Sentenza n. 364/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,
lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con
ordinanze emesse:
1) il 18 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Catanzaro sui
ricorsi, riuniti, proposti da Parrotta Domenico contro il Presidente
del Consiglio comunale di Pietrapaola ed altro e dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rossano contro Parrotta Domenico ed
altri, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
2) il 27 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Catanzaro sul
ricorso proposto da Rocchetti Saverio contro il Prefetto di Cosenza,
iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Rocchetti Saverio, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato Luigi Monterossi per Rocchetti Saverio e
l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - La Corte d'appello di Catanzaro, investita dei ricorsi
proposti da Domenico Parrotta e dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rossano avverso la sentenza pronunciata dal
Tribunale civile di Rossano il 17 gennaio 1995, nella causa
elettorale fra lo stesso Parrotta, Giuseppe Vitale e il Presidente
del Consiglio comunale di Pietrapaola, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non
candidabilità di coloro i quali hanno riportato condanna per delitto
concernente "l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti".
La Corte rimettente si duole dell'assoluta genericità di tale
inciso, suscettibile di diversa interpretazione, mentre la
giurisprudenza costituzionale richiede che le cause di
ineleggibilità siano tipizzate dalla legge, con precisione, al fine
di evitare situazioni di incertezza e contestazioni troppo frequenti.
In questo caso, prosegue il Collegio, la formulazione della lettera
a) non consente di individuare univocamente le fattispecie di reato
per le quali il legislatore ha inteso porre la causa di
ineleggibilità: l'espressione "uso di armi", infatti, non equivale a
quella di porto e detenzione, dal momento che usare l'arma è cosa
diversa dal detenerla o trasportarla.
Volendo seguire un'interpretazione restrittiva della norma, sarebbe
eleggibile chi abbia riportato condanna per il grave reato di porto
abusivo di arma da guerra (art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, come sostituito dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497: la pena è
fino a dieci anni di reclusione), mentre sarebbe ineleggibile il
condannato per il più lieve delitto del semplice trasporto di armi
(art. 18 della legge 18 aprile 1975, n. 110: la pena è fino a un
anno di reclusione). Secondo l'interpretazione estensiva, sarebbero
invece accomunate ipotesi di ben diversa rilevanza: e, così, insieme
con il condannato per gravi reati di porto e detenzione di armi,
munizioni, esplosivi, congegni di guerra, sarebbe ineleggibile
l'incauto erede che non abbia provveduto a denunciare nuovamente
l'arma del suo dante causa.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel
senso della infondatezza. In memoria, l'Avvocatura osserva che la
nozione uso dell'arma, per quanto possa sembrare atecnica, non è
circoscritta all'impiego direttamente finalizzato all'offesa, ma
ricomprende, almeno, il porto dell'arma stessa. A tal proposito,
richiama l'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
secondo cui il porto dell'arma è soggetto alla verifica del
dimostrato bisogno; e menziona l'art. 74 del regolamento di
esecuzione, ove si prevede che l'andare armati di determinati
soggetti è disposto nell'interesse pubblico. Il portare l'arma o
l'andare armati sono attività che realizzano, dunque, un uso
giuridicamente significativo. Né è dubbio che costituisce abuso
anche il porto dell'arma in una riunione pubblica (vietato dall'art.
4 della legge n. 110 del 1975) o l'omessa custodia della stessa (art.
20-bis di detta legge). Il porto dell'arma senza licenza, che pure è
autonomo reato, può inoltre essere valutato come abuso ai fini del
divieto di detenzione di cui all'art. 39 del citato testo unico.
L'Avvocatura sottolinea, infine, come il legislatore abbia
utilizzato termini ampi che - evitando la specifica indicazione di
titoli di reato - sono idonei a ricomprenderli tutti, in un settore
dove è necessaria la massima trasparenza.
2.1. - La Corte d'appello di Catanzaro, investita del ricorso
proposto da Saverio Rocchetti, avverso la sentenza pronunciata dal
Tribunale civile di Paola il 21 febbraio 1995, nella causa elettorale
tra il Prefetto di Cosenza e il Rocchetti, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della stessa disposizione, con argomenti
identici a quelli della precedente ordinanza.
2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo nel senso della non fondatezza.
2.3. - Si è costituito Saverio Rocchetti, ricorrente in appello
avverso la sentenza emessa il 21 febbraio 1995 dal Tribunale civile
di Paola, sostenendo l'illegittimità costituzionale della norma e
rilevando come non sia possibile l'equiparazione o l'assimilazione
del reato di porto illegale a quello di uso illegale di armi o del
trasporto illegale.
In memoria, egli insiste sulla fondatezza della questione di
legittimità costituzionale (e, comunque, sulla necessità di un'
interpretazione adeguatrice della norma denunciata), sottolineando
come il delitto di porto illegale di armi configuri una fattispecie
criminosa autonoma, che non ha alcun rapporto con i delitti
ricompresi nell'art. 15, comma 1, lettera a), della citata legge n.
55 del 1990; mentre il trasporto illegale, regolato dall'art. 18
della legge n. 110 del 1975, è delitto che ben s'inquadra
nell'elenco di cui alla lettera a), perché rivela una particolare
capacità criminale del suo autore, costituendo l'ultimo anello del
commercio illegale di armi. D'altra parte, nella relazione della
prima commissione del Senato sul disegno di legge n. 3021, poi
divenuto legge n. 16 del 1992, si indicano soltanto i delitti
concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il
commercio di armi (e i reati connessi al traffico di stupefacenti e
di armi) e non si fa menzione del porto e della detenzione, sì che
si dovrebbero escludere dall'elenco di cui alla lettera a) i reati di
porto illegale e di detenzione abusiva. Considerato in diritto
1. - È al vaglio di legittimità costituzionale la questione,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,
dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.
16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli
enti locali), nella parte in cui stabilisce la non candidabilità di
coloro i quali hanno riportato condanna per un delitto concernente
l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, sotto
il profilo che tale disposizione introduce una causa di
ineleggibilità priva dei necessari requisiti di precisione e
determinatezza.
Dopo la sentenza n. 141 del 1996 di questa Corte, la citata lettera
a) vige solo nella parte in cui prevede la non candidabilità a
seguito di condanna irrevocabile, come è avvenuto nei casi in esame.
Il Parrotta (ordinanza n. 395/1995) è stato infatti condannato - con
sentenza del Tribunale di Rossano del 2 dicembre 1987, divenuta
irrevocabile il 2 gennaio 1988 - per il delitto di cui agli artt. 12
e 14 della legge n. 497 del 1974 per aver illegalmente portato in
luogo pubblico un fucile da caccia; il Consiglio comunale di
Pietrapaola ha quindi revocato, ai sensi del comma 4 dell'art. 15
della legge n. 55 del 1990, novellato dalla legge n. 16 del 1992, la
convalida dell'elezione, e contro tale delibera il Parrotta ha
presentato ricorso ai sensi degli artt. 9-bis e 82 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, proponendo poi appello avverso la sentenza del
Tribunale di Rossano del 17 gennaio 1995, di rigetto del ricorso
stesso; in tale giudizio è stata sollevata la presente questione di
legittimità costituzionale.
Analoga la vicenda processuale del Rocchetti (ordinanza n.
614/1995), condannato dal Tribunale di Paola con sentenza del 5
novembre 1980, irrevocabile il 20 dicembre 1980, per il delitto di
cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974. Il Tribunale di
Paola, investito del ricorso del prefetto di Cosenza ex art. 82 del
d.P.R. n. 570 del 1960, dichiarava l'ineleggibilità del Rocchetti;
quest'ultimo ricorreva innanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, che
ha sollevato, anche in questo procedimento, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a).
I due giudizi hanno a oggetto la medesima norma e vanno pertanto
decisi con unica sentenza.
2. - La questione sollevata da entrambi i Collegi non è fondata.
La lettera a) citata, nella formulazione che risulta dopo la
declaratoria parziale di illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza n. 141 del 1996, stabilisce la non candidabilità di coloro
i quali hanno riportato condanna, passata in giudicato, per il
delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, per quello di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e anche per i delitti concernenti la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il
trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti. Secondo il
Collegio rimettente l'ampia formulazione della norma ricomprende
fattispecie di ben diverso allarme sociale, consentendo oscillazioni
giurisprudenziali inammissibili, perché incidono sull'esercizio del
diritto di elettorato passivo.
Non vi è dubbio che le cause di ineleggibilità devono essere
tipizzate dalla legge con sufficiente precisione, al fine di evitare
- o quanto meno limitare - le situazioni di incertezza. E invero la
disposizione denunciata, nella parte finale concernente l'uso e il
trasporto di armi, può far sorgere qualche perplessità: sì che
sarebbe stato consigliabile evitare il ricorso a formule legislative
descrittive di più fattispecie, richiamando invece puntualmente i
singoli delitti, in modo da rendere più agevole il lavoro
dell'interprete e degli operatori giudiziari, e da salvaguardare il
bene essenziale della chiarezza normativa. Ma tali rilievi non si
tramutano, di per sé, in vizi di legittimità costituzionale:
eventuali dubbi interpretativi
potranno essere superati dall'elaborazione giurisprudenziale. Spetta
infatti al giudice, utilizzando i comuni canoni ermeneutici,
precisare le formule normative prima indicate, dando a esse un
contorno più netto (cfr., sempre sulle cause di ineleggibilità, la
sentenza n. 280 del 1992), conformemente al principio costituzionale
che assume a regola l'eleggibilità, e configura l'ineleggibilità
quale eccezione. Le norme che derogano al principio della
generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta
interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto è
necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono
preordinate (v. la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166
del 1972, fino alle sentenze nn. 571 del 1989, 344 del 1993, 141 del
1996). Soccorrono, d'altronde, anche i lavori preparatori nel senso
di un'interpretazione rigorosa della norma denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte