Sentenza n. 365/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo
comma, lett. q), della legge della Regione Toscana 15 marzo 1980, n.
17 (Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione
dell'attività venatoria), così come modificato dall'art. 37 della
legge regionale toscana 1° settembre 1989, n. 59, promosso con
ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa
nel procedimento civile vertente tra Gianni Dunchi e Amministrazione
provinciale di Massa Carrara iscritta al n. 191 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della
Regione Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio di opposizione promosso da Gianni Dunchi
avverso un'ingiunzione emessa dall'Amministrazione di Massa Carrara
per violazione di una norma in materia di caccia (consistente nel
fatto di aver lasciato vagare in campagna un cane da caccia in tempo
vietato), il Giudice conciliatore di Massa, con ordinanza del 7
gennaio 1991 (R.O. n. 191 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q),
della legge della Regione Toscana n. 17 del 1980 (così come
modificato dall'art. 37 della legge regionale toscana 1° settembre
1989, n. 59).
Nell'ordinanza si espone che la norma regionale denunciata prevede
una sanzione amministrativa per chi esercita l'allenamento e
l'addestramento di cani da caccia al di fuori dei tempi previsti dal
calendario venatorio.
Con tale disposizione - rileva il giudice a quo - la Regione
Toscana ha introdotto una nuova sanzione, diversa da quelle
disciplinate dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
(legge-quadro statale sulla caccia) e non riconducibile neppure
all'ipotesi residuale di cui alla lett. n) del citato art. 31, dove
si prevede una sanzione per le violazioni delle disposizioni della
legge-quadro non espressamente richiamate dallo stesso articolo.
Ad avviso del giudice remittente, le Regioni, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 31 della legge n. 968, potrebbero istituire sanzioni
amministrative solo per eventuali abusi in materia di tabellazione
dei terreni coltivati: dal ché la conclusione che la norma
denunciata, qualificando come sanzionabile una fattispecie non
ricompresa nell'art. 31 della legge-quadro statale n. 968, si sarebbe
posta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, secondo cui le
norme legislative regionali in materia di caccia devono essere emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione
Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Nell'atto di intervento si ricorda che la giurisprudenza della
Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto l'esistenza di un
potere delle Regioni di individuare autonome fattispecie
sanzionatorie, essendo ricomprese nella potestà normativa regionale
le sanzioni extrapenali. Queste, infatti, non sarebbero da
considerare come manifestazioni di un potere punitivo della pubblica
amministrazione, ma di un suo potere di autotutela, e perciò
espressione dello stesso potere volto alla realizzazione dei pubblici
interessi che l'amministrazione ha il compito istituzionale di
soddisfare. Di qui - secondo l'interveniente - la piena
legittimazione della Regione nell'individuare le fattispecie
sanzionatorie, quale espressione del generale potere di disciplina
della materia.
Con specifico riferimento alla fattispecie condotta all'esame
della Corte, la Regione Toscana afferma che non sussiste la lamentata
lesione dell'art. 117 della Costituzione poiché il potere regionale
di emanare la norma impugnata trova il suo fondamento nella
competenza regionale in materia di caccia sancita dallo stesso art.
117 della Costituzione. Inoltre, la norma statale che individua le
sanzioni - e cioè l'art. 31 della legge-quadro statale - non
potrebbe essere considerata norma di principio e ben potrebbe essere
integrata dal legislatore regionale con la previsione di nuove
ipotesi sanzionatorie rispondenti a finalità ritenute dalla Regione
meritevoli di tutela. Considerato in diritto
1. - Il Giudice conciliatore di Massa dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della
Regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (come modificato dall'art. 37
della legge regionale toscana 1° settembre 1989, n. 59), dove si
prevede una sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 300.000 "per
chi esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia
all'interno di istituti faunistici o faunistico-venatori, al di fuori
dei tempi di cui al calendario venatorio o di quanto disposto dal
precedente art. 34" (dove è stata posta la disciplina in tema di
cani vaganti).
Ad avviso del giudice remittente, la norma in questione verrebbe a
violare l'art. 117 della Costituzione per il fatto di avere
introdotto una fattispecie di illecito amministrativo non
riconducibile alle ipotesi contemplate nell'art. 31 della legge-quadro statale sulla caccia (l. 27 dicembre 1977, n. 968).
2. La questione è infondata.
L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che l'elencazione
degli illeciti amministrativi formulata nell'art. 31 della legge n.
968 del 1977 debba considerarsi "chiusa", esaurendo ogni ipotesi di
illecito amministrativo configurabile in materia di caccia, con la
conseguenza che, in tale materia, alla legge regionale sarebbe
riconosciuta la possibilità di operare interventi sanzionatori
soltanto in relazione alla fattispecie espressamente prevista
nell'ultimo comma dello stesso art. 31, con riferimento agli abusi di
tabellazione commessi dai proprietari o dai conduttori dei terreni
coltivati.
Tale assunto si presenta, peraltro, errato, dal momento che - come
questa Corte ha ripetutamente sottolineato (v., da ultimo, sent. n.
350 del 1991 e ivi ulteriori richiami) - la potestà di sanzionare
eventuali illeciti amministrativi non risulta riservata allo Stato,
ma segue i criteri ordinari di distribuzione delle competenze per
materia tra Stato e Regioni, spettando, di conseguenza, al
legislatore regionale, nelle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione, il potere di definire e sanzionare, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale, le
violazioni di natura amministrativa costituenti illecito.
La norma impugnata non può, pertanto, incorrere nella censura
proposta, avendo la stessa regolato, per una finalità di protezione
della fauna conforme ai principi ispiratori della legge-quadro
nazionale, una fattispecie di illecito amministrativo (addestramento
di cane da caccia in ambito ed in periodo vietati) sicuramente
riconducibile alla materia "caccia" di competenza regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della Regione
Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (Norme per la difesa della fauna e la
regolamentazione dell'attività venatoria), così come modificato
dall'art. 37 della legge della Regione Toscana 1° settembre 1989, n.
59, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal
Giudice conciliatore di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte