Sentenza n. 364/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 70Ordinamento penitenziario
- art. 22legge 663/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre
1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 dal tribunale di
sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da Ignazio Passantino,
iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Giudicando su un'istanza di rinvio dell'esecuzione della
pena, il tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa il
19 dicembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 70 (esattamente: comma 6) della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
- nel testo sostituito con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n.
663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), -
nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il
quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato
dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2,
cod. proc. pen., non possa far parte del collegio del tribunale di
sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul
caso, ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen.
La disposizione denunciata, nel disciplinare le funzioni ed i
provvedimenti del tribunale di sorveglianza, costituito presso
ciascun distretto di corte d'appello, prevede che uno dei magistrati
ordinari che compongono il collegio sia il magistrato di sorveglianza
sotto la cui giurisdizione è posto il condannato, in ordine alla cui
posizione si deve provvedere.
Il tribunale di sorveglianza di Bari era stato chiamato a
pronunciarsi sul rinvio dell'esecuzione della pena detentiva per
grave infermità fisica del condannato (art. 147, primo comma, numero
2, cod. pen.), sull'istanza del quale il magistrato di sorveglianza,
poi chiamato a presiedere il tribunale che decideva nel merito, aveva
ritenuto che non sussistessero i presupposti per il differimento
immediato dell'esecuzione in attesa della decisione del tribunale
(art. 684, comma 2, cod. proc. pen.).
Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale
che, con riguardo a varie situazioni processuali, ha affermato il
principio secondo il quale il giudice penale, nel decidere
conclusivamente sul merito dell'imputazione, non deve essere
condizionato dalla cosiddetta forza della prevenzione, cioè dalla
naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso in altri
momenti dello stesso procedimento (sentenza n. 432 del 1995). Questa
situazione si verificherebbe anche per il magistrato di sorveglianza
che ha provveduto in via immediata su una domanda di rinvio
dell'esecuzione e debba poi comporre il tribunale di sorveglianza per
le definitive determinazioni. Ad avviso del giudice rimettente, le
due decisioni, provvisoria e definitiva, sarebbero del tutto
sovrapponibili, sicché il magistrato di sorveglianza potrebbe
sentirsi indotto a difendere il proprio provvedimento mediante un
giudizio conforme del tribunale.
La partecipazione del magistrato di sorveglianza, sotto la cui
giurisdizione è posto il condannato, al collegio del tribunale di
sorveglianza si giustificherebbe quando il giudizio riguardi non
fatti, bensì persone, delle quali debba essere valutata in
particolare la pericolosità sociale o il percorso di reinserimento
sociale. In tal caso la partecipazione al collegio del magistrato di
sorveglianza assicurerebbe l'introduzione nel giudizio del maggior
numero di elementi di conoscenza della personalità del condannato e
del grado di maturazione dallo stesso conseguita con il trattamento
rieducativo.
Diverso sarebbe, invece, il caso del rinvio dell'esecuzione della
pena, nel quale il giudice non è chiamato a valutare la personalità
del condannato, la sua pericolosità o la motivazione a reinserirsi
nel tessuto sociale, ma deve invece verificare se l'esecuzione della
pena detentiva debba considerarsi contraria al senso di umanità
(art. 27 della Costituzione), a causa di una grave infermità fisica
del condannato, ovvero se la salute di questi sia pregiudicata per
la inadeguatezza del trattamento sanitario che può essere praticato
nel corso dell'espiazione della pena. In questo caso si tratterebbe
di un giudizio non sulla persona del condannato, ma sul suo diritto
alla salute in conflitto con altri interessi giuridicamente tutelati,
sicché il condizionamento del giudicante che ha già manifestato il
proprio convincimento sulla medesima situazione determinerebbe il
denunciato contrasto con la Costituzione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, la giurisprudenza costituzionale
sull'incompatibilità del giudice risponderebbe all'esigenza di
garantire il "giusto processo", con riferimento alla decisione sul
merito della pretesa punitiva nell'ambito del giudizio di cognizione
(sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996). Una esigenza di eguale
pregnanza non potrebbe essere configurata in rapporto alla decisione
sull'istanza di differimento della pena (art. 147 cod. pen.), che si
inserisce come un incidente nella fase esecutiva ed attiene soltanto
alle concrete modalità di attuazione di una pretesa punitiva ormai
definitivamente accertata.
In riferimento alla denunciata violazione dell'art. 3, primo comma,
della Costituzione, mancherebbe inoltre, nell'ordinanza di rinvio, un
idoneo elemento di comparazione che consenta la valutazione della
disparità di trattamento, giacché la situazione presa in
considerazione non sarebbe omologa a quella prevista dall'art. 34
cod. proc. pen., cui si riferiscono le pronunce di illegittimità
costituzionale.
L'Avvocatura sottolinea che, nei casi in cui il tribunale di
sorveglianza decide in sede di appello sui ricorsi avverso i
provvedimenti del magistrato di sorveglianza, quest'ultimo non fa
parte del collegio (art. 70, comma 2, della legge n. 354 del 1975).
Ma nel caso del rinvio dell'esecuzione della pena non si tratterebbe
dell'impugnazionedi un provvedimento del magistrato di sorveglianza,
giacché la decisione che questi è chiamato ad emettere sull'istanza
di differimento immediato ha carattere meramente delibativo e
finalità puramente cautelare, mirando ad evitare, in via interinale,
un danno imminente al condannato. Si sarebbe in presenza di una
"cautela" piuttosto in senso processual-civilistico o
amministrativistico che non in senso penalistico, trattandosi di
misura diretta ad evitare che il tempo necessario per aver ragione
torni a danno di chi ha ragione. Ed in questo quadro l'identità
della persona fisica del giudicante nelle due fasi, della cautela e
del merito, non pregiudicherebbe il principio del giusto processo. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale attiene alla
composizione del tribunale di sorveglianza nel giudizio per il rinvio
dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, che
può essere differita, tra l'altro, quando il condannato si trova in
condizioni di grave infermità fisica.
L'art. 70, comma 6, delle norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
personale (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel testo sostituito con
l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, prevede che uno dei
magistrati ordinari che compongono il collegio debba essere il
magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il
condannato o l'internato, in ordine alla cui posizione si deve
provvedere.
Il tribunale di sorveglianza di Bari ritiene che questa
disposizione possa essere in contrasto con il principio
costituzionale di eguaglianza e con la garanzia del diritto di difesa
(artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione),
quando il tribunale di sorveglianza sia chiamato a giudicare sul
rinvio dell'esecuzione, in ordine al quale il magistrato di
sorveglianza abbia adottato un provvedimento provvisorio, positivo o
negativo. Tale provvedimento può essere adottato, con effetti sino
alla decisione del tribunale, quando la detenzione può cagionare
grave pregiudizio al condannato o vi è fondato motivo per ritenere
che sussistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio
dell'esecuzione (art. 684, comma 2, cod. proc. pen.).
In questo caso, ad avviso del giudice rimettente, l'imparzialità
del giudice sarebbe pregiudicata, avendo un componente del collegio
giudicante già adottato, nello stesso procedimento, una decisione
che implica una valutazione di merito sovrapponibile a quella
definitiva del tribunale.
2. - La questione non è fondata.
L'ordinamento penitenziario, nel delineare l'articolazione e le
competenze dei giudici di sorveglianza, attribuisce alcuni
provvedimenti alla cognizione del magistrato di sorveglianza, giudice
monocratico che, oltre ad esercitare la vigilanza sull'esecuzione
della pena e sull'attuazione della rieducazione, decide sui reclami
dei detenuti e provvede in materia di pericolosità sociale del
condannato o di misure di sicurezza (art. 69 della legge n. 354 del
1975). Altri provvedimenti, che riguardano la durata, l'estinzione o
il rinvio dell'esecuzione della pena, sono attribuiti alla competenza
del tribunale di sorveglianza, alla cui composizione il magistrato di
sorveglianza ordinariamente concorre.
Nel sistema delineato dal legislatore, contro i provvedimenti del
magistrato di sorveglianza nelle materie che incidono sulle misure di
sicurezza personali (art. 69, comma 4, della legge n. 354 del 1975)
è ammesso appello al tribunale di sorveglianza. In tal caso, il
giudice che ha adottato la decisione sottoposta a gravame non fa
parte del collegio (art. 70, comma 2, della stessa legge).
Diversa è la situazione per il rinvio della esecuzione della pena,
direttamente attribuita alla cognizione del tribunale di
sorveglianza, alla cui composizione concorre, secondo la regola
generale, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul
condannato (art. 70, comma 6, della legge n. 354 del 1975).
In tal caso non si ha un provvedimento del giudice monocratico che
ha definito il merito del giudizio ed è sottoposto a gravame o
riesame collegiale, ma, invece, una competenza propria del giudice
collegiale. Ciò non esclude, tuttavia, che vi possa essere un
provvedimento provvisorio ed urgente che, in attesa della definizione
del giudizio, mantenga le condizioni perché il giudizio possa avere
effetto, assicurando in concreto la protezione del bene tutelato
suscettibile di rimanere irreparabilmente compromesso nell'attesa
della decisione. Difatti le situazioni che legittimano il
differimento della esecuzione della pena detentiva, in linea con il
senso di umanità che deve essere rispettato dalla pena (art. 27
della Costituzione), possono essere tali da rendere immediatamente
incompatibile lo stato e le condizioni della detenzione con beni
essenziali della persona, quali la maternità o la salute, la cui
protezione si intende assicurare.
Il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo
che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione,
possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla
decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio
che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o
la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cod.
proc. pen.). Si tratta di una valutazione che implica la ricognizione
dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il
rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessità di immediatezza di
un provvedimento idoneo ad evitare che risultino irreparabilmente
pregiudicate, nell'attesa del giudizio, la efficacia in concreto
della decisione di merito che potrà essere adottata e la finalità
stessa del rinvio dell'esecuzione.
La natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso
comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la
richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravità del
danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella
anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla
imparzialità del giudice, è idonea a determinarne
l'incompatibilità a garanzia del giusto processo.
Così ricostruito il contesto nel quale si colloca la disposizione
denunciata e delineati i limiti del contenuto normativo di essa, non
sussiste la prospettata illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) - nel testo sostituito con
l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) - sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,
dal tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte