Sentenza n. 365/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Sicilia approvata il 5 aprile 1990 e recante: "Definizione ed
adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Sicilia" promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
notificato il 12 aprile 1990, depositato in cancelleria il 20
successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Guido Corso per la Regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 12 aprile 1990 e depositato il 20
aprile 1990, il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha
impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5
aprile 1990, recante: Definizione ed adozione dello stemma e del
gonfalone della Regione siciliana.
Il ricorrente deduce anzitutto l'incostituzionalità della legge
per vizi nella procedura attinente alla fase di integrazione
dell'efficacia, risultando trasmesso l'atto al Commissario il quarto
giorno successivo all'approvazione (in quanto il terzo cadeva in
giorno festivo), in violazione dell'art. 28 dello Statuto speciale.
Deduce ancora il ricorrente che la Regione siciliana non avrebbe
competenza a legiferare in materia di adozione e definizione dei
simboli rappresentativi della regione medesima. Ciò in quanto:
a) lo Statuto speciale della Regione siciliana non prevede tale
competenza legislativa (così come gli Statuti della Sardegna e della
Valle d'Aosta, mentre per il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia
Giulia gli Statuti riconoscono il diritto ad avere uno stemma ed un
gonfalone, che devono però formare oggetto di uno specifico
provvedimento di concessione del Presidente della Repubblica);
b) non può farsi applicazione analogica della disciplina
vigente per le Regioni a Statuto ordinario, dotate dai rispettivi
Statuti di competenza legislativa in materia di adozione dello stemma
e del gonfalone, poiché tale competenza trae origine da una norma
statutaria che, per la sua stessa natura e le modalità di
approvazione, si colloca ad un livello superiore rispetto alla legge
regionale nella gerarchia delle fonti;
c) non può valere, nella specie, il princìpio, affermato
dalla Corte costituzionale (sent. n. 223/1984), in base al quale non
sarebbe concepibile che le Regioni a Statuto speciale abbiano
competenze inferiori a quelle delle Regioni a Statuto ordinario,
giacché detto princìpio è stato formulato in riferimento alle
competenze amministrative e non legislative, le quali ultime
necessitano di una espressa e tassativa enumerazione;
d) la definizione ed adozione dei simboli rappresentativi non
è riconducibile nell'ambito della potestà di organizzazione interna
di cui all'art. 14, lett. p), dello Statuto speciale, trattandosi di
segni distintivi rappresentativi dell'ente nei confronti dei terzi.
2. - Si è costituita la Regione siciliana contestando la
fondatezza delle dedotte questioni.
Quanto al termine di trasmissione della legge, sostiene la Regione
che vige anche in materia il princìpio della proroga nel caso di
scadenza in giorno festivo, e che, comunque, dall'eventuale
tardività non può conseguire l'incostituzionalità della legge, ma
solo lo slittamento del termine messo a disposizione del Commissario,
per l'impugnazione, dall'art. 28 dello Statuto speciale.
Circa la competenza, rileva la Regione che la potestà di
stabilire per legge uno stemma ed un gonfalone è compresa nella
potestà legislativa riconosciutale in materia di organizzazione
propria dall'art. 14, lett. p), dello Statuto e, più in generale,
dalla condizione di ente a fini politici generali (Corte cost., sent.
n. 829/1988). Così come, del resto, è da ricondurre alla competenza
normativa degli Statuti delle Regioni ordinarie in tema di
organizzazione interna (art. 123 della Costituzione), la potestà che
tutti gli Statuti delle Regioni ordinarie riconoscono al legislatore
regionale in tema di adozione dei predetti simboli. Ed in presenza di
tale riconoscimento generalizzato alle Regioni di diritto comune, non
può ritenersi attribuito un ambito materiale di competenza più
ristretto per le Regioni ad autonomia speciale. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha
sollevato, in via principale, nei confronti della legge regionale
approvata il 5 aprile 1990, recante Definizione e adozione dello
stemma e del gonfalone della Regione siciliana, con la quale la
Regione ha così scelto i propri simboli, due questioni di
legittimità costituzionale, sostenendo:
a) che la legge appare in contrasto con l'art. 28 dello Statuto
speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio
1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2, per essere stata trasmessa ad esso Commissario, ai fini
dell'eventuale impugnazione (il quarto giorno dalla sua approvazione
e quindi) oltre il termine di giorni tre previsto dalla detta norma
statutaria;
b) che la legge appare in contrasto con gli artt. 14 e 17 del
detto Statuto speciale, nonché con gli artt. 5, 115 e 116 della
Costituzione, per non essere la materia compresa nella competenza
legislativa della Regione Sicilia.
2.- La questione sub a) non è fondata.
Anche a prescindere dal fatto che nella specie la legge fu inviata
al Commissario il primo giorno dalla sua approvazione successivo al
terzo, che era festivo, la violazione da parte della Regione del
termine di cui all'art. 28 dello Statuto speciale altra conseguenza
non produce se non che il termine di giorni cinque dato al
Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge regionale
decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge
stessa.
3. - La questione sub b) è da ritenere anche essa non fondata.
Lo Statuto speciale della Regione Siciliana, e gli altri Statuti
speciali meno recenti (come quelli della Regione Sardegna e della
Regione Val d'Aosta) non contengono norma espressa in proposito,
mentre gli Statuti speciali più recenti (come quelli del
Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige) prevedono
l'approvazione dei simboli regionali con decreto del Presidente della
Repubblica. Gli Statuti ordinari, poi, approvati nell'anno 1971,
prevedono che la regione abbia uno stemma e un gonfalone, stabiliti
con legge regionale.
La mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno
recenti non sembra dunque per sé stessa decisiva per escludere la
competenza in materia delle Regioni cui essi si riferiscono, mentre
è più conducente chiedersi quale sia il fondamento di tale
competenza per le stesse Regioni a Statuto ordinario, e se esso possa
ritenersi operante anche per le Regioni a Statuto speciale.
Per le Regioni ordinarie il fondamento è per lo più ravvisato
dalla dottrina nella competenza degli Statuti a regolarne
l'organizzazione interna ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.
Opinione, questa, che è stata opportunamente precisata nel senso che
qui per organizzazione interna non deve intendersi l'ordinamento
degli uffici, materia affidata alla competenza legislativa regionale
dall'art. 117 della Costituzione.
Tale impostazione, peraltro, non conduce, per quanto concerne le
Regioni a Statuto speciale e in particolare per quanto concerne la
Regione Sicilia, a risultati appaganti. Poiché è dubbia
l'estensione dell'art. 123 della Costituzione a tali Regioni in
relazione al carattere differenziato della loro autonomia (che
importa prospettive diverse da quella assunta nell'art. 123), e
poiché manca nello Statuto della Regione Siciliana una norma in
materia di organizzazione interna analoga (tale non può ritenersi,
in relazione alla suindicata precisazione della dottrina, malgrado la
tesi difensiva della Regione Siciliana, l'art. 11, lett. p, dello
Statuto, che si riferisce all'ordinamento degli uffici), la soluzione
del problema si farebbe dipendere ancora una volta dalla mancanza
nello Statuto di una previsione espressa.
Ora, ove si consideri che, secondo l'orientamento di questa Corte,
gli Statuti speciali sono subordinati alla Costituzione in quanto
ciò sia compatibile con le forme e le condizioni particolari di
autonomia di cui all'art. 116 della Costituzione stessa, e che
comunque lo sono per quel che concerne i princi'pi fondamentali della
Costituzione, è da chiedersi se per le Regioni speciali - e del
resto per le stesse Regioni ordinarie - la competenza regionale nella
materia non discenda da un princìpio fondamentale del genere.
E la risposta va data in senso positivo ravvisandosi tale
princìpio fondamentale in quello dell'autonomia espresso nell'art. 5
della Costituzione. È noto che il detto princìpio è teso a
conferire il massimo rilievo alle collettività locali, e, con
riguardo all'art. 115 ss. della Costituzione, particolarmente a
quelle regionali, come soggetti reali del nostro ordinamento (che
risulta unitariamente dalla loro molteplicità), punti sicuri di
riferimento della sua consistenza democratica: collettività di cui
le regioni sono considerate enti esponenziali (cfr. sentenza di
questa Corte n. 829 del 1988). La portata del principio stesso, così
individuata, implica che non può non ritenersi contenuto minimale
dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni più
idonei a distinguere l'identità stessa della collettività che essa
rappresenta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale della Regione
Siciliana, nonché in riferimento agli artt. 14 e 15 dello stesso
Statuto speciale e agli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione, della
legge della detta Regione Siciliana approvata il 5 aprile 1990
(Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione
siciliana), sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte