Sentenza n. 364/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 413/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con
ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a.
SERFIN - Servizi finanziari Aziendali contro l'Ufficio imposte
dirette di Milano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 20 marzo 1992 la Commissione tributaria di
primo grado di Milano, nel corso di un giudizio instaurato dalla
SERFIN - Servizi finanziari aziendali s.p.a. nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 413.
Il giudice remittente assume che la norma censurata, subordinando
la sospensione del giudizio alla dichiarazione del contribuente, da
rendere in udienza, di volersi avvalere del condono tributario di cui
alla medesima legge n. 413 del 1991, avrebbe l'effetto di ridurre i
termini per inoltrare la relativa domanda, discriminando, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione, il contribuente stesso
rispetto "agli altri contribuenti che non versano nella stessa
situazione". Secondo l'ordinanza la data dell'udienza avrebbe un
effetto di "sbarramento", nel senso che se il contribuente "ha
dichiarato di volersi avvalere del condono, non può più tornare sui
suoi passi", mentre "se non ha dichiarato di volersi avvalere del
condono, non può più farlo". Ciò in quanto il principio di
economia processuale porta ad escludere che "il giudizio possa
proseguire inutilmente (nel caso di dichiarazione di non volersi
avvalere del condono) o essere sospeso pretestuosamente (nel caso di
dichiarazione di volersi avvalere del condono)".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
dedotto l'infondatezza della questione.
Secondo la memoria, la dichiarazione, da rendere all'udienza, ha
soltanto lo scopo di impedire l'assunzione in decisione della causa,
fermo restando il termine ordinario "per presentare all'ufficio
domanda di condono e conseguentemente procedere al pagamento" del
dovuto. Ottenuta, con la dichiarazione, la sospensione del giudizio,
il contribuente può ancora scegliere, nel termine ordinario, se
presentare o meno la dichiarazione integrativa. Se questa non viene
presentata, cessa la causa di sospensione e il giudizio riprende il
suo corso. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità
costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, con la quale sono state dettate disposizioni per
agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nel prevedere che "i
giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione sono
sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere delle disposizioni" in tema di condono
tributario, ridurrebbe alla data dell'udienza i termini per la
presentazione della relativa domanda, provocando, in violazione
dell'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento "tra
chi ha una udienza già fissata e chi deve ancora essere convocato".
2. - La questione non è fondata.
La norma denunciata si dà carico di raccordare la procedura
amministrativa di condono con i processi tributari in svolgimento.
Essa perciò prevede la sospensione dei giudizi e dei termini di
ricorso o di impugnativa fino alla data ultima prevista per poter
chiedere la definizione delle pendenze, stabilendo, altresì, che i
giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione siano
sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere della facoltà di chiedere il condono
tributario.
Nel sistema delineato dal legislatore, è da escludere, tuttavia,
che tale richiesta di sospensione produca il lamentato effetto. Il
termine per la presentazione dell'atto che dà avvio alla procedura
per la definizione della pendenza, e cioè la c.d. dichiarazione
integrativa prevista dalla norma denunciata, lungi dal ridursi,
resta, infatti, quello stabilito, in via ordinaria, per tutti i
contribuenti, come è dato evincere dal secondo periodo dello stesso
art. 34, quinto comma. Successivamente alla predetta data, viene,
invero, emessa ordinanza di estinzione del giudizio solo
subordinatamente all'esibizione di copia della dichiarazione
integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio
postale della lettera raccomandata di trasmissione della
dichiarazione stessa.
In conclusione, è da reputare erronea la premessa dalla quale
muove il giudice a quo, in quanto la richiesta prevista dalla
disposizione sottoposta all'esame della Corte vale solo ad ottenere
la sospensione del giudizio, fermo restando che, fino alla scadenza
del termine ordinario, questo contribuente può ancora decidere se
presentare o meno la dichiarazione integrativa, onde nessuna
disparità di trattamento egli subisce, sotto il profilo in esame,
rispetto a tutti gli altri. Va da sé che, ove quest'ultima
dichiarazione non venga presentata, il giudizio, cessata la causa di
sospensione, riprende il suo corso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte