Sentenza n. 364/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60 (Interpretazione autentica degli articoli
297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema
di durata della custodia cautelare), convertito nella legge 22 aprile
1991, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli
articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di
norme in tema di durata della custodia cautelare), che ha modificato
l'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale, in
rapporto al disposto dell'art. 585, secondo comma, lett. c), dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dalla
Corte di appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Anna
Maria Damigella, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento d'appello contro la sentenza del Tribunale
di Prato di condanna di Anna Maria Damigella per il delitto di cui
all'art. 315 del codice penale, la Corte d'appello di Firenze, con
ordinanza del 7 dicembre 1992 (R.O. n. 83 del 1993), ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3, 24, 72 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60,
convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133 - che ha modificato
l'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale, riducendo
da trenta a quindici giorni il termine per la redazione della
sentenza non contestualmente motivata - in rapporto all'art. 585,
secondo comma, lett. c), dello stesso codice - che fa decorrere il
termine per proporre l'impugnazione "dalla data di scadenza del
termine stabilito dalla legge .... per il deposito della sentenza".
Il giudice remittente premette che la sentenza di condanna è
stata pronunciata il 19 settembre 1991 e depositata il 3 ottobre
dello stesso anno mentre l'atto di appello è stato depositato il 14
novembre del 1991 e quindi oltre il termine di trenta giorni per
proporre l'impugnazione fissato dall'art. 585 del codice di procedura
penale. Nell'ordinanza si espone inoltre che il difensore
dell'imputata ha sostenuto la tempestività dell'appello ed ha, in
subordine, eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito con modificazioni
nella legge 22 aprile 1991, n. 133, mettendo in rilievo come sia
stata la riduzione a quindici giorni del termine per il deposito
della sentenza non contestualmente motivata a determinare
l'intempestività del suo atto di appello.
2. - Ad avviso del giudice a quo la questione di costituzionalità
prospettata è rilevante poiché è per effetto della norma
impugnata, modificativa del secondo comma dell'art. 544 del codice di
procedura penale, che l'impugnazione proposta dalla difesa della
Damigella risulta inammissibile.
Nel merito poi la questione è ritenuta non manifestamente
infondata.
Il punto di partenza dell'argomentazione svolta dal giudice a quo
è che lo stretto collegamento istituito dall'art. 585, secondo
comma, lett. c), del codice di procedura penale con il disposto
dell'art. 544, secondo comma, dello stesso codice "determina la
decorrenza del termine per l'impugnazione di sentenza dibattimentale
non contumaciale e non contestualmente motivata dallo spirare del
termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza
medesima, ove osservato, e dunque oggi, per effetto dell'art 6 del
decreto-legge n. 60 del 1991, dal sedicesimo giorno successivo alla
pronuncia della sentenza".
Aggiunge il giudice remittente che - in base al disposto dell'art.
548, secondo comma, del codice di procedura penale - solo
l'inosservanza, da parte del giudice, del più ampio termine di
trenta giorni dalla pronuncia impone la notifica dell'avviso di
deposito della sentenza all'imputato presente ed al suo difensore;
con la conseguenza che il termine per l'impugnazione inizierà a
decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno anche in tutti i
casi di sentenza depositata oltre il quindicesimo ma entro il
trentesimo giorno dalla pronuncia.
Per effetto di tali norme il contumace si troverebbe in una
situazione più vantaggiosa dell'imputato presente e diligente
poiché, "oltre a fruire dei giorni in più per la notifica
dell'estratto, si gioverà del disposto dell'art. 548, commi secondo
e terzo, del codice di procedura penale, la cui lettura coordinata -
in mancanza di qualsivoglia modificazione seguita a quella dell'art.
544, secondo comma, del codice - determina nel trentesimo giorno
dalla pronuncia il momento della notifica dell'estratto (anche quando
il deposito della motivazione avvenga entro il termine di quindici
giorni oggi prescritto)".
Di qui - secondo il giudice remittente - la violazione dell'art. 3
della Costituzione che vuole siano informate a ragionevolezza le
differenziazioni di trattamento soprattutto quando esse attengano
all'esplicazione di un diritto fondamentale come il diritto di
difesa.
Inoltre la norma denunciata sarebbe in contrasto anche con l'art.
24 della Costituzione. E ciò sia perché la normativa impugnata
determinerebbe una consistente contrazione "del termine complessivo
per impugnare" sia perché essa costituirebbe "momento di
disorientamento per l'interprete e per il fruitore (qui imputato e
suo difensore) del sistema processuale delle impugnazioni".
Dopo aver ricordato che la riduzione da trenta a quindici giorni
del termine di cui all'art. 548, secondo comma, del codice di
procedura penale è stata prima introdotta dall'art. 5, quinto comma,
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, e successivamente soppressa
nella legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, il giudice a quo
sostiene che la mancata approvazione della modifica in sede di
conversione del decreto-legge n. 152 del 1991 ha testimoniato della
volontà del legislatore di tener fermo l'originario termine di
trenta giorni.
Da questa vicenda legislativa scaturirebbe perciò, sempre secondo
la Corte remittente, la conferma del sospetto che la norma impugnata
abbia prodotto una ingiustificata compressione del diritto di difesa,
violando l'art. 24 della Costituzione.
3. - L'ultimo profilo di illegittimità costituzionale della norma
impugnata evidenziato dal giudice remittente riguarda il "processo
formativo" e le "modalità di emanazione" del decreto-legge n. 60 del
1991 che sarebbero in contrasto con gli artt. 72 e 77 della
Costituzione in relazione agli artt. 7 della legge delega 16 febbraio
1987, n. 81, e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Ad avviso della Corte d'appello di Firenze, infatti, non sarebbe
consentita l'emanazione di un decreto-legge contenente modifiche del
codice di procedura penale in presenza della delega al Governo ad
emanare, entro un triennio dall'entrata in vigore del codice di
procedura penale, disposizioni integrative e correttive su conforme
parere di una Commissione bicamerale (art. 7 e 8 della legge n. 81
del 1987).
4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Firenze solleva questione di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n.
133, che ha modificato l'art. 544, secondo comma, del codice di
procedura penale, riducendo da trenta a quindici giorni il termine
per la redazione dei motivi della sentenza non motivata
contestualmente alla redazione del dispositivo.
Secondo il giudice remittente la riduzione del termine per la
redazione dei motivi della sentenza - considerata nel suo
collegamento con le disposizioni dettate dall'art. 548 e dall'art.
585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale -
darebbe vita ad una disciplina del termine per impugnare contrastante
con l'art. 3 della Costituzione perché irrazionalmente più
vantaggiosa per l'imputato contumace rispetto all'imputato "presente
e diligente". E ciò perché - sulla base dell'attuale formulazione
dell'art. 548 del codice - l'avviso di deposito con l'estratto della
sentenza dovrebbe essere notificato al contumace dopo trenta giorni
dalla pronuncia anche in caso di deposito della motivazione entro il
termine di quindici giorni oggi prescritto dalla norma impugnata.
Inoltre, la norma denunciata determinerebbe, sempre per l'imputato
presente, una notevole contrazione del termine complessivo per
impugnare in violazione del diritto di difesa sanzionato nell'art. 24
della Costituzione e si porrebbe altresì in contrasto con gli artt.
72 e 77 della stessa Costituzione, non essendo consentito, nel primo
triennio di vigenza del codice di procedura penale, modificare tale
codice senza osservare la speciale procedura per l'emanazione di
disposizioni integrative e correttive regolata dagli artt. 7 e 8
della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.
2. - La questione non è fondata.
Nella sua originaria formulazione l'art. 544, secondo comma, del
codice di procedura penale stabiliva che - in caso di impossibilità
di provvedere alla redazione immediata in camera di consiglio dei
motivi della sentenza - il giudice dovesse provvedervi "non oltre il
trentesimo giorno da quello della pronuncia".
In coerenza con tale statuizione, l'art. 548, secondo comma, dello
stesso codice prevedeva poi la comunicazione dell'avviso di deposito
della sentenza al pubblico ministero e la notificazione dell'avviso
stesso alle parti private nell'ipotesi di mancato deposito della
sentenza "entro il trentesimo giorno" dalla data della pronuncia.
Infine, l'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di
procedura fa decorrere il termine per proporre impugnazione "dalla
scadenza del termine stabilito dalla legge ... per il deposito della
sentenza ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, secondo comma, dal
giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito".
In questa ordinata sequenza di norme (dirette a disciplinare i
tempi di redazione e di deposito della sentenza non contestualmente
motivata, le modalità di informazione alle parti del deposito
avvenuto oltre il termine di legge e la decorrenza dei termini per
l'impugnazione) si è inserita la norma denunciata che ha ridotto da
trenta a quindici giorni il termine per la redazione della sentenza,
senza darsi carico del coordinamento formale di tale innovazione con
la disciplina dettata dall'art. 548, secondo comma, del codice in
ordine alla comunicazione e notificazione dell'avviso di deposito
delle decisioni depositate oltre il termine ordinario.
La conseguenza del mancato coordinamento è stata che, mentre il
nuovo testo dell'art. 544 del codice di rito prescrive al giudice di
redigere i motivi della sentenza non contestualmente motivata entro
il quindicesimo giorno dalla data della pronuncia, nell'art. 548,
secondo comma, è sopravvissuta l'originaria dizione secondo cui
l'avviso di deposito è comunicato e notificato alle parti "quando la
sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno".
Nel diritto vivente, peraltro, questa incongruenza formale e le
incertezze che potevano derivarne (soprattutto in ordine alla
necessità dell'avviso di deposito alle parti per le sentenze
depositate oltre il quindicesimo, ma non oltre il trentesimo giorno
dalla pronuncia) sono state superate dall'univoco indirizzo
interpretativo adottato in merito dalla Corte di cassazione.
Analizzando la vicenda legislativa da cui sono derivati la nuova
formulazione dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura ed
il mancato coordinamento di tale disposizione con l'art. 548, ed
operando una ricostruzione sistematica della normativa in questione,
la Corte di Cassazione è giunta, infatti, alla conclusione che "per
effetto dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1991, n. 133,
anche l'art. 548, secondo comma, deve ritenersi modificato in
conformità, nel senso che l'avviso di deposito deve essere
effettuato quando la sentenza non è depositata entro il
'quindicesimo giorno', invece dell'originario 'trentesimo giorno'".
(Cass., Sez. V, 8 febbraio 1993; nello stesso senso, Cass., Sez. I, 4
dicembre 1992, nella quale si afferma che l'obbligo posto dall'art.
548, secondo comma, del codice di procedura penale di provvedere alla
comunicazione ed alla notificazione dell'avviso di deposito della
sentenza non depositata nel termine previsto dalla legge non è
escluso se la sentenza sia stata depositata prima della scadenza del
termine del trentesimo giorno ma dopo i quindici giorni fissati per
il deposito dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60).
3. - Sulla base di questa interpretazione la normativa denunciata
non ha l'effetto di ridurre il termine di trenta giorni per impugnare
assegnato alle parti dall'art. 585, primo comma, lett. b), del codice
di procedura poiché - nel caso di sentenza non contestualmente
motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia -
va comunque notificato alle parti stesse (e comunicato al pubblico
ministero) l'avviso di deposito, mentre il termine per l'impugnazione
decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione (o la
comunicazione) dell'avviso stesso.
Non si verifica, pertanto, la contrazione del termine per
impugnare ipotizzata dal giudice a quo e, conseguentemente, non
risulta leso il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione.
Non vi è poi arbitraria disparità di trattamento, sotto il
profilo dei termini per impugnare, tra il contumace e l'imputato
presente, ma solo una disciplina differenziata di situazioni
obiettivamente diverse. Infatti, mentre per il contumace - che di
regola non è informato dello svolgimento del processo - è prevista
"in ogni caso" la notificazione dell'avviso di deposito della
sentenza (art. 548, terzo comma, del codice di procedura penale), per
l'imputato presente la notificazione dell'avviso di deposito della
sentenza è prevista limitatamente alle ipotesi di redazione della
motivazione oltre la scadenza del termine di legge di quindici giorni
e cioè solo quando egli non è più concretamente in condizione di
conoscere e di prevedere i tempi del deposito. Ma, tanto per il
contumace quanto per l'imputato ignaro della data del deposito il
termine per impugnare comincia a decorrere dallo stesso momento ossia
dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di
deposito.
Infondata si presenta, infine, anche l'ultima censura prospettata
dal giudice a quo con riferimento agli artt. 72 e 77 della
Costituzione.
Questa Corte ha già affermato che "la legge delega per
l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella
gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra
legge" con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 77 della Costituzione, "può essere modificata anche con
decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione" (ord. n.
225 del 1992). La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della
legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo
triennio di vigenza dello stesso codice non esclude, pertanto, la
possibilità che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa
in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi
canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60,
convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133), in riferimento agli
artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Corte
d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte