Sentenza n. 363/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo
1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso con ricorso della Corte di appello di Roma, sezione IV
penale, notificato il 3 agosto 2000, depositato in cancelleria il 11
successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore
Valerio Onida;
Udito l'avv. Roberto Nania per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Roma, IV sezione penale, ha proposto -
con ordinanza in data 25 ottobre 1999, depositata nella cancelleria
della Corte il 21 febbraio 2000, nel corso di un giudizio nei
confronti del deputato Vittorio Sgarbi, per il delitto previsto dagli
artt. 81, 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e
dagli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in danno del
dr. Giancarlo Caselli - conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla
deliberazione, adottata dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1999
(documento IV-quater n. 65), con la quale è stata dichiarata
l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.
2. - La Corte d'appello premette che si procede in sede penale
nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per le seguenti
dichiarazioni, da lui rese nel corso di un pubblico dibattito al
Palalido di Milano: "solo la mente perversa di alcuni magistrati può
permettere di attribuire a Berlusconi l'associazione mafiosa. Loro
che arrivano dal Piemonte per inquinare la Sicilia", pubblicate nelle
note A.G.I. ed A.N.S.A. del 27 marzo 1996. La Corte d'appello deduce
altresì di avere già emesso sentenza di non luogo a procedere
perché il fatto non costituisce reato nei confronti degli autori
delle due note d'agenzia e che la Corte di cassazione ha dichiarato
inammissibile, per rinuncia, il ricorso proposto dalla parte civile,
rinviando il giudizio alla stessa Corte d'appello per un nuovo esame
nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi.
Dopo avere ricordato che la Camera dei deputati, in accoglimento
della conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere in giudizio, ha dichiarato l'insindacabilità delle
opinioni de quibus, la Corte d'appello sostiene che, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, dovrebbero ritenersi
insindacabili esclusivamente gli atti tipici del mandato parlamentare
compiuti nei vari organi parlamentari o "para-parlamentari" (gruppi),
con esclusione, quindi, delle attività che, sebbene latamente
connesse con l'esercizio di tali funzioni, siano ad esse estranee,
quale appunto l'attività politica extra-parlamentare espletata
all'interno dei partiti.
A suo avviso, poiché le dichiarazioni in esame sono state rese
in occasione di un dibattito politico in corso in un pubblico locale,
non sussisterebbe alcun nesso tra esse e le funzioni parlamentari, in
quanto a detto fine sarebbe necessario che le opinioni siano
strumentali rispetto all'ufficio ricoperto e alla funzione da
svolgere, mentre la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere
ha riconosciuto che il deputato Vittorio Sgarbi avrebbe esercitato il
legittimo diritto di critica parlamentare "in modo paradossale e
forse non conveniente".
La Corte d'appello conclude, infine, affermando che "il dissenso
in merito alla deliberazione della Camera dei deputati (...) comporta
il dover sollevare il controllo sulla sua legittimità da parte della
Corte costituzionale".
3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di
consiglio il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa
Corte con ordinanza del 20 luglio 2000, n. 315, notificata alla
Camera dei deputati, il 3 agosto 2000.
4. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in
giudizio, chiedendo che la Corte dichiari che spetta alla Camera
affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal proprio
deputato.
Secondo la difesa della Camera, tra le opinioni dei parlamentari
riconducibili alla previsione dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione rientrerebbero anche quelle espresse, come nel caso in
esame, "nel corso di un dibattito politico" ed in un "pubblico
locale". A suo avviso, contrasterebbe con la logica dell'odierna
società pluralista, che ruota attorno al rafforzamento del raccordo
tra l'organo parlamentare e la società civile, un'interpretazione
diretta a distinguere nettamente l'attività parlamentare e
l'attività politica, soprattutto qualora quest'ultima sia svolta
nell'imminenza delle elezioni. La relazione di "inerenza" delle
opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari non potrebbe
essere configurata in termini così restrittivi da rendere in
sostanza inoperante il criterio dell'applicabilità della garanzia
costituzionale alle dichiarazioni rese al di fuori della sede
istituzionale, mentre la Corte d'appello avrebbe affermato in modo
apodittico l'inesistenza del nesso funzionale.
4.1. - La difesa della Camera sostiene che ricorrerebbero i
presupposti per ritenere riconducibili le opinioni in esame alla
previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto
il deputato Vittorio Sgarbi, nell'esercizio dell'attività ispettiva,
avrebbe costantemente manifestato un atteggiamento critico nei
confronti dell'operato della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, come dimostrerebbero molteplici interrogazioni:
la n. 3/00009 e la n. 3/00010 dell'aprile 1994 (in cui si chiedono
accertamenti ispettivi sull'ufficio di detta procura e la promozione
dell'azione disciplinare nei confronti del dr. Caselli); la
n. 4/08683 del marzo 1995 (avente ad oggetto l'operato del dr.
Caselli); e ancora, fra le altre, la n. 3/01624 del 1997
(particolarmente critica nei confronti di alcuni magistrati di detta
Procura).
Tra le dichiarazioni oggetto della delibera di insindacabilità e
le opinioni formalizzate in sede ispettiva non intercorrerebbe
soltanto un rapporto di comunanza tematica, ma una vera e propria
identità di impostazione e di svolgimento dei medesimi contenuti
critici: le prime costituirebbero anzi una mera divulgazione - sia
pure nei termini sintetici ed icastici che sono propri degli
interventi resi nel corso di manifestazioni politiche - delle
seconde.
La difesa della Camera conclude, infine, sostenendo che la
fattispecie in esame presenterebbe molteplici profili di analogia con
quella decisa con la sentenza della Corte n. 321 del 2000 e chiede
che il conflitto sia dichiarato infondato.
5. - In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa della Camera
dei deputati ha depositato memoria, nella quale ha ribadito le
argomentazioni svolte nell'atto di costituzione.
6. - All'udienza pubblica la difesa della Camera, in via
preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del conflitto per difetto
dei presupposti, sostenendo, tra l'altro, che l'atto introduttivo
mancherebbe della esposizione dei motivi del conflitto, i quali
sarebbero stati affermati in modo apodittico e senza alcun
riferimento alla fattispecie concreta. Nel merito ha insistito per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
sollevato con l'atto indicato in epigrafe, ha ad oggetto la
deliberazione adottata nella seduta del 23 marzo 1999, con la quale
la Camera dei deputati ha dichiarato che i fatti per i quali era in
corso, innanzi alla Corte d'appello di Roma - IV sezione penale - il
giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del deputato
Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari e quindi insindacabili, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
La Corte d'appello di Roma - IV sezione penale - contesta la
predetta deliberazione della Camera dei deputati, in quanto, a suo
avviso, non sussisterebbe alcun nesso tra le funzioni parlamentari e
le opinioni espresse dal deputato Sgarbi, che possa determinare la
loro insindacabilità in base al primo comma dell'art. 68 della
Costituzione, cosicché deduce che l'adozione della delibera in
oggetto "comporta il dover sollevare il controllo sulla sua
legittimità" da parte della Corte costituzionale.
2. - Va premesso che questa Corte con l'ordinanza n. 315 del 2000
ha ritenuto, in linea di prima e sommaria delibazione, ammissibile il
conflitto, riservando peraltro espressamente ogni definitiva
decisione sul punto all'attuale fase processuale, nella quale il
giudizio si svolge nel contraddittorio tra le parti. In questa sede
va quindi sciolta definitivamente, e con cognizione piena, la riserva
formulata in ordine alle questioni di ammissibilità del proposto
conflitto.
3. - Il conflitto è inammissibile.
All'udienza pubblica la difesa della Camera dei deputati ha
formalmente eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del
conflitto, sostenendo, tra l'altro, che l'atto introduttivo sarebbe
carente di motivazione, mancando la puntuale esposizione dei motivi
del conflitto, i quali sarebbero stati affermati in modo apodittico,
senza un preciso riferimento alla fattispecie concreta, cosicché
difetterebbero i presupposti per ritenere ritualmente introdotto il
giudizio.
L'eccezione va accolta e non può pertanto essere confermato
l'esito della delibazione effettuata nella fase sommaria con la
citata ordinanza n. 315 del 2000, poiché l'atto con il quale è
stato sollevato il conflitto è carente dei requisiti stabiliti dagli
artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 26 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Va premesso che secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini
dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, è assolutamente rilevante che dall'atto introduttivo,
indipendentemente dalla forma dell'ordinanza eventualmente rivestita,
sia in ogni caso individuabile un duplice contenuto in relazione alla
duplice funzione cui esso è diretto: per una parte, provvedendo in
ordine al processo in corso; per l'altra, e contestualmente,
denunciando l'insorto conflitto e chiedendone la risoluzione (cfr.
ordinanze nn. 228 e 229 del 1975).
Ed infatti nel conflitto di attribuzione - a differenza che in
sede di questione di legittimità costituzionale sollevata in via
incidentale - occorre che il giudice, quale titolare della funzione
giurisdizionale, si faccia promotore del giudizio come parte
ricorrente, in vista della tutela di un interesse astrattamente
fornito di protezione costituzionale; a questo fine l'atto
introduttivo deve assumere i contenuti e le forme del giudizio
costituzionale sui conflitti e seguirne le regole (sentenza n. 10 del
2000). Occorre pertanto che tale atto contenga un preciso riferimento
agli elementi indispensabili per l'identificazione delle "ragioni del
conflitto" e inoltre non sia privo di una domanda chiaramente
individuabile (cfr. ordinanza n. 264 del 2000), anche se
implicitamente desumibile dal contesto dell'atto (sentenza n. 137 del
2001), consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della
Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la
valutazione contenuta nella deliberazione impugnata e che annulli
quest'ultima (cfr. sentenza n. 10 del 2000).
L'ordinanza della Corte d'appello di Roma in esame non si
conforma invece a queste regole, dal momento che difetta, innanzi
tutto, la richiesta alla Corte di una declaratoria di non spettanza
alla Camera dei deputati del potere in contestazione e di conseguente
annullamento della deliberazione impugnata. Né può ritenersi
sufficiente, a tal fine, rilevare, come si legge nell'ordinanza in
esame, che il dissenso in ordine alla delibera parlamentare "comporta
il dover sollevare il controllo sulla sua legittimità da parte della
Corte costituzionale, attraversoil conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato", poiché è invece consolidato orientamento di
questa Corte che la giurisdizione sui conflitti, essendo determinata
in relazione alle competenze la cui integrità viene difesa dai
soggetti confliggenti (sentenza n. 457 del 1999), non dà adito ad un
generale controllo di legittimità dell'atto invasivo, ma consente la
sola disamina delle censure che configurano una diretta lesione di
tali attribuzioni.
D'altra parte, la richiesta del controllo sulla legittimità
della delibera è l'unica forma di petitum indirettamente ricavabile
nell'atto in questione, giacché il dispositivo si limita a stabilire
che la Corte d'appello di Roma "sospende" il giudizio in corso ed
"ordina" l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, "sollevando conflitto di attribuzione tra i poteri
dello Stato". Si può quindi dire che, sotto questo aspetto, l'atto
in esame si conforma, in modo inammissibile, allo schema del giudizio
di legittimità in via incidentale, anziché a quello del giudizio
per risoluzione dei conflitti di attribuzione, giacché sono
individuabili solo i profili propri dell'ordinanza e sono invece del
tutto carenti quelli propri del ricorso.
Appare poi lacunosa l'indicazione delle "ragioni del conflitto",
in quanto esse vengono enunciate in modo generico ed astratto,
prevalentemente attraverso citazioni della giurisprudenza, senza
essere puntualmente riferite al caso concreto. Valga in proposito la
considerazione che l'ordinanza afferma la pretesa inesistenza, nella
specie, del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività
parlamentare, sulla base della sola constatazione che le frasi
incriminate sono state pronunciate nel corso di un dibattito politico
in un pubblico locale. Ma non indica alcuna ragione di diritto o di
fatto perché, ad avviso del ricorrente, non sarebbe, nelle frasi
considerate, individuabile un intento divulgativo di precedente
attività ispettiva parlamentare e non sarebbe stato quindi
correttamente usato "il potere di autotutela spettante alla Camera di
appartenenza".
D'altra parte, il difetto di motivazione su questo profilo
comporta anche il mancato chiarimento sui modi con cui si sarebbe
verificata l'interferenza della Camera, che avrebbe determinato la
menomazione delle prerogative costituzionali, subita, nella
fattispecie concreta, dal giudice ricorrente.
Difettano quindi in questa vicenda processuale i presupposti
formali e sostanziali che possano far riconoscere il giudice come
parte ricorrente di un conflitto di attribuzione, in quanto l'atto
introduttivo, non osservando le regole del giudizio, sembra superare
la fondamentale distinzione tra conflitto di attribuzione e controllo
di costituzionalità. Inoltre non si consente a questa Corte un esame
adeguato delle ragioni poste a base del sollevato conflitto, non
risultando espressa in maniera compiuta la censura che si intende
muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al conflitto
(ordinanza n. 318 del 1999), venendo così a "mancare un elemento
essenziale del ricorso" (sentenza n. 477 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma, IV
sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte