Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/10/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 636/1972
  • art. 5d.P.R. 636/1972
  • art. 10legge 825/1971
  • art. 4d.P.R. 636/1972
  • art. 5d.P.R. 636/1972
  • art. 10d.P.R. 636/1972

citata

  • art. 8d.P.R. 545/1992
  • art. 42d.P.R. 636/1972
  • art. 1legge 403/1995
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art.

10, numero 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con

ordinanza emessa l'11 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Roma, sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Roma

contro la s.r.l. Sporting Club della Vela, iscritta al n. 836 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella Camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma,

III sezione, investita dell'appello promosso dall'ufficio IVA di Roma

nei confronti della s.r.l. Sporting Club della Vela avverso la

decisione n. 92140693 del 1992 della Commissione tributaria di primo

grado di Roma, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 76

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nonché,

eventualmente, dell'art. 10, numero 14, della legge delega 9 ottobre

1971, n. 825, nella parte in cui prevedono la decadenza del

componente eletto membro del Parlamento in luogo della semplice

sospensione dalle funzioni giurisdizionali;

che uno dei componenti il Collegio rimettente è stato eletto

senatore della Repubblica, e pertanto, in base alle disposizioni

citate, dovrebbe decadere dall'incarico di componente della

commissione tributaria per incompatibilità;

che non vi sarebbe però, ad avviso della Commissione, nesso

funzionale fra l'indipendenza dell'organo giurisdizionale e la

comminatoria della decadenza;

che la nuova disciplina del contenzioso tributario (art. 8, comma

4, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545) sostituisce alla decadenza la

fattispecie, più razionale, della sospensione dalle funzioni;

che la decadenza - illegittima per violazione degli artt. 3 e 51

della Costituzione - non avrebbe giustificazione nella legge delega

(legge 9 ottobre 1971, n. 825), ove non si rinviene alcuna

prescrizione al riguardo, con lesione, dunque, dell'art. 76 della

Costituzione;

che la rilevanza della questione sarebbe evidente, per

l'incidenza della sua risoluzione sulle questioni attinenti alla

composizione del Collegio e alla sua eventuale integrazione;

Considerato che al momento della emissione dell'ordinanza del

giudice a quo non si è realizzato il temuto effetto decadenziale,

che concretizzerebbe la lesione dei citati parametri costituzionali;

che il dubbio di legittimità costituzionale è dunque sollevato

in via ipotetica, con conseguente, palese irrilevanza della

questione;

che, inoltre, a decorrere dall'insediamento il 1 aprile 1996

delle nuove commissioni tributarie, sia provinciali sia regionali,

sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636, e quindi non è più in essere l'organo giurisdizionale

rimettente (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del

1992, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.-l. 26

settembre 1995, n. 403, convertito, senza modificazioni, nella legge

20 novembre 1995, n. 495; norma attuata dal decreto del Ministro

delle finanze 26 gennaio 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 5

(recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10, numero 14,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 51 e 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte