.
Tali principi non sarebbero rispettati dalle disposizioni
denunciate. A causa della concorrente applicazione delle norme del
codice penale e, in sede amministrativa, della disciplina speciale -
oltre che dell'art. 33 del codice penale militare - la valutazione
sulla pena accessoria è sottratta al giudice naturale e rimessa alla
pubblica amministrazione, che non potrebbe però compiere alcun
apprezzamento discrezionale.
Il Collegio non ignora quanto affermato da questa Corte sulla
destituzione di diritto (in particolare nella sentenza n. 104 del
1991), ma non tralascia di rilevare che lo stato giuridico dei
vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è
regolato da una normativa peculiare, in ragione dei compiti loro
affidati. L'art. 9 della legge n. 19 del 1990 non avrebbe quindi
abrogato gli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge n.
1168 del 1961, e l'art. 33 del codice penale militare di pace. Sì
che vi sarebbe altresì violazione dell'art. 3 della Costituzione,
dal momento che nei confronti dei militari, dopo la sentenza n. 104
del 1991, non opera più la destituzione automatica.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la infondatezza, reputando non corretta la ricostruzione della
normativa proposta dal Collegio rimettente. La rimozione prevista
dall'art. 33 del codice penale militare è infatti una pena militare
accessoria, irrogata dall'autorità giudiziaria e non dalla pubblica
amministrazione; quest'ultima adotta soltanto i provvedimenti di
perdita del grado e di cessazione dal servizio, che sono misure
disciplinari amministrative. Nella normativa in esame non ricorre,
pertanto, alcuna pena militare accessoria, la cui adozione sia
demandata all'autorità amministrativa.
Il denunciato automatismo del provvedimento amministrativo
(consequenziale all'applicazione, da parte del giudice penale, della
pena accessoria) sarebbe comunque attenuato dagli artt. 4 e 8 della
legge n. 19 del 1990, giacché il giudice penale può impedire, di
fatto, l'applicazione della sanzione disciplinare concedendo la
sospensione condizionale della pena, che si estende anche a quella
accessoria.
L'Avvocatura osserva, poi, che secondo la giurisprudenza
amministrativa la perdita del grado non si traduce nel conferimento
all'amministrazione di un potere discrezionale: tale soluzione
interpretativa si risolverebbe, invero, nella sostanziale abrogazione
della norma di rigore dettata dal legislatore a presidio degli
interessi pubblici che qualificano il pubblico impiego militare
rispetto a quello civile. Non sarebbe perciò applicabile l'art. 9
della legge n. 19 del 1990, perché la perdita dell'impiego non
consegue all'esercizio di una potestà amministrativa disciplinare,
ma è l'effetto automatico dell'applicazione di una sanzione penale
accessoria irrogata dal giudice penale, qual è la rimozione
militare. L'Avvocatura richiama, infine, la sentenza n. 490 del 1989,
di inammissibilità, le ordinanze nn. 201 e 137 del 1994 e la
sentenza n. 197 del 1993 che - dichiarando illegittima la decadenza
di diritto - fa salva la pena accessoria dell'interdizione dai
pubblici uffici. Quanto alla sentenza n. 104 del 1991, invocata dal
Collegio rimettente, essa non avrebbe alcuna incidenza sulle
disposizioni penali concernenti le pene accessorie. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 12,
lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168
(Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri), e dell'art. 33 del codice penale
militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303. Il Collegio rimettente osserva, in primo luogo, che non sarebbe
applicabile alla fattispecie l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990,
n. 19, perché non viene in rilievo, a suo avviso, una sanzione
disciplinare, ma una pena militare accessoria; sempre nel senso della
inapplicabilità varrebbe, poi, la peculiarità dello stato giuridico
dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri. La normativa denunciata sarebbe in contrasto con l'art.
27, primo e terzo comma, della Costituzione: la concorrente
applicazione delle norme del codice penale e della disciplina
speciale, oltre che dell'art. 33 del codice penale militare,
sottrarrebbe infatti la valutazione sulla pena accessoria al giudice,
rimettendola alla pubblica amministrazione; sarebbe violato,
altresì, l'art. 3 della Costituzione, non essendo più soggetti gli
altri militari - dopo la sentenza n. 104 del 1991 - all'applicazione
automatica della destituzione.
2. - Per impostare correttamente la questione, occorre precisare
l'ambito di operatività della disciplina introdotta, per l'Arma dei
carabinieri, dalla legge n. 1168 del 1961, analogamente a quanto
disposto per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica da altri atti
normativi, e segnatamente dall'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n.
113, norma già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale
di questa Corte, nei termini che fra poco si richiameranno. Dati che,
invero, non risultano adeguatamente ponderati dal Collegio
rimettente, e perciò da approfondire.
3. - Il codice penale militare di pace prevede, nell'ambito delle
pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione,
rispettivamente agli artt. 28 e 29. Entrambe hanno carattere
perpetuo; la degradazione si applica a tutti i militari e priva
radicalmente il condannato della qualità di militare, la rimozione
colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti a una
classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato
"alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe".
È dunque evidente che la pena accessoria della rimozione, di per
sé, non comporta la cessazione dal servizio. La misura espulsiva
trova fondamento nell'art. 12, lettera f), e nell'art. 34, numero 7,
della citata legge n. 1168 del 1961, che stabiliscono la cessazione
dal servizio continuativo per la perdita del grado; quest'ultima
segue in particolare alla condanna, passata in giudicato, nei casi in
cui la legge penale militare preveda la pena accessoria della
rimozione (v. ancora l'art. 34, numero 7, lettera a), della legge n.
1168 del 1961, norma richiamata nel preambolo del decreto
ministeriale, impugnato nel giudizio a quo, che commina la perdita
del grado e la conseguente cessazione dal servizio continuativo). La
perdita del grado e la cessazione dal servizio non sono quindi
inflitte dal giudice penale, pur essendo consequenziali alla
rimozione: esse sono irrogate dall'autorità amministrativa, con un
provvedimento amministrativo.
Questa Corte, vagliando le censure di legittimità costituzionale
mosse ad analoga disposizione dettata per gli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 70 della legge
n. 113 del 1954, già menzionata), ha sottolineato come l'art. 9,
comma 1, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, abbia espunto
dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente
in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione
di legge; l'art. 70, numero 5, della legge n. 113 del 1954 risulta
pertanto abrogato, con conseguente inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale (ordinanza n. 403 del 1992 e, in
precedenza, ordinanze nn. 113 del 1991 e 130 del 1990). La Corte ha
dunque fornito un'ampia interpretazione dell'art. 9, comma 1, della
legge n. 19 del 1990, anche in considerazione del fatto che tale
legge risponde ai principi affermati dalla giurisprudenza
costituzionale in tema di destituzione. Ma il Collegio rimettente,
basandosi su una recente decisione del Consiglio di Stato, ritiene
inapplicabile alla fattispecie detta disposizione e lamenta la
disparità di trattamento che si viene così a determinare a danno
degli appartenenti all'Arma dei carabinieri (in violazione dell'art.
3), eccependo altresì la lesione dell'art. 27 della Costituzione.
Quanto si è detto poc'anzi sulla distinzione fra rimozione e
destituzione, nonché sull'autonomo rilievo della cessazione dal
servizio per perdita del grado - misura espulsiva irrogata
dall'Amministrazione militare - consente di impostare correttamente
il dubbio di costituzionalità delle due disposizioni della legge n.
1168 del 1961.
4. - La questione è fondata, alla luce dell'art. 3 della
Costituzione.
Questa Corte non può che ribadire l'illegittimità della
destituzione di diritto, e la necessità che si svolga il
procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile
gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le
relative valutazioni. L'automatismo presente nella normativa
denunciata è illegittimo per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, con riguardo, innanzitutto, al canone della
razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le
varie, le sentenze nn. 415 e 104 del 1991, 134 del 1992, 126 del
1995). D'altra parte, il trattamento deteriore riservato agli
appartenenti all'Arma dei carabinieri non trova valida ragione
giustificatrice nel loro status militare: questa Corte ha rilevato
come la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel
vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa,
finisca per ledere il buon andamento dell'amministrazione militare
sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse
professionali, oltre che l'art. 3 della Costituzione (sentenza n.
126 del 1995).
È quindi da dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.
12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge n. 1168 del
1961, nella parte in cui non prevedono, per la cessazione dal
servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena
accessoria della rimozione, l'instaurarsi del procedimento
disciplinare, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza
costituzionale e sanciti dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990. Va
da sé che spetta all'Amministrazione militare - valutate le
risultanze del procedimento disciplinare - disporre la perdita del
grado e la cessazione dal servizio continuativo, ove ne sussistano i
presupposti.
5. - È invece infondata la censura mossa, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, all'art. 33 del codice penale
militare di pace, dal momento che la nuova disciplina sulla
destituzione dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 9 della legge
n. 19 del 1990, è estranea all'applicazione delle pene accessorie,
anche di carattere interdittivo (ordinanze nn. 201 e 137 del 1994, e
sentenza n. 197 del 1993, di cui v., in particolare, il n. 4 del
Considerato in diritto).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f),
e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme
sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono
l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal
servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena
accessoria della rimozione;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte