Sentenza n. 364/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promossi con ordinanze
emesse il 5 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di
Piacenza e il 14 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di 1°
grado di Grosseto (n. 2 ordinanze), iscritte rispettivamente al n.
900 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 72 e 73 del registro
ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17/1ª serie speciale dell'anno 1986, e n. 14/1ª serie speciale
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento iniziato da Franchi Giuseppe ed
avente per oggetto l'accertamento del reddito percepito nel 1975 ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione
tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanza del 5 marzo 1985
(reg. ord. n. 900 del 1985) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55, terzo comma, seconda parte, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, il quale, disponendo in materia di
violazioni, da parte del contribuente, della disciplina
dell'accertamento delle imposte sui redditi, così stabilisce: "Se la
violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e
verifiche... la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel
termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato
eseguito versamento diretto all'esattoria pari ad un sesto del
massimo della pena".
Secondo la Commissione, la limitazione del detto beneficio ai soli
casi in cui la violazione fosse stata accertata in occasione di
accessi, ispezioni e verifiche, ossia la sua non estensione alle
ipotesi in cui le infrazioni fossero state accertate in ufficio,
sembrava contrastare col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.),
dando luogo ad un trattamento diverso di situazioni sostanzialmente
identiche.
Sempre ad avviso del collegio rimettente, la violazione del
principio di eguaglianza appariva tanto più evidente considerando
che l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo sostituito
dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), disponendo le sanzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, prevedeva il beneficio in
questione quale che fosse stato il modo di accertamento della
violazione.
2. - Nel corso di due procedimenti, iniziati rispettivamente da
Sammaritano Luigi e da s.r.l. Europa 2000 ed avente per oggetto
l'irrogazione di pene pecuniarie per ritardata od omessa
presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, ai sensi
dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (contenente
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), la Commissione tributaria di primo grado di Grosseto con
ordinanze del 14 febbraio 1986 (reg. ord. nn. 72 e 73 del 1987)
sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art.
47, in riferimento all'art. 3 Cost. Secondo la Commmissione la norma
impugnata, comminando la stessa pena senza distinguere tra pura e
semplice omissione della dichiarazione ed omissione accompagnata
dall'evasione dell'imposta, parificava situazioni diverse, ossia
violazioni formali e sostanziali, così sembrando ledere il principio
di eguaglianza.
Nelle stesse ordinanze la Commissione toscana sollevava anche la
questione avente per oggetto l'art. 55, terzo comma, stesso d.P.R.
con la motivazione già adottata dalla Commissione di Piacenza
nell'ord. n. 900 del 1985, di cui sopra.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva soltanto
nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 72 e 73 del 1987, chiedendo
che la questione relativa all'art. 47 d.P.R. n. 600/1973 fosse
dichiarata manifestamente infondata, in quanto già decisa da questa
Corte con sentenza n. 128 del 1986.
Nessuna delle parti private si costituiva. Considerato in diritto
1. - Tutte le ordinanze hanno in comune la questione concernente
l'art. 55 d.P.R. n. 600 del 1973, ciò che rende opportuna la
riunione dei giudizi.
2. - Quanto al merito della detta questione, è necessario mettere
a confronto, come giustamente fa l'ordinanza della Commissione
piacentina, l'impugnato art. 55 d.P.R. n. 600 del 1973, con l'art. 58
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta
sul valore aggiunto.
L'art. 55 cit., dopo aver previsto l'applicazione di pene
pecuniarie per la violazione degli obblighi stabiliti nello stesso
decreto in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
stabilisce (terzo comma, seconda parte): "Se la violazione è stata
constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguite ai
sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata
qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo
verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una
somma pari ad un sesto del massimo della pena".
Disposizione del tutto analoga era contenuta nel testo originario
dell'art. 58 cit. Senonché con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24,
emanato anche in attuazione della delega prevista dalla l. 13
novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina
dell'i.v.a. alla normativa comunitaria, quel testo originario venne
modificato e, come si legge nella relazione al d.P.R. ult. cit., la
possibilità di oblazione venne generalizzata "onde eliminare
inconvenienti
verificatisi nell'applicazione dell'attuale quarto comma, consentendo
così l'oblazione stessa anche per le violazioni constatate in
ufficio". Il quarto comma dell'art. 58 d.P.R. n. 633/1972, pertanto,
oggi suona così: "La pena pecuniaria non può essere irrogata
qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di
constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una
somma pari ad un sesto del massimo della pena".
È evidente da ciò una diversità di trattamento, priva di
giustificazione. Diversità di trattamento che si riscontra sia
nell'ambito delle violazioni, accertate fuori o in ufficio, della
disciplina delle imposte sui redditi, sia tra le violazioni del
d.P.R. n. 600 /1973 e quelle del d.P.R. n. 633/1972. Quest'ultima
disparità, anzi, non può essere giustificata neppure dalla diversa
natura dei tributi, diretti (imposte sui redditi) e indiretto (iva),
disciplinati dai rispettivi decreti presidenziali, e si spiega solo
con un difetto di coordinamento dell'intervento legislativo, rimasto
limitato, in sede di correzione e di adeguamento alla normativa
comunitaria, al solo tributo indiretto.
Stante il rilevato contrasto con l'art. 3 Cost., deve perciò
essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, terzo
comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui limita la
possibilità di oblazione, mediante versamento diretto all'esattoria
di una somma pari ad un sesto del massimo della pena, alle sole
violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche
eseguiti ai sensi del precedente art. 33.
È appena il caso di aggiungere che spetta ai giudici comuni
stabilire se il termine di trenta giorni per effettuare l'oblazione,
previsto nello stesso terzo comma, possa decorrere non solo dalla
data del verbale di constatazione ma anche, quando è il caso, dalla
notifica dell'avviso di accertamento.
3. - Manifestamente infondata è invece la questione avente per
oggetto l'art. 47 dello stesso d.P.R. n. 600
del 1973.
Infatti essa è stata già esaminata e dichiarata non fondata da
questa Corte con sentenza n. 128 del 1986, in cui si è osservato che
la dichiarazione de qua, contrariamente a quanto ritenuto nelle
ordinanze di rimessione, non mira soltanto ad assicurare all'Erario
la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresì una
funzione di controllo, in quanto consente agli uffici di apprendere
che il sostituito possiede fonti di reddito, mettendoli
conseguentemente in grado di verificare l'esistenza e l'entità delle
dichiarazioni che egli a sua volta è obbligato a rendere. Pertanto,
sotto questo riguardo, non si tratta di mere violazioni formali, ché
anzi esse rivestono un notevole rilievo sostanziale, posto che
qualsiasi omissione o ritardo della prescritta dichiarazione rende
impossibile, o almeno intralcia gravemente, la suddetta attività di
controllo, così ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali
dell'Erario. Del resto nella citata sentenza si è osservato ancora
che il giudice tributario ben può tenere conto, nella determinazione
delle pene in concreto, anche dei principi dettati dall'art. 54 dello
stesso decreto, che fa riferimento alla gravità del danno o del
pericolo e alla personalità dell'autore della violazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, terzo
comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole
"Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi,
ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33";
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47 stesso d.P.R., sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Grosseto con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte