Sentenza n. 364/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
24 febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Anna
Fasan, promosso con ricorso del Tribunale di Treviso, notificato il
17 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 23 successivo ed
iscritto al n. 10 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera di deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Pietro Barolo per il Tribunale di Treviso e
l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale a carico del deputato
Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione a mezzo stampa,
continuata ed aggravata, il tribunale di Treviso, sezione penale, ha
promosso, con ordinanza del 16 aprile 1999, conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 24 febbraio
1999, con la quale è stato dichiarato che i fatti per cui è in
corso il menzionato procedimento penale riguardano opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, a
norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Premette il tribunale che i fatti per cui si procede contro
l'on. Sgarbi riguardano le dichiarazioni rilasciate nei confronti del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, Anna
Fasan, nel corso delle trasmissioni televisive "Sgarbi Quotidiani"
del 10, 14, 18 gennaio 1997 e 28 luglio 1997.
Rileva, ancora, il ricorrente che le espressioni utilizzate dal
parlamentare in dette occasioni sono state definite dallo stesso
Relatore della Giunta per le autorizzazioni a procedere
"astrattamente diffamatorie" e "caratterizzate da uno stile
particolarmente insinuante", degne di essere "censurate" per gli
"eccessi verbali". Ciononostante il parere della Giunta è stato nel
senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato,
assumendosi, in particolare, che le dichiarazioni stesse "si
ricollegano ad una generica funzione di informazione e ad un non
meglio precisato esercizio del diritto di satira"; l'Assemblea della
Camera dei deputati ha, quindi, recepito il parere della Giunta,
deliberando, in data 24 febbraio 1999, l'insindacabilità delle
opinioni espresse dal suo componente.
Ciò premesso, il tribunale contesta la sussistenza dei
presupposti della deliberazione di insindacabilità, osservando,
anzitutto, che le espressioni diffamatorie oggetto dell'imputazione
sono state rese non in sede istituzionale, né nelle forme tipiche
della funzione, bensì nel corso di una trasmissione televisiva "non
qualificabile come tipicamente politica ... ma ricollegabile ad una
attività professionale di natura giornalistica".
Sostiene, ancora, il ricorrente che, nel corso delle trasmissioni
televisive, l'on. Sgarbi non ha fatto riferimento alcuno ad atti
parlamentari, né tantomeno all'interpellanza presentata
dall'on. Veneto sulle vicende relative agli Uffici giudiziari di
Pordenone, quale atto richiamato dalla difesa del deputato soltanto a
seguito delle querele presentate dalla persona offesa. Peraltro, a
differenza di detta interpellanza, in cui i fatti sono presentati in
modo dubitativo, le dichiarazioni televisive danno "per scontati i
fatti" e su questi innestano "una serie di insinuazioni a carattere
personale e sessuale di contenuto pesantemente ingiurioso e lesivo
dell'altrui reputazione", ove "l'aspetto denigratorio risulta
assolutamente prevalente ... rispetto anche ad una ipotizzata
funzione informativa".
Nell'assumere, poi, che il giudizio della Giunta, recepito
dall'Assemblea, "non tiene assolutamente conto di questi elementi di
fatto, riferendosi ad un presunto diritto di critica, di cronaca e di
satira", il Tribunale ricorrente sostiene che i limiti posti dai
regolamenti parlamentari alle modalità e alle forme di esercizio
della relativa funzione devono reputarsi sussistenti "non solo nello
svolgimento delle attività istituzionali intra moenia ma anche al di
fuori di dette sedi", concretandosi, altrimenti, una palese
disparità di trattamento tra parlamentari e cittadini (con
violazione dell'art. 3 della Costituzione), in quanto soltanto i
secondi sarebbero tenuti al rispetto "dei principi e dei limiti
imposti al diritto di manifestazione del pensiero".
Del resto, si argomenta ancora nell'atto di promovimento del
conflitto, la compressione dei diritti del cittadino persona offesa
"trova una giustificazione costituzionale nel bilanciamento degli
interessi in causa", ove l'esercizio della funzione parlamentare
rimanga nell'alveo di contenuti e forme strettamente correlate alla
funzione stessa, "senza travalicare in comportamenti non necessitati
e gratuitamente lesivi".
In ragione di quanto sopra il Tribunale di Treviso ritiene che la
deliberazione di insindacabilità, oggetto di conflitto, lede la
sfera di attribuzione costituzionalmente garantita ad esso giudice,
concretando un illegittimo esercizio del potere spettante alla
Camera, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo che questa Corte
"voglia dichiarare l'ammissibilità del ricorso e risolvere il
presente conflitto".
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, ai sensi
dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, con ordinanza n. 3 del
7 gennaio 2000.
Il ricorso e la menzionata ordinanza risultano notificati alla
Camera dei deputati il 17 febbraio 2000 e depositati, unitamente alla
prova della notificazione, in data 23 febbraio 2000.
3. - Si è costituita la Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, per sentir dichiarare l'inammissibilità del conflitto
ovvero, in subordine, la sua infondatezza.
Premessa la ricostruzione in fatto delle vicende che hanno dato
origine al conflitto, la memoria eccepisce, anzitutto,
l'inammissibilità del ricorso, non avendo il Tribunale di Treviso
rispettato la disciplina che regola il giudizio sui conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato e, segnatamente, l'art. 26, primo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Nel rilevare che il conflitto non è stato introdotto con ricorso
bensì con ordinanza, la Camera è dell'avviso che, nel caso di
specie, non sussista neppure quella fungibilità del predetto atto
con il ricorso, che va riconosciuta - secondo la più recente
giurisprudenza costituzionale - "ove l'ordinanza sia comunque dotata
di tutti i requisiti occorrenti, ai sensi dell'articolo 37 della
legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 26 delle norme integrative".
In particolare l'atto:
1) sarebbe carente nell'individuazione delle specifiche
attribuzioni dell'autorità giudiziaria asseritamente lese;
2) sarebbe carente, altresì, nell'individuazione delle
specifiche norme costituzionali sulle quali si fonderebbero dette
attribuzioni, essendo insufficiente il solo richiamo all'art. 68
della Costituzione;
3) ometterebbe la richiesta di "non spettanza" della
valutazione contestata e, comunque, "la richiesta di annullamento
della deliberazione impugnata", limitandosi a chiedere alla Corte di
"dichiarare l'ammissibilità del ricorso e risolvere il presente
conflitto";
4) sarebbe privo "di una valida sottoscrizione del soggetto
ricorrente", e cioè della sottoscrizione di tutti i membri del
collegio giudicante, essendo l'ordinanza sottoscritta dal solo
Presidente.
Ad avviso della Camera, sussisterebbe, poi, un ulteriore motivo
di inammissibilità del conflitto, discendente "dalla irritualità
della notifica" dell'ordinanza-ricorso.
3.1. - Nel merito, la Camera deduce l'infondatezza del conflitto
e ciò a motivo del "contesto parlamentare" in cui si inseriscono le
dichiarazioni oggetto della delibera di insindacabilità, il
"contenuto essenziale" delle quali - "aldilà degli eccessi verbali
connessi alla forma satirica adottata" - "corrispondeva ad una
interrogazione già presentata alla Camera poco tempo prima
dall'onorevole Veneto e pubblicata negli atti parlamentari"
(n. 5/01331 del 22 dicembre 1996), trattandosi, dunque, "di fatti su
cui aveva già iniziato a svolgersi il sindacato ispettivo da parte
della Camera dei deputati cui anche l'onorevole Sgarbi, in quanto
membro di quella Camera, partecipava".
Secondo la memoria, la delibera di insindacabilità risulta,
perciò, adottata nel rispetto dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Poiché, tuttavia, "tale conclusione potrebbe essere revocata in
dubbio sulla base delle recentissime sentenze dell'anno 2000", nelle
quali si è inteso "precisare quando ricorra il nesso funzionale", la
memoria afferma che il senso della più recente giurisprudenza va
colto, quanto alle espressioni rese dai parlamentari extra moenia,
nella distinzione tra espressioni "attinenti alla politica in senso
lato ed indifferenziato" ed espressioni "che invece attengono
propriamente alla politica parlamentare, solo queste ultime essendo
identificabili quali espressione di attività parlamentare".
In tal senso, la Camera sostiene che l'ambito della "politica
parlamentare" non può esaurirsi "nei puntuali atti di esercizio
attivo di poteri del parlamentare, ma ricomprende l'intera
comunicazione politico-parlamentare di cui egli è stato partecipe:
anche ascoltando, leggendo, valutando dichiarazioni rese da altri
parlamentari". Cosicché, quando un fatto o dei comportamenti di
soggetti pubblici o privati "entrano nel campo dei lavori
parlamentari" (come accade "se essi sono oggetto di un atto di
sindacato ispettivo, chiunque l'abbia posto in essere"), essi
finiscono per collocarsi nell'ambito della comunicazione
politico-parlamentare cui partecipa ogni parlamentare, mentre le
successive dichiarazioni extra moenia, se sostanzialmente
corrispondenti ai contenuti della comunicazione
politico-parlamentare, "saranno anch'esse espressione di attività
parlamentare".
Rilevato, perciò, che le affermazioni dell'on. Sgarbi, oggetto
di procedimento penale dinanzi al tribunale ricorrente, "erano
espressione di attività parlamentare", secondo la Camera è
irrilevante, poi, il fatto che le dichiarazioni siano state rese
nell'ambito di una trasmissione televisiva "ricollegabile ad una
attività professionale di natura giornalistica", giacché ciò che
conta "non è il mezzo dell'espressione dell'opinione, ma è
l'opinione in sé e, soprattutto, il suo nesso con l'attività
parlamentare".
4. - Nell'imminenza dell'udienza entrambe le parti hanno
depositato memoria illustrativa.
4.1. - Il Tribunale di Treviso sostenendo, anzitutto,
l'ammissibilità del sollevato conflitto, così come già affermato
dall'ordinanza n. 3 del 2000 in sede di delibazione sommaria,
insiste, nel merito, nelle argomentazioni già svolte nel ricorso e
conclude affinché la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei
deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi
per le quali pende procedimento penale innanzi al medesimo Tribunale
di Treviso, con conseguente annullamento della deliberazione adottata
nella seduta del 24 febbraio 1999.
4.2. - La Camera dei deputati, ribadendo preliminarmente le
eccezioni già formulate nell'atto di costituzione, rimette,
altresì, alla Corte la valutazione in ordine ad una ulteriore
ipotesi di inammissibilità del ricorso, non avendo il Tribunale di
Treviso depositato, unitamente agli atti del processo, l'atto
asseritamente lesivo delle sue attribuzioni.
Nel merito, la memoria, richiamando anche la più recente
giurisprudenza costituzionale, conferma le già esposte ragioni di
infondatezza del ricorso. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Treviso, sezione penale, ha promosso, con
ordinanza del 16 aprile 1999, conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione
alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 24 febbraio 1999, con
la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti per cui
pende, dinanzi al predetto tribunale, procedimento penale a carico
del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione a
mezzo stampa, a seguito delle dichiarazioni rilasciate nei confronti
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone,
Anna Fasan, nel corso delle trasmissioni televisive "Sgarbi
Quotidiani" del 10, 14, 18 gennaio 1997 e 28 luglio 1997.
Nel contestare la sussistenza dei presupposti della adottata
deliberazione di insindacabilità, il giudice ricorrente sostiene che
le espressioni diffamatorie oggetto dell'imputazione non sono state
rese in sede istituzionale, né nelle forme tipiche della funzione,
né, ancora, fanno riferimento alcuno ad atti parlamentari; trattasi,
infatti, di dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione
televisiva "non qualificabile come tipicamente politica ... ma
ricollegabile ad una attività professionale di natura
giornalistica", nelle quali "l'aspetto denigratorio risulta
assolutamente prevalente ... rispetto anche ad una ipotizzata
funzione informativa".
Sicché, ad avviso del Tribunale di Treviso, la deliberazione di
insindacabilità oggetto di conflitto lede la sfera di attribuzione
costituzionalmente garantita ad esso giudice, in conseguenza
dell'illegittimo esercizio del potere spettante alla Camera, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte voglia
dichiarare l'ammissibilità del ricorso e risolvere il presente
conflitto.
2. - Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha,
preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non
aver il Tribunale di Treviso rispettato la disciplina sui giudizi che
hanno per oggetto i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
e, segnatamente, l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Al riguardo, la memoria lamenta che il conflitto non sia stato
introdotto con ricorso bensì con ordinanza, senza che, nel caso di
specie, sussista neppure quella fungibilità tra i due atti
riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale "ove
l'ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti, ai
sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 26
delle norme integrative".
L'atto di promovimento del conflitto mancherebbe, anzitutto, di
individuare, specificamente, le attribuzioni dell'autorità
giudiziaria asseritamente lese, nonché le norme costituzionali sulle
quali si fondano dette attribuzioni, essendo insufficiente il solo
richiamo all'art. 68 della Costituzione. Inoltre, il medesimo atto
ometterebbe "la richiesta di non spettanza della valutazione
contestata e, comunque, la richiesta di annullamento della
deliberazione impugnata", limitandosi a chiedere alla Corte di
"dichiarare l'ammissibilità del ricorso e risolvere il presente
conflitto". Lo stesso atto sarebbe, infine, privo "di una valida
sottoscrizione del soggetto ricorrente", e cioè della sottoscrizione
di tutti i membri del collegio giudicante, essendo l'ordinanza
sottoscritta dal solo Presidente.
Ulteriore motivo di inammissibilità del conflitto discenderebbe,
ad avviso della Camera, "dalla irritualità della notifica"
dell'ordinanza-ricorso.
In subordine e nel merito, la Camera dei deputati argomenta
diffusamente sull'infondatezza del conflitto, adducendo che le
dichiarazioni contestate, oltre ad inserirsi in ben preciso "contesto
parlamentare", corrispondono, nel loro "contenuto essenziale", in
base ad una valutazione da effettuarsi "secondo criteri di
ragionevolezza e non formalistici", all'interrogazione parlamentare
precedentemente presentata alla Camera da altro parlamentare e cioè
dall'on. Veneto, concernendo, dunque, "fatti su cui aveva già
iniziato a svolgersi il sindacato ispettivo da parte della Camera dei
deputati cui anche l'onorevole Sgarbi, in quanto membro di quella
Camera, partecipava".
Ne consegue, secondo la Camera, che la delibera di
insindacabilità risulta, anche alla luce dei principi
giurisprudenziali, adottata nel rispetto dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, essendo ravvisabile, nella specie, "la inerenza
delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari".
3. - Il ricorso è inammissibile.
La fase preliminare del giudizio, svoltasi senza contraddittorio,
in quanto sommariamente delibativa della ammissibilità del
conflitto, si è conclusa con l'ordinanza n. 3 del 2000, la quale ha
lasciato impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di
ammissibilità; sicché, ora, la Corte è tenuta ad esaminare e
risolvere, nel contraddittorio delle parti e, quindi, anche alla luce
delle eccezioni sollevate dalla Camera dei deputati, ogni relativa
questione.
Nel dettare la disciplina del giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, la legge 11 marzo 1953, n. 87,
prevede, all'art. 37, che il giudizio medesimo si instauri, ad
iniziativa dell'organo interessato, per mezzo di ricorso.
Come è dato evincere dalla giurisprudenza costituzionale, la
richiamata disciplina, configurando il conflitto come procedimento
inteso non ad un generale controllo della legittimità dell'atto,
bensì alla verifica dell'ordine costituzionale delle competenze
(sentenza n. 457 del 1999), implica che il giudice, nella sua veste
di titolare della funzione giurisdizionale, si faccia "promotore del
giudizio come parte ricorrente, in vista della tutela di un interesse
potenzialmente fornito di protezione costituzionale" (sentenza n. 10
del 2000).
Da ciò consegue che l'atto di promovimento deve soddisfare i
requisiti necessari per la valida instaurazione del giudizio, nel
senso che da esso possa ricavarsi la pretesa che la parte intende far
valere e ciò in relazione all'attribuzione costituzionale che si
assume menomata o che si voglia rivendicare.
Quanto detto comporta che sul ricorrente gravi l'onere di
precisare l'oggetto della propria domanda, quale indicazione
necessaria al fine di consentire alla Corte, in base all'art. 38
della legge n. 87 del 1953, di dichiarare, nella risoluzione del
conflitto, "il potere al quale spettano le attribuzioni in
contestazione" e di annullare, se del caso, ove emanato, l'atto
viziato da incompetenza.
La necessaria indicazione del petitum si evince, del resto, non
solo dalla stessa conformazione del giudizio per conflitto, secondo
quanto risulta dal titolo II della legge n. 87 del 1953, e dalle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale del
16 marzo 1956, ma, ove occorra, anche dall'art. 17 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, alle cui disposizioni rinvia, in quanto
applicabili, l'art. 22 della stessa legge n. 87 del 1953.
Ciò posto, va osservato che il Tribunale di Treviso, nel
limitarsi, con l'atto di promovimento del giudizio, a chiedere alla
Corte di "risolvere il presente conflitto", ha semplicemente
evidenziato il potere dovere di decidere, senza con ciò assolvere
l'onere imposto dalle norme sopra ricordate, avendo omesso del tutto
la necessaria indicazione dell'oggetto della domanda. Ne consegue
l'inammissibilità del ricorso, in quanto carente di uno dei suoi
requisiti essenziali (vedi sentenza n. 363 del 2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di
Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte